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Sentenza — n. 42602/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42602/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42602/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 6 dicembre 2022, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze, / ,1 ,LI per quanto di interesse in questa sede, ha: confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Fiorenzo Quercioli ed Edoardo Quercioli per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alle fatture emesse negli anni 2012 e 2013;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42602/2024 — snpen · Corte di Cassazione: d) la mancanza di prove relative ai pagamenti delle fatture in contestazione si spiega perché le stesse furono regolate per contanti. 4.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla affermazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per l'omesso esame degli elementi di prova acquisiti su impulso della difesa. Si deduce che la sentenza impugnata è priva di motivazione con riguardo alle fonti di prova prodotte dalla difesa, essendosi limitata ad un mero rinvio per relationem a quanto indicato nella decisione di primo grado.

Parole chiave

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fatture fittizie omissione della contabilità documenti mancanti produzione di documenti finanziari irregolarità finanziarie spese giustificate dall'uso commerciale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Quercioli Fiorenzo, nato a Figline e Incisa Valdarno il 24/03/1964 2. Quercioli Edoardo, nato a Figline e Incisa Valdarno il 04/01/1993 3. Orsini Gianni, nato a Bagno a Ripoli il 28/04/1956 avverso la sentenza del 06/12/2022 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le memorie; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni, per i ricorrenti, dell'Avv. Gianluca Gambogi, quale difensore di Gianni Orsini, e dell'Avv. Alessio Romoli, quale difensore di Fiorenzo Quercioli e di Edoardo Quercioli, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 6 dicembre 2022, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze, / ,1 ,LI per quanto di interesse in questa sede, ha:

1) confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Fiorenzo Quercioli ed Edoardo Quercioli per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alle fatture emesse negli anni 2012 e 2013;

2) dichiarato, nei confronti di Fiorenzo Quercioli ed Eduardo Quercioli, l'estinzione per prescrizione del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alle fatture emesse nell'anno 2011;

3) confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Gianni Orsini per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alle dichiarazioni presentate per gli anni 2011, 2012 e 2013;

4) dichiarato, nei confronti di Gianni Orsini, l'estinzione per prescrizione del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alle dichiarazioni presentate per l'anno 2010;

5) rideterminato le pene nei confronti di tutti e tre i precisati imputati. Segnatamente, Fiorenzo Quercioli ed Edoardo Quercioli sono stati condannati perché, il primo quale titolare della ditta "Fiorenzo Quercioli Pellami" nonché quale amministratore di fatto della società "Quercioli & Co. s.r.l.", e il secondo quale amministratore unico di questa società, avrebbero emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Gianni Orsini è stato condannato perché, quale titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avrebbe indicato elementi passivi fittizi nelle relative dichiarazioni avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalle ditte facenti capo a Fiorenzo Quercioli, per importi pari nell'anno 2011 a 34.189,00 euro, nell'anno 2012 a 25.149,00 euro, e nell'anno 2013 a 11.720,00 euro.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Fiorenzo Quercioli ed Edoardo Quercioli, con unico atto sottoscritto dall'Avv. Alessio Romoli, e Gianni Orsini, con atto sottoscritto dall'Avv. Gianluca Gambogi. Fiorenzo Quercioli, Edoardo Quercia!' e Gianni Orsini, inoltre, hanno anche presentato memorie, i primi due con atti sottoscritti dall'Avv. Alessio Romoli, il terzo con atto sottoscritto dall'Avv. Gianluca Gambogi.

3. I ricorsi di Fiorenzo Quercioli ed Edoardo Quercioli, proposti con un unico atto il cui contenuto è comune ad entrambi, sono articolati in due motivi. 3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606 comma 1, lett. b), cod proc. pen., avendo riguardo alla affermazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.Si deduce che la sentenza impugnata ha errato nella valutazione delle risultanze processuali, ribadendo pedissequamente le motivazioni della pronuncia di primo grado, ed omettendo di considerare come le risultanze istruttorie diano conto dell'esistenza di rapporti commerciali reali tra i due Quercioli e i destinatari delle fatture emesse dagli stessi. Si richiamano le deposizioni:

