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Sentenza — n. 42381/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to arbitrary fact reconstruction and lack of evidence supporting the claim.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42381/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense failed to substantiate its claim with evidence, relying solely on assertions. The lower court correctly identified that the illegal structures found during the inspection were the same condemned ones, not new authorized works. Consequently, the appeal was rejected as based on an arbitrary reconstruction of facts already refuted in the contested order.

Regesto Legislator

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Art. 606, 616 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if based on an arbitrary reconstruction of facts unsupported by evidence, particularly when the lower court has already established the identity of the illegal structures.

Parole chiave

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inadmissible appeal arbitrary fact reconstruction suspended sentence revocation urban planning violations lack of documentary evidence revoca della sospensione condizionale licenza edilizia concessa a titolo precario permesso di demolizione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 163 c.p.
Art. 168 c.p.
Art. 674 c.p.p.
artt. 674 cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza, l'interessato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, il vizio della motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 674 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Macaluso Francesco Paolo, nato a Palermo il 24/06/1981; avverso l'ordinanza del 12/04/2024 del Tribunale di Termini Imerese; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Loy, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 aprile 2024, il Tribunale di Termini Imerese - rilevata la mancata demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi, da effettuarsi entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza - ha revocato la sospensione condizionale della pena (di sei mesi di arresto ed euro 16.000,00 di ammenda) concessa all'imputato con la sentenza del Tribunale di Termini Ak Imerese dell'Il gennaio 2021, con la quale questo era stato condannato per contravvenzioni urbanistiche, antisismiche, in materia paesaggistica.

2. Avverso l'ordinanza, l'interessato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, il vizio della motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 674 cod. proc. pen. e 163 e 168 cod. pen., nonché il travisamento della prova. Si sostiene che, con nota del 20 novembre 2022, i carabinieri avevano attestato la presenza di una veranda e di una tettoia la cui realizzazione era stata autorizzata dal Comune con provvedimento del 27 dicembre 2004; opere che non dovevano essere rimosse, in quanto non abusive. Il giudice avrebbe richiamato tale accertamento per affermare che le opere trovate sarebbero uguali a quelle oggetto di condanna penale. La difesa sostiene che vi sarebbe stata una confusione nell'identificazione delle opere edilizie, perché quelle oggetto della condanna erano state effettivamente rimosse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso - sostanzialmente riferibile al solo vizio della motivazione, non avendo la difesa specificato effettivi profili di violazione delle disposizioni richiamate nel motivo di doglianza - è inammissibile, perché basato su una arbitraria ricostruzione dei fatti, già puntualmente smentita nel provvedimento impugnato. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha correttamente valutato il mancato adempimento dell'obbligo di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, a cui era subordinata la sospensione condizionale della pena, conseguentemente revocando il beneficio, sul rilievo che le opere riscontrate dai carabinieri durante il sopralluogo del 18 novembre 2022 fossero quelle che dovevano essere demolite e non, come sosteneva il ricorrente, nuove opere successive alla demolizione di quelle precedenti, realizzate sulla base di autorizzazione del 2004.

Del resto al ricorso non è allegata la documentazione posta a sostegno delle affermazioni del ricorrente, che risultano perciò basate sulla mera asserzione della alterità e della legittimità delle opere ritrovate. Come ben evidenziato nel provvedimento impugnato, emesso su istanza del pubblico ministero, la condotta illecita oggetto di condanna consisteva nell'istallazione di tettoia su un'area di 30 m 2 avente un'altezza di 2,60 m, con strutture in metallo e pannelli coibentati e nella realizzazione, sul lato della tettoia, di una parete in muratura con la creazione di una finestra priva di infisso e, all'interno della tettoia di un vano in muratura di 4 m 2 circa, con porta e finestra prive di infissi; mentre - a fronte della generica prospettazione difensiva di segno contrario meramente riproposta con il ricorso per cassazione - tali opere sono coincidenti quelle riscontrate dai carabinieri, in sede di sopralluogo.

2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore d