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Sentenza — n. 42462/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls appeal judgment for remittal to verify if two criminal proceedings concern the same historical fact under ne bis in idem.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42462/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment and remitted the case to the lower court for a new examination. The appellant argued that a prior acquittal for fraudulent bankruptcy barred a subsequent prosecution for embezzlement via asset transfer, citing the principle of ne bis in idem. The Court found the lower court failed to verify whether the historical facts in both proceedings coincided, despite acknowledging the procedural preclusion rule, and thus ordered a fresh factual assessment.

Regesto Legislator

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Art. 649 cod. proc. pen.; Art. 669, comma 8 cod. proc. pen.: The preclusion of a second judgment for the same fact operates regardless of the timing of the prosecution, provided the historical elements coincide, and an acquittal in the first trial renders a subsequent conviction for the same act legally impossible and procedurally void.

Parole chiave

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ne bis in idem fraudulent bankruptcy asset transfer procedural preclusion identity of facts acquittal effect remittal for verification infrazione commessa nell'azienda

Disposizioni normative citate

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Art. 649 cod. proc. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 649 cod. proc. pen..
Art. 669, comma 8 cod. proc. pen.
Art. 11 d.lgs. 10/3/2000 n. 74
La Corte distrettuale ha rilevato l'azione penale per il reato di cui all'art. 11 d.lgs.
Art. 2560 comma 1 cod. civ.
Art. 14 d. Igs. n. 472 del 1997
art. 2560 comma 1 cod. civ
art. 649 cod. proc. pen
472 del 1997, il cessionario era divenuto responsabile in solido in relazione ai debiti erariali, e .con il secondo si denunciava la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 21/7/2016 n. 200
219 del 2008)" (Corte cost. 21/7/2016 n. 200).
Corte cost. 21/7/1969 n. 1
Corte cost. 21/7/2008 n. 219
Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Niederhausern Marcello, nato a Reggio Emilia il 28/2/1941 avverso la sentenza del 14/9/2022 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo Antonio Bucca; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile con conseguente condanna del ricorrente alle spese, e del difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Campagnoli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3/12/2020, la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia emessa in data 8/6/2018 dal Tribunale di Udine, con la quale Marcello De Niederhausern - quale amministratore della Musso Autotrasporti s.r.l. - era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 110 cod. peri, e 11 d. Igs. 10/3/2000 n. 74 e condannato alla pena di quattro mesi di reclusione.

2. AVerso la sentenza l'imputato proponeva ricorso per Cassazione articolato in due motivi, con il primo si contestata l'inosservanza o l'erronea applicazione della norma incriminatrice, sostenendo che la cessione del ramo di azienda non aveva compromesso la garanzia dei debiti erariali ma le aveva incrementate in quanto, per effetto della previsione dell'art. 2560 comma 1 cod. civ. e 14 d. Igs. n. 472 del 1997, il cessionario era divenuto responsabile in solido in relazione ai debiti erariali, e .con il secondo si denunciava la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. per essere stata la cessione del ramo di azienda uno degli atti distrattivi che avevano determinato l'instaurazione di un processo per bancarotta fraudolenta, ipotesi accusatoria dalla quale l'imputato era stato assolto con sentenza del Tribunale di Udine in data 11/6/2019, divenuta irrevocabile.

3. Con sentenza del 3/11/2021, questa Sezione ha respinto la censura relativa alla violazione della legge sostanziale ma ha ritenuto fondato il secondo motivo del ricorso, rilevando che la "questione sottoposta alla Corte di appello non coinvolgeva il possibile e astratto concorso formale fra i due reati" ma "la concreta violazione del ne bis in idem, denunciata sul presupposto - già menzionato - che il De Niederhausern era stato definitivamente assolto, per carenza dell'elemento soggettivo, dal delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1, 219, 223, r.d. n. 267 del 1942, contestato con riguardo alla distrazione dell'intero patrimonio della "Musso Autotrasporti" in favore della "EM LOGISTICA s.r.l." che si riteneva commessa proprie con il contratto di cessione di ramo d'azienda del 14/10/2013.

4. Con sentenza in data 14/9/2022, la Corte d'appello di Trieste, pronunciando in sede di rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine condannando l'imputato al pagamento delle spese del grado. La Corte distrettuale ha rilevato l'azione penale per il reato di cui all'art. 11 d.lgs. citato era stata promossa precedentemente a quella per il reato di bancarotta fraudolenta per cui il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione non precludeva che l'imputato dovesse essere giudicato per il delitto di cui all'art. 11, risultando affidata ad "altri rimedi" "l'ipotesi in cui -...- siano divenute irrevocabili più sentenze pronunciate nei confronti della medesima persona aventi a oggetto il medesimo fatto".