a) del teste Munir El Adid, il quale ha detto di aver lavorato con Fiorenzo Quercioli fino al 2016, e per oltre venti anni, occupandosi di confezionare borse per conto dello stesso, e di poter escludere lo svolgimento di qualunque attività lavorativa da parte di Edoardo Quercioli;

b) del teste Simone Lapis, il quale ha detto di condividere un deposito di merci con suo cognato Gianni Orsini, e di aver visto Fiorenzo Quercioli recarsi ripetutamente in quel luogo per consegnare al cognato giubbotti di pelle nera con risvolti bianchi, portare fatture e ricevere pagamenti in contanti, in qualche occasione anche anticipati da lui;

c) del teste Amir Haghighi Tajvar, il quale ha reso dichiarazioni identiche a quelle del teste Lapis sul modo di operare di Fiorenzo Quercioli;

d) della teste Ilaria Michelin, commercialista di Gianni Orsini, la quale ha confermato di aver registrato le fatture di Quercioli e i pagamenti di Orsini. Si deduce, poi, che, in ogni caso, deve essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione con riferimento alle fatture emesse nell'anno 2012, indipendentemente dall'ammissibilità del ricorso. 3.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod proc. pen., avendo riguardo ancora alla affermazione di responsabilità per i reati per i quali è stata pronunciata condanna. Si deduce che la sentenza impugnata si è limitata a riproporre la motivazione fornita dal Tribunale, trascurando elementi rilevati a discarico, ed offrendo una motivazione priva di un'attenta valutazione del materiale istruttorio.

4. Il ricorso di Gianni Orsini è articolato in due motivi. 4.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla affermazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, siccome fondata su mere presunzioni tributarie. Si deduce che la sentenza impugnata è manifestamente illogica e contraddittoria perché si fonda su mere presunzioni emerse in ambito tributario, pur negando ciò. Si premette che gli elementi a carico sono i seguenti:

a) le ditte facenti capo a Fiorenzo Quercioli, emittenti le fatture ritenute mendaci utilizzate dalla ditta di Gianni Orsini, non hanno mai presentato dichiarazioni fiscali, né pagato imposte;

b) le medesime ditte emittenti sarebbero prive di beni strumentali, di personale dipendente e di locali idonei allo svolgimento dell'attività di impresa;

c) le indicate ditte emittenti non risulterebbero aver effettuato acquisti negli anni dal 2010 al 2013;

d) non vi sarebbe prova dell'avvenuto pagamento delle fatture emesse dalle precisate ditte. Si osserva che:

a) l'irregolare condotta del fornitore nei confronti del Fisco non costituisce indizio idoneo a provare l'inesistenza soggettiva delle fatture dal medesimo emesse, né il ricevente le stesse ha l'onere di accertare quale sia la posizione fiscale dell'emittente (si cita Corte giustizia, causa C-277/14);

b) le ditte di Fiorenzo Quercioli erano sicuramente iscritte alla Camera di Commercio ed avevano partita IVA, perché altrimenti le relative fatture non sarebbero state registrate nel programma predisposto dall'Amministrazione finanziaria ai fini del c.d. "spesometro", come precisato dalla teste Michelin, commercialista della ditta di Gianni Orsini;

c) il mancato rinvenimento di locali, beni strumentali e locali relativi alle ditte di Fiorenzo Quercioli è irrilevante perché gli accertamenti sono stati eseguiti a partire da dicembre 2014, mentre le ultime fatture oggetto di contestazione sono state emesse nel 2013, e perché comunque tale circostanza non è incompatibile con lo svolgimento di un'attività di rivendita di merci acquistate "in nero" da aziende cinesi, come affermato dal medesimo Quercioli;

d) la mancanza di prove relative ai pagamenti delle fatture in contestazione si spiega perché le stesse furono regolate per contanti. 4.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla affermazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per l'omesso esame degli elementi di prova acquisiti su impulso della difesa. Si deduce che la sentenza impugnata è priva di motivazione con riguardo alle fonti di prova prodotte dalla difesa, essendosi limitata ad un mero rinvio per relationem a quanto indicato nella decisione di primo grado.

