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Sentenza — n. 42468/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure order due to lack of legal violation in periculum in mora assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42468/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to maintain a preventive seizure order. The appellant argued that the trial court's reasoning regarding the risk of asset dissipation was merely apparent and violated procedural laws. The court rejected this claim, finding the lower court's reliance on the defendant's criminal history and specific fraudulent conduct provided a coherent and legally sound basis for the precautionary measure.

Regesto Legislator

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Art. 325, comma 1, e 125, comma 3, cod. proc. pen.; The court holds that a preventive seizure order remains valid if the lower court's assessment of the risk of asset dissipation is based on concrete evidence of the defendant's criminal conduct and subjective untrustworthiness, rather than being merely apparent or lacking in logical coherence.

Parole chiave

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preventive seizure periculum in mora asset dissipation criminal history inadmissible appeal confiscation order procedural violation azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
art. 648-ter cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mastroianni Angelo, nato a Lagonegro il 03/03/1971, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di "Costruzioni generali s.r.l." avverso l'ordinanza del 21/03/2024 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni, per il ricorrente, dell'Avv. Saverio Citera, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 21 marzo 2024, e depositata il 22 marzo 2024, il Tribunale di Salerno, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha rigettato l'appello presentato nell'interesse di Angelo Mastroianni, in proprio e quale legale rappresentante della società "Costruzioni generali s.r.l.", avverso l'ordinanza con A la quale il G.i.p. del Tribunale di Vallo della Lucania aveva respinto l'istanza di dissequestro della somma di 78.467,91 euro, presente sui conti correnti della precisata società, nonché del capitale sociale della "Costruzioni generali della "Ge.Ro Real Estate s.r.l." e della "Mondo Impresa s.r.l.", tutti nella disponibilità di Angelo Mastroianni.

La somma appena indicata è stata sottoposta a sequestro preventivo a fini di confisca diretta e per equivalente con riferimento ai reati di cui agli artt. 110 e 81 cpv. cod. pen., 483 cod. pen. in relazione all'art. 76, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000, e 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ipotizzati in relazione ad indebite compensazioni effettuate dal 16 luglio al 14 ottobre 2020 e dal 9 aprile al 10 agosto 2021 mediante l'utilizzo di crediti inesistenti connessi a costi per attività di formazione di personale in realtà mai eseguita, per l'importo complessivo di 194.313,52 euro.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe Angelo Mastroianni, in proprio e quale legale rappresentante della società "Costruzioni generali s.r.l.", con atto sottoscritto dall'Avv. Saverio Citera, articolando un motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 325, comma 1, e 125, comma 3, cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del periculum in mora. Si deduce che l'ordinanza impugnata espone una motivazione meramen1.e apparente in ordine alle osservazioni, formulate nell'istanza di revoca, sull'insussistenza delle esigenze cautelari per il mantenimento del sequestro.

Si rappresenta che, secondo il Tribunale, il rischio di dispersione dei beni deriva dalla «particolare spregiudicatezza criminale dell'indagato nella complessiva elaborazione ed attuazione del progetto criminoso, indicativa di una specifica volontà oltre che abilità nella movimentazione dei flussi di danaro, anche al fine di eludere le conseguenze delle proprie azioni delittuose», come desumibille dalle imputazioni provvisorie, e che ciò «richiede, a prescindere dalla solidità finanziaria della società e dello stesso indagato, un tempestivo intervento ablativo nella prospettiva di assicurare definitivamente il profitto dei contestati reati».

Si osserva, poi, che l'affermazione della irrilevanza della solidità della situazione economica e finanziaria della società si pone in contrasto con la necessità che il sequestro preventivo a fini di confisca abbia una funzione anticipatoria, volta ad evitare che la concreta fattibilità dell'ablazione possa essere vanificata dal trascorre del tempo. Si rileva, inoltre, che l'ipotesi di reato contestata non può essere indicativa della sussistenza di esigenze cautelari, anche perché nella specie non è emerso alcun elemento sintomatico di un concreto pericolo di dispersione dei beni sequestrati.

Si aggiunge che, anzi, in data 11 luglio 2023, i lì 2 ( quindi successivamente al sequestro, l'attuale ricorrente, nella qualità di amministratore e socio unico della "Costruzioni generali s.r.l.", ha provveduto ad un rilevantissimo aumento del capitale sociale, elevandolo fino a 800.000,00 euro, ed interamente versandolo, così dando causa ad una circostanza oggettivamente incompatibile con ogni finalità dispersiva. Si precisa, quindi, che il sequestro copre l'intero valore dell'ipotizzato profitto del reato, pari a 194.313,52 euro, perché il capitale sociale della "Costruzioni generali s.r.l.", interamente sottoposto al vincolo reale, è stato, prima del sequestro, in data 1 marzo 2023, aumentato fino a 250.000,00 euro, e il relativo importo è stato interamente versato.

Si rimarca, ancora, che la società "Costruzioni generali s.r.l.", come poteva evincersi dal bilancio relativo al 2022, allegato all'istanza di revoca del sequestro e all'atto di appello, versa in una solidissima situazione patrimoniale, ed è anche proprietaria di un immobile acquistato al prezzo di 330.000,00 euro.

