Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 41728/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal order allowing cost offset in unjust detention case due to partial award not constituting reciprocal loss.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41728/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Naples Court of Appeal's order regarding litigation costs in an unjust detention compensation case. The appellant argued that the appellate court's decision to offset costs based on reciprocal loss was legally flawed because a partial award does not constitute reciprocal loss in this specific context. The court ruled that since the claimant had a subsidiary request for the exact amount awarded, the lower court could not use the partial nature of the award to justify cost offset, thereby ordering the appellant to pay the litigation expenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 620 lett. I) cod. proc. pen.; In proceedings for unjust detention compensation, a partial award of damages does not constitute reciprocal loss justifying the offset of litigation costs between parties when the claimant has submitted a subsidiary request for the awarded amount.

Parole chiave

Generato dall'IA
unjust detention compensation litigation costs offset reciprocal loss doctrine partial award legal effect subsidiary request strategy Corte di Cassazione procedural law Italy indennità per detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 620 lett. I) cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 620 lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 847 del 28/09/2021, Ozdogan
Ordinanza Sez. 6-2 n. 16326 del 2020
Si veda l'ordinanza Sez. 6-2 n. 16326 del 2020 nel caso omologo dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso di Adamo Silvio, nato a San Martino Valle Caudina il 03/01/1968, avverso l'ordinanza in data 07/12/2023 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1.Con ordinanza in data 7 dicembre 2023 la Corte di appello di Napoli, decidendo in seguito ad annullamento disposto con sentenza della Sezione 4 della Corte di cassazione n. 46120 del 30/11/2022, ha liquidato in favore di Silvio Adamo la somma di euro 10.000 per l'ingiusta detenzione patita in carcere dal 12 maggio 2011 al 24 maggio 2011 e ha compensato per intero le spese di lite tra le parti.

2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione limitatamente alla statuizione della compensazione delle spese di lite

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. La Corte di appello di Napoli, che ha portato l'indennizzo da euro 2.829,84, somma liquidata dalla prima ordinanza poi annullata, ad euro 10.000, ha giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti in virtù della soccombenza reciproca, perché la domanda era stata accolta solo in parte. Come correttamente rilevato dal ricorrente, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda e la conseguente soccombenza reciproca legittimante la compensazione delle spese di lite tra le parti (Sez. 4, n. 847 del 28/09/2021, dep. 2022, Ozdogan, Rv. 282597 — 01), ciò perché, nelle richieste di somme a titolo di indennizzo, non è possibile predeterminare in anticipo l'ammontare del danno e la parte che agisce sollecita, in realtà, l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione.

La soluzione qui propugnata è perfettamente sovrapponibile all'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni civili. Si veda l'ordinanza Sez. 6-2 n. 16326 del 2020 nel caso omologo dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo. Peraltro, va evidenziato che il ricorrente ha avuto cura di formulare una domanda subordinata in cui aveva chiesto la condanna del Ministero al pagamento della diversa somma che la Corte avesse inteso liquidare secondo equità, sicché la minor somma di indennizzo percepita rispetto al domandato è comunque coperta dalla richiesta subordinata.

Ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., è possibile procedere alla liquidazione delle spese delle varie fasi del processo (due di merito e due di legittimità), tenuti presenti i parametri forensi vigenti al 2014 per la prima ordinanza della Corte di appello di Napoli in data 14 luglio-30 agosto 2021, e al 2022 per le altre pronunce, nella misura minima per la non particolare complessità del processo: euro 3118, per il primo giudizio ed euro 2906 per il secondo innanzi alla Corte di appello ed euro 1541 per ciascun giudizio innanzi alla Corte di cassazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alle spese di lite che si liquidano in favore del ricorrente nella misura di complessivi euro 9.106 oltre a spese generali al 15% e accessori di legge Così deciso, il 6 giugno 2024 Il Consigl