Si segnala, in primo luogo, che le dichiarazioni dei testi Munir El Adid, Simone Lapis, Amir Haghighi Tajvar, e Ilaria Michelin, i quali tutti hanno offerto precisi elementi da cui desumere l'effettività dello svolgimento dell'attività di impresa da parte di Fiorenzo Quercioli, sono state liquidate come irrilevanti, mediante un mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, e senza alcuna risposta alle deduzioni formulate nell'atto di appello, nel quale era stata rimarcata l'attendibilità di tali deposizioni, anche perché estremamente dettagliate.

Si rileva, in secondo luogo, che non sono state correttamente apprezzate le prove documentali, in quanto dalle stesse si evinceva, con riferimento alla ditta di Gianni Orsini, la congruità negli anni sia del rapporto tra acquisti e vendite, sia della percentuale di ricarico, rimasta sempre identica dal 2010 al 2013, e, quindi, la necessità di rifornirsi presso le imprese gestite da Quercioli per poter disporre di merce da poter rivendere e conseguire i ricavi poi contabilizzati; si aggiunge che la regolare contabilizzazione delle4 operazioni è stata ritenuta priva di significato a discarico sulla base di una mera congettura, in quanto l'annotazione delle fatture è stata spiegata come un espediente per detrarre costi "in nero" in realtà non accertati dalla Corte d'appello. 4.3.

Si conclude che il difetto di motivazione evidenziato dalle censure esposte nei due motivi fa rilevare come, in ogni caso, non possa dirsi superata la soglia dell'accertamento della colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio", necessaria per la pronuncia di una sentenza di condanna. Questo perché gli elementi a carico sono costituiti da presunzioni tributarie e sono inoltre contrastati da significativi elementi a discarico acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

5. Successivamente alla presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale della Corte di cassazione, i ricorrenti hanno depositato tre memorie, precisamente una nell'interesse di Gianni Orsini, sottoscritta dall'Avv. Gainluca Gambogi, le altre due nell'interesse congiunto di Fiorenzo Quercioli ed Edoardo Quercioli, sottoscritte entrambe dall'Avv. Alessio Romoli, nelle quali si ripropongono e si sviluppano le censure formulate nei rispettivi ricorsi e si replica alle deduzioni esposte nella requisitoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate.

2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo e nel secondo motivo dei ricorsi di Fiorenzo Quercioli ed Edoardo Quercioli e nel primo, nel secondo e nel terzo motivo del ricorso di Gianni Orsini, da esaminare congiuntamente perché relative a questioni strettamente connesse, censure le quali contestano l'affermazione di responsabilità dei primi due per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e del terzo per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, deducendo che le fatture oggetto delle imputazioni attengono ad operazioni reali, e che la sentenza impugnata è giunta a conclusioni opposte perché ha omesso di confrontarsi con le prove a discarico ed ha valorizzato elementi rilevanti solo come presunzioni tributarie e comunque privi di univocità. 2.1.

La sentenza impugnata ha indicato una pluralità di elementi a fondamento delle proprie conclusioni sull'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture emesse dai due Quercioli ed utilizzate nelle dichiarazioni di Orsini. In particolare, la Corte d'appello rappresenta che:

a) i due Quercioli non hanno esibito alcun documento contabile, non hanno mai presentato dichiarazioni, non hanno mai effettuato versamenti di imposta, e non hanno esibito alcuna fattura o contratto per dimostrare di aver acquistato le materie necessarie per poter produrre i beni indicati nelle fatture oggetto delle imputazioni;

b) i due Quercioli non risultano avere avuto la disponibilità di locali, né di beni strumentali all'attività commerciale, né di maestranze alle loro dipendenze;

e) per le fatture emesse dalle ditte facenti capo ai due Quercioli non è stato prodotto alcun documento attestante il pagamento, nemmeno da parte degli acquirenti, ed anzi le stesse risultano sempre regolate in contanti;

