Cassation court annuls appeal sentence regarding partial non-punishment due to lack of reasoning on offense severity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appeal judgment solely regarding the application of the partial non-punishment provision for minor offenses. The defense argued the lower court failed to explain how the infrequency of the violation reduced the offense's severity, while the prosecution contended the behavior endangered public order. The court ruled that the appellate court provided no concrete reasoning linking the specific facts to the legal requirement of reduced offensiveness, necessitating a remand for a new trial on this specific point.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 6 I. n. 401/1989; Art. 131 bis cod. pen.: The appellate court must provide concrete reasoning linking factual elements to the legal requirements of reduced offensiveness and habitual behavior when applying partial non-punishment; a mere reference to non-existent evidence or general danger is insufficient to justify the exclusion of criminal liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e IL FUNZION Lzta SENTENZA sul ricorso proposto da De Francesco Tyron, nato a Messina il 20/5/1997, avverso la Sentenza della Corte d'appello di Messina in data 1/7/2024; udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo Antonio Bucca; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente alle spese.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 1/7/2024 la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che aveva ritenuto De Francesco responsabile del reato di cui all'art. 6 comma 6 I. n. 401/1989 perché, in violazione di quanto prescritto con il provvedimento n. 1608/14 emesso dal Questore di C-C 1 Messina il 9/10/2015, non si era presentato negli uffici del Commissariato PS Messina Nord durante l'incontro di calcio Massina - Palmese, disputato il 15/4/2018, e l'aveva condannato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione ed € 6667,00 di multa.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione De Francesco, a mezzo del difensore di fiducia, che, con il primo motivo, denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'art. 6 comma 6 I. 401/89. Assume il difensore che "l'unica prova su cui la Corte territoriale ha legittimato il proprio convincimento si integra e si esaurisce nel mancato adempimento dell'obbligo dedotto in imputazione". Con il secondo motivo, la difesa denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione' alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
Assume che la motivazione della Corte territoriale era contraddittoria nella parte in cui negava l'applicazione della causa di non punibilità, ritenendo che la condotta dell'imputato avesse messo in pericolo l'ordine pubblico, senza però considerare che il Tribunale aveva riconosciuto le attenuanti generiche. Lamenta, ancora, che la Corte d'appello non aveva spiegato "quali degli elementi indicati dall'art. 131 bis c.p. erano stati presi in esame ai fini dell'esclusione della fattispecie" essendosi limitata a "richiamare un dato probatorio assolutamente inesistente", avendo l'imputato giustificato con lo stato di malattia la violazione contestata.
Aggiunge, infine, che dal 15/10/2015, data di applicazione del DASPO, l'unica violazione dell'obbligo di presentazione segnalata era quella del 15/4/2018.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Inammissibile, giacché aspecifico, risulta il primo motivo del ricorso. La censura si esaurisce nell'elencazione di una serie di principi generali che non si confrontano con la motivazione fondante la condanna, avendo la Corte territoriale spiegato che la violazione contestata era provata dalla deposizione del teste Messina Giovanni e che non trovava giustificazione nelle spontanee dichiarazioni dell'imputato, il quale aveva sostenuto di non essersi recato al Commissariato a causa dello stato di malattia in cui versava, non essendo stato allegato elemento alcuno che comprovasse l'impedimento dedotto. Il motivo, pertanto, non assolvendo la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, è inammissibile. (Sez. 6, n. 20377 del 11/3/2009, Arnone, Rv. 243838- 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 7, ord. n. 36842 del 23/9/2024, Habilaj).
2. E' fondato il secondo motivo d'impugnazione. La Corte ha negato l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. rilevando che "l'imputato aveva messo in pericolo l'ordine pubblico, non avendo giustificato la violazione dell'obbligo impostogli e non ravvisandosi alcun elemento che renda tale comportamento caratterizzato da un minore grado di offensività". Sennonché l'atto di appello un elemento concreto, potenzialmente idoneo a incidere su entrambi gli indici requisiti della particolare tenuità dell'offesa e della abitualità del comportamento, l'aveva indicato, ossia l'episodicità della violazione, risultando l'omessa presentazione intervenuta dopo oltre due anni dall'adozione del DASPO.
A tale motivo di appello la Corte territoriale ha dato una risposta apparente valorizzando il pericolo generato dalla condotta e la condotta susseguente al reato ma pet.Cornire spiegazione alcuna in ordine all'incidenza che tali elementi avevano sulla misura dell'offesa. La sentenza va, quindi, annullata limitatamente al punto concernente la particolare tenuità del fatto con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina.
3. Va, infine, ribadito che, nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, Frachi, Rv. 284703 - 01), in quanto la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto "presuppone l'integrazione del reato al completo di tutti i suoi elementi e, per l'effetto, l'accertamento della responsabilità e l'attribuibilità del fatto - reato all'autore, il quale rimane esentato, se la causa è applicata, solo dall'assoggettamento alla sanzione penale" ( Sez. 3, n. 24326 del 27/2/2024, Fonti, Rv. Rv. 286558 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la particolare tenuità del fatto con rinvio per nuovo giudizio ad altra