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Sentenza — n. 42601/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls drug conviction sentence for applying permanent public office ban instead of five-year temporary ban.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42601/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Appellate Court's sentence regarding the accessory penalty of permanent interdiction from public offices, while leaving the main conviction intact. The appellant argued that a sentence of four years and four months should not trigger a permanent ban under Article 29 of the Penal Code. The court ruled that since the term exceeded three years but remained under five, the permanent ban was legally incorrect and must be reduced to a temporary five-year ban, whereas the legal interdiction was correctly excluded.

Regesto Legislator

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Art. 29, comma 1; Art. 32, comma 3 of the Penal Code: The accessory penalty of permanent interdiction from public offices applies only to life imprisonment or prison sentences of five years or more; for sentences between three and five years, a temporary interdiction of five years is mandatory, and legal interdiction does not apply.

Parole chiave

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Italian Penal Code accessory penalty interdiction public offices permanent vs temporary ban drug trafficking conviction automatic statutory sanction Corte di Cassazione pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 29, comma 1 of the Penal Code
Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 29, comma primo, cod.
Art. 32, comma 3 of the Penal Code
Con un secondo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 32, comma terzo, cod.
art. 32 cod. pen
Con riguardo, invece, all'applicazione dell'interdizione legale, la stessa deve essere esclusa, in quanto la pena inflitta si pone al di sotto del limite dal richiamato art. 32 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Castelli Adamo, nato a Roma il 24/05/1967 avverso la sentenza del 03/11/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore avv. Angelo Staniscia.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 novembre 2023, la Corte d'appello di Roma ha riformato la sentenza del 21 marzo 2022, con la quale - per quanto qui rileva - il Tribunale di Roma aveva condannato Castelli Adamo, in relazione al reato di cui all'art. 73 del d.P.R., n. 309 del 1990, per aver, in concorso con altri soggetti, acquistato ed importato sostanza stupefacente del tipo cocaina. La Corte d'appello ha escluso la recidiva inizialmente ritenuta e ridotto la pena alla misura di anni quattro e mesi quattro di reclusione, ed euro 17.333,00 di multa, in applicazione delle circostanze attenuanti generiche, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 22104 del 02/05/2023).

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 29, comma primo, cod. pen., in ordine alla durata della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Si sostiene che la Corte territoriale ha applicato la pena in questione in presenza di una pena inferiore a cinque anni di reclusione (anni quattro e mesi quattro). 2.2. Con un secondo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 32, comma terzo, cod. pen., in ordine all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale. Questa sarebbe stata applicata pur in presenza di una reclusione in misura non superiore agli anni cinque.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. In proposito va premesso che l'art. 29, primo comma, cod. pen. chiaramente statuisce: «La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque». La previsione è espressione di un meccanismo che importa l'applicazione automatica della sanzione accessoria a fronte della condanna ad una determinata pena, in via temporanea o perpetua, secondo un criterio di gravità crescente. 1.2. Considerazioni analoghe valgono in relazione all'art. 32, terzo comma, cod. pen., che dispone: «Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale». Anche in questo caso opera un automatismo sanzionatorio, secondo il quale la pena accessoria va disposta unicamente una volta superato il limite di reclusione richiesto dalla disposizione.

2. Il giudice di appello ha inflitto - come visto - una pena finale di anni quattro e mesi quattro di reclusione, oltre alla multa. Con riguardo all'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici, deve dunque rilevarsi che la pena supera nella misura il limite previsto dal secondo periodo dell'art. 29, comma primo, cod. pen., con la conseguenza che essa si sarebbe dovuta applicare in via temporanea e non perpetua; dunque, nella misura, legalmente stabilita, di cinque anni. Con riguardo, invece, all'applicazione dell'interdizione legale, la stessa deve essere esclusa, in quanto la pena inflitta si pone al di sotto del limite dal richiamato art. 32 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla durata della interdizione dei pubblici uffici, che ridetermina in anni cinque, e quanto all'interdizione lega