d) le fatture emesse dalle ditte facenti capo ai due Quercioli contengono una descrizione della merce venduta assolutamente generica (ad esempio, molto spesso riportano l'indicazione «capi in pelle di modelli vari»). La Corte d'appello precisa poi che la necessità di maestranze, di strutture e di beni strumentali per produrre i beni fatturati è desumibile chiaramente dal volume di affari delle due ditte facenti capo ai Quercioli. In particolare, segnala che le due ditte facenti capo ai Quercioli:

a) nel solo anno 2012, hanno emesso fatture verso la ditta di Gianni Orsini per oltre 25.000,00 euro, nonché nei confronti altre ditte per oltre 200.000,00 euro (cfr., per dati analitici, la sentenza di primo grado, pagg. 4-7);

b) nell'anno 2011, avevano emesso fatture verso la ditta di Gianni Orsini per oltre 34.000,00 euro, nonché nei confronti altre ditte per circa 700.000,00 euro (cfr. ancora, per dati analitici, la sentenza di primo grado, pagg. 4-7). Aggiunge inoltre che Fiorenzo Quercioli:

a) ha affermato di aver avuto a casa esclusivamente una macchina per cucire e un ceppo per tagliare;

b) non ha mai detto di avere avuto dipendenti;

c) non ha mai riferito di aver commercializzato articoli in pelle prodotti da altri. La sentenza impugnata, ancora, esamina le prove a discarico, e ne afferma l'irrilevanza o comunque la non decisività. Segnala, in particolare, che:

a) il teste Munir El Adid ha detto di aver commissionato a Fiorenzo Quercioli la produzione di alcuni capi in pelle, ma non anche di aver fornito materiali utili ad effettuare una produzione propria;

b) il teste Simone Lapis, cognato di Gianni Orsini, ha riferito esclusivamente di forniture di giubbotti in pelle "neri con collo bianco", quando invece dalle fatture acquisite risulta, in molti casi, la fornitura di capi del tutto diversi o, addirittura, di minuteria varia, come portafogli o portachiavi in pelle;

c) la regolare tenuta della contabilità da parte della ditta di Gianni Orsini, perché l'annotazione delle fatture emesse dalle ditte facenti capo ai Quercioli è servita a detrarre costi inesistenti e, verosimilmente, a nascondere acquisiti effettuati in nero, e, quindi, grazie all'evasione dell'IVA, a prezzi inferiori a quelli di mercato. 2.2. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine all'inesistenza oggettiva delle operazioni indicate nelle fatture emesse dalle due ditte facenti capo ai Quercioli ed utilizzate nella contabilità e nelle dichiarazioni della ditta di Gianni Orsini sono immuni da vizi. 41 2.2.1.

Innanzitutto, gli elementi valorizzati a carico sono plurimi, gravi, precisi e convergenti. In particolare, come correttamente evidenziato dalla Corte d'appello, la produzione delle merci indicate nelle fatture da parte delle ditte facenti capo ai due Quercioli è praticamente inspiegabile, a fronte dell'assenza di qualunque ulteriore risorsa umana e di mezzi, e del loro elevatissimo valore, complessivamente pari a diverse centinaia di migliaia di euro sia nel 2011, sia nel 2012. Questo a maggior ragione se si considera che, da un lato, le difese non hanno allegato alcunché per contestare gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza in ordine all'inesistenza di strutture e mezzi a disposizione delle ditte facenti capo ai due Quercioli.

E che, sotto altro profilo, la prospettazione difensiva di Orsini, secondo cui i Quercioli rivendevano merci acquistate in "nero" non ha trovato alcuna conferma nelle risultanze acquisite, ed anzi anche i testi Munir El Adid, e Amir Haghighi Tajvar, entrambi escussi su richiesta delle difese, hanno escluso che Fiorenzo Quercioli fosse un rivenditore di beni acquistati da altri (cfr., per una sintesi delle dichiarazioni di Amir Haghighi Tajvar, la sentenza di primo grado a pag. 10). Ancora, è ragionevole ritenere altamente inverosimile che i pagamenti delle merci siano avvenuti tutti in contanti, e, quindi, desumere da ciò un indizio dell'inesistenza delle pertinenti operazioni.

