Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns merits, not legal errors, regarding non-punishment grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the arguments raised concerned the merits of the case rather than a violation of law. The appellant argued for non-punishment based on particular leniency, claiming immediate removal of the contractor and requests for payment plans demonstrated collaboration. The Public Prosecutor correctly noted that assessing the gravity of the offense requires a complex factual evaluation, which falls outside the scope of a cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The assessment of particular leniency under Art. 131-bis requires a complex factual evaluation of the specific case, which cannot be reviewed on appeal and thus merits-based arguments are inadmissible in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOSACCO GIUSEPPE nato a BARI il 16/06/1960 avverso la sentenza del 06/04/2023 del TRIBUNALE di BRINDISIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore L'avvocato SELVAGGI NICOLA si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
I 1.Giuseppe Losacco ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi con la quale è Stato condannato al pagamento della pena di euro 4000 di ammenda per il reato di cui all'art. 90, comma 9 letteraii157 comma 1, lettera b) del D.I.81 del 2008 perché, in qualità di committente, aveva affidato alla ditta Edil Progetti di Renato Mazzetti, l'esecuzione di lavori edili presso un cantiere sito nella provincia di Brindisi, omettendo di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa esecutrice in relazione alle funzioni e/lavori da affidare con Or: violazione dell'allegato diciassettesimo dello stesso decreto. In particolare, viene contestato all'imputato di aver consentito che la presenza in cantiere di lavoratori non regolarmente assunti dalla ditta esecutrice, i quali pertanto svolgevano l'attività lavorativa per suo conto.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cod. pen., in particolare rappresentando di aver immediatamente allontanato la ditta appaltatrice dal cantiere, di aver fatto richiesta di ammissione al pagamento dell'oblazione ai sensi dell'art 162 bis cod. peri., con contestuale richiesta di rateizzazione che non veniva tuttavia accolta dal giudice e, quindi di aver posto in essere un comportamento collaborativo e conseguente alla commissione del reato che il giudice avrebbe dovuto valutare ai fini della concessione della suddetta causa di non punibilità. Evidenzia altresì la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice ha comunque formulato un giudizio prognostico favorevole in ordine al beneficio della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna, in tal modo facendo ricorso a uno degli indici di particolare tenuità dell'offesa consistente nella non abitualità del comportamento criminoso.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, in udienza, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI' motivo di ricorso non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Il giudizio sulla tenuità, nella prospettiva delineata dall'ad. 131-bis cod. pen., richiede, infatti, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'ad. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 dei 25/02/2016, Rv. 266590). Ne deriva che le determinazioni adottate dal giudice a quo, in ordine alla ravvisabilità della particolare tenuità del fatto, sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate da motivazione conforme alle indicazioni enucleabili dalla predetta pronuncia delle Sezioni unite ed esente da vizi logico-giuridici.
Al riguardo, il giudice a quo ha escluso la tenuità dell'offesa del fatto considerato che i lavoratori non regolarmente assunti adibiti a lavori edili per suo conto erano esposti a rischi gravissimi per la loro salute e la loro incolumità personale, senza che possa elidere la gravità del fatto l'ammissione di responsabilità e la dichiarazione di voler pagare la sanzione amministrativa, poi in effetti non pagata. L'impianto argomentativo a sostegno della decisione è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, pienamente coerente con il dictum delle Sezioni Unite e perciò del tutto idoneo a superare lo scrutinio di legittimità.
Né vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno) e concernono il fatto storico così come verificatosi, mentre quelli da valutare ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena sono di natura prevalentemente soggettiva, al fine di consentire la formulazione di un giudizio prognostico in ordine alla presunzione di futura astensione, da parte del colpevole, dalla commissione di ulteriori reati, da effettuarsi sulla base dei parametri indicati dall'art 133 cod. pen.
Vi è dunque una netta alterità, nei presupposti e nelle finalità, tra il predetto beneficio e la causa di non punibilità per tenuità del fatto: la sospensione condizionale della pena mira infatti alla prevenzione della criminalità e allo scopo specifico di sottrarre il soggetto all'influenza negativa della vita carceraria e ad indurlo ad osservare i precetti penali. 3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM n Dichiara inammissibile il ricorso e condanna &ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del 28 giugno