3. In data 25 settembre 2024, successivamente alla presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale della Corte di cassazione, il difensore del ricorrente ha depositato memoria, nella quale si ripropongono e si sviluppano le censure formulate nel ricorso e si replica alle deduzioni esposte nell'a requisitoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. La questione posta, che attiene alla (in)sussistenza delle esigenze cautelari per il mantenimento del sequestro nei confronti della "Suanno 89 s.r.l.", rende necessarie, per chiarezza, due precisazioni. 2.1. La prima precisazione concerne i limiti del sindacato della Corte di cassazione in materia di provvedimenti relativi a misure cautelari reali. In proposito, va richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, enunciato anche dalle Sezioni Unite, in forza del quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv.239692 - 01, nonché, per citare la più recente decisione massimata sul punto, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01). 2.2. La seconda precisazione ha ad oggetto i criteri di riferimento per ravvisare la sussistenza delle esigenze cautelari necessarie per il mantenimento del sequestro preventivo a fini di confisca, in particolare sul denaro. Ai fini dell'applicazione del sequestro preventivo a fini di confisca, infatti, come precisato dalle Sezioni Unite, occorre anche la concisa motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alba definizione del giudizio, salvo che per le ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, per le quali è sufficiente la mera indicazione della appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01). Ora, in linea generale, la sussistenza del periculum in mora può essere desunta sia da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell'onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere (così Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, Fricano, Rv. 283769 - 01).

Tuttavia, le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio non possono consistere in un generico riferimento alla fungibilità del denaro oggetto di sequestro (cfr. Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, Rossi, Rv. 286671 - 01, e Sez. 3, n. 41602 del 14/09/2023, Testa, mass. per altro), né in un generico richiamo alle condotte illecite ipotizzate (Sez. 6, n. 8124 del 23/01/2024, Toteda, mass. per altro), perché altrimenti si creerebbero indebiti automatismi, implicanti la sussistenza in re ipsa del requisito del periculum in mora.

3. L'ordinanza impugnata ritiene necessario il mantenimento del sequestro preventivo a fini di confisca della somma di 78.467,91 euro, presente sui conti correnti della società "Costruzioni generali s.r.l.", nonché del capitale sociale di questa società, della "Costruzioni generali s.r.l.", della "Ge.Ro Real Estate s.r.l.n e della "Mondo Impresa s.r.l.", tutte quote nella disponibilità di Angelo Mastroianni, quale profitto, o equivalente del profitto, dei reati di indebite compensazioni di crediti inesistenti, per ragioni attinenti alle condotte ipotizzate ed alla personalità dell'amministratore della ditta.

Si evidenzia che l'attuale ricorrente, nonché legale rappresentante della società "Costruzioni generali s.r.l.", è persona inaffidabile, perché ha posto in 4 '1 essere plurime condotte illecite di natura fraudolenta, specificamente indicative «di una specifica volontà oltre che abilità nella movimentazione dei flussi di denaro, anche al fine di eludere le conseguenze delle proprie azioni delittuose». Si sottolinea, precisamente, che, secondo quanto emerge dalle attività di indagine, Angelo Mastroianni:

a) al fine di costituire i crediti fittizi poi indebitamente compensati per conto della "Costruzioni generali s.r.l.", avrebbe realizzato ulteriori condotte fraudolente funzionali ad attestare spese di formazione del personale in realtà non sostenute, come quella costituita dall'apposizione di una marca da bollo falsa sul contratto collettivo aziendale, così da farlo risultare stipulato in data antecedente;

b) dopo la commissione del reato di indebita compensazione per conto della "Costruzioni generali s.r.l.", avrebbe trasferito una parte del profitto di tale reato alla società "Tax and Legal Advisor s.r.l.s.", gestita dai promotori dell'operazione criminosa, formalmente a titolo di pagamento di fatture in realtà per operazioni oggettivamente inesistenti, così ostacolando concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ed integrando il delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen.

4. La motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari necessarie per il mantenimento del sequestro non risulta affetta da vizio di violazione di legge, né, in particolare, l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento può ritenersi del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il Tribunale, infatti, ha motivato in ordine al requisito delle esigenze cautelari indicando il pericolo della dispersione dei beni da sottoporre a confisca in ragione del comportamento dell'attuale ricorrente, interessato dal provvedimento perché incidente sui beni suoi e della società "Costruzioni generali s.r.l.", di cui è unico socio ed amministratore, segnalando la pluralità di contestazioni a carico del medesimo, e la commissione di condotte concretamente indicative della sua capacità di occultare le proprie disponibilità economiche.

In questo modo, l'ordinanza impugnata, da un lato, ha posto a fondamento delle proprie conclusioni sul periculum in mora criteri di valutazione rispondenti a quelli indicati dalla giurisprudenza, valorizzando elementi soggettivi attinenti al comportamento del soggetto interessato dal sequestro, e, dall'altro, ha richiamato circostanze specifiche e concrete per evidenziare la corretta applicazione, in fatto, degli indicati criteri di valutazione.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e co