E questo anche a voler considerare i soli pagamenti effettuati dalla ditta di Gianni Orsini, siccome pari a 29.695,00 euro per il 2010, a 34.189,00 euro per il 2011, a 25.149,00 euro per il 2012, e a 11.720,00 euro per il 2013. Pienamente coerenti con le indicazioni desumibili da questi indizi, inoltre, ed anzi ulteriormente significative e rafforzative, sono anche le inferenze desunte dalla totale assenza di contabilità da parte delle ditte facenti capo ai due Quercioli, ancor più in considerazione del complessivo volume di affari delle stesse, e dalla genericità delle fatture emesse da tali ditte, a fronte di (apparenti) prestazioni per migliaia e miglia di euro. 2.2.2.

Non può dirsi, poi, che la sentenza impugnata abbia omesso di esaminare e valutare gli elementi indicati dalla difesa. La Corte d'appello, infatti ha spiegato in modo non certo irragionevole perché le dichiarazioni dei testi Munir El Adid e Simone Lapis sono irrilevanti, evidenziando che il primo si è limitato a riferire di lavori svolti da Fiorenzo Quercioli per suo conto, ma non ha detto di avergli procurato materiale da gestire in proprio, mentre l'altro ha parlato di forniture specifiche (giubbotti in pelle "neri con collo bianco") che non hanno trovato riscontri nelle descrizioni delle merci contenute nelle fatture emesse in favore della ditta di Gianni Orsini.

Ancora, il mancato riferimento alle dichiarazioni del teste Amir Haghighi Tajvar, da un lato, trova una sua spiegazione nel fatto che questi è stato indicato da altro imputato, e, d'altro canto, già in primo grado è stato indicato come fonte di dichiarazioni inattendibili, perché ha riferito di forniture effettuate dalle ditte di Fiorenzo ed Edoardo Quercioli alla società "Arcobaleno s.r.l." nel periodo compreso tra il 2011 ed il 2016, quando le uniche prestazioni in favore di questa società risultanti da fatture inserite nello spesometro integrato sono state effettuate nel 2011.

Infine, l'espunzione delle forniture riconducibili alle ditte di Fiorenzo Quercioli dalla contabilità dell'impresa di Gianni Orsini non implica, di per sé, l'impossibilità per quest'ultima di immettere sul mercato i beni da essa (ri)venduti.

3. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel primo motivo dei ricorsi di Fiorenzo Quercioli ed Edoardo Quercioli, le quali chiedono la dichiarazione di prescrizione dei reati commessi nel 2012 indipendentemente dall'ammissibilità degli atti di impugnazione. Invero, costituisce principio ampiamente consolidato, enunciato dalle Sezioni Unite già da quasi venticinque anni, quello secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., e, quindi, anche la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (così Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01). Inoltre, in tempi più recenti, le Sezioni Unite hanno anche ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude pure la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). Nella specie, la sentenza impugnata spiega in modo preciso perché i reati commessi nel 2012 a Fiorenzo Quercioli e ad Edoardo Quercioli, alla data della sua pronuncia, non potevano ritenersi estinti per prescrizione.

Si osserva infatti che:

a) la sentenza è stata pronunciata il 6 dicembre 2022;

b) il termine di prescrizione per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 è pari a dieci anni, computando l'interruzione, ma senza considerare le sospensioni;

c) dovrebbe essere computato anche un periodo di 115 giorni di sospensione, per il rinvio del dibattimento disposto in data 13 marzo 2020 a causa della pandemia, nonché per l'ulteriore rinvio disposto dal 5 marzo 2021 al 30 aprile 2021 per legittimo impedimento di uno dei difensori;

d) le ultime fatture emesse nell'anno 2012 dalle ditte facenti capo ai Quercioli risalgono al 31 dicembre. /f-71 E questo rilievo è sufficiente perché, come si è detto richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi esclude qualunque rilevanza, ai fini della maturazione della prescrizione, al trascorrere del tempo dopo la data della pronuncia della sentenza impugnata davanti alla Corte di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, a carico di ciascuno di essi, della somma di euro tremila,