5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 649 cod. proc. pen.. Sostiene il ricorrente che la decisione impugnata non rispettava il principio di diritto affermato nella sentenza rescindente che faceva discendere dall'identità del fatto storico oggetto del giudicato rispetto a quello oggetto del giudizio pendente l'applicazione a quest'ultimo della causa di improcedibilità invocata dalla difesa. La Corte distrettuale, quindi, qualora avesse ritenuto che ricorreva l'identità dei fatti storici oggetto dei due processi, era obbligata ad adottare la declaratoria d'improcedibilità senza possibilità di valorizzare circostanze ulteriori, quali appunto l'epoca di esercizio dell'azione penale nei due processi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta fondato.

1. L'art. 4 del Protocollo n. 7 C.E.D.U. prevede : "Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato". Nel diritto interno, il divieto di un secondo giudizio come conseguenza dell'irrevocabilità della sentenza e degli altri provvedimenti giurisdizionali ad essa assimilati, è previsto nell'art. 649 cod. proc. pen. ed è ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale agli artt. 24 e 111 Cost. (C. Cost. n. 501/2000, 284/2003, 129/2008 e 200/2016).

2. La Corte costituzionale, proprio nella sentenza ripetutamente citata nel provvedimento impugnato, ha precisato che tra le garanzie processuali del "giusto processo" vi è il «principio di civiltà giuridica, oltre che di generalissima applicazione» (ordinanza n. 150 del 1995) espresso dal divieto di bis in idem, grazie al quale giunge un tempo in cui, formatosi il giudicato, l'individuo è sottratto alla spirale di reiterate iniziative penali per il medesimo fatto. In caso contrario, il contatto con l'apparato repressivo dello Stato, potenzialmente continuo, proietterebbe l'ombra della precarietà nel godimento delle libertà connesse allo sviluppo della personalità individuale, che si pone, invece, al centro dell'ordinamento costituzionale (sentenza n. 1 del 1969; in seguito, sentenza n. 219 del 2008)" (Corte cost. 21/7/2016 n. 200).

3. E' pacifico in dottrina e giurisprudenza, ancora, che il divieto di un secondo processo sia un principio generale, avente valenza sostanziale e processuale, che, in quest'ultima dimensione, assicura l'esigenza di certezza del diritto e di economia dei giudizi, mentre nella sua accezione sostanziale mira a evitare l'irrazionale ingiustizia di una pluralità di condanna per il medesimo fatto.

4. E' di tutta evidenza, quindi, che non soltanto il dato letterale ma anche le esigenze che l'art. 649 cod. proc. pen. soddisfa rendono errata la conclusione cui è pervenuta la Corte d'appello, ossia che la preclusione del secondo giudizio non opererebbe laddove nel processo non ancora definito l'azione penale sia stata promossa precedentemente rispetto a quanto accaduto nel processo concluso con la pronuncia definitiva. Se il fatto storico oggetto del giudizio non ancora definito coincide, in tutti gli elementi della triade condotta-nesso causale- evento naturalistico, con quello accertato dalla sentenza definitiva, la prosecuzione del processo è preclusa dalla previsione dell'art. 649 cod.proc. pen. senza la necessità dell'ulteriore verifica in ordine alla data di esercizio dell'azione penale nei due procedimenti.

5. Nel caso in esame, inoltre, l'esito assolutorio della sentenza relativa alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, qualora si pervenga alla conclusione che sussiste il medesimo fatto storico, sarebbe non soltanto illegittima ma anche inutile in quanto l'esecuzione di un verdetto di condanna troverebbe ostacolo nella previsione del comma 8 dell'art. 669 cod. proc. per..

6. Tali principi sono stati tenuti in considerazione dalla sentenza rescindente che, infatti, ha demandato al giudice di rinvio di accertare se fra il fatto storico oggetto di giudicato e quello ancora sub iudice vi fosse "una coincidenza degli elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) anche in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, Rv. 231799)".

7. Tale verifica non risulta essere stava svolta dalla Corte territoriale, tant'è che alla pag. 8 della sentenza si afferma che la declaratoria d'improcedibilità ex art.649 cod. proc. pen. non sarebbe adottabile "quand'anche fosse condivisibile la tesi secondo cui, nel caso di specie, tra le due imputazioni oggetto dei due distinti procedimenti sussista il connotato della identità del fatto alla stregua dei principi indicata dalla Corte costituzionale". L'uso del congiuntivo rende evidente che la tesi non è stata verificata.

8. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza con nuovo rinvio alla corte distrettuale affinché accerti se la sentenza del Tribunale di Udine in data 11/5/2019 fosse relativa al medesimo fatto storico oggetto del presente processo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con ri