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Sentenza — n. 41726/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding omission of new benefit revocation criteria, upholding criminal liability for failure to communicate.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41726/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Nicoletta Pasquale Rocco's appeal against her conviction for the crime of omission related to the 'Reddito di Cittadinanza' benefit. Rocco argued that the law did not require her to report a subsequent measure of precautionary custody because the relevant criteria were introduced only after she applied, and that the benefit should have ended automatically after six months. The court rejected these claims, ruling that the omission of information regarding new revocation criteria constitutes a crime if it persists beyond the six-month period, and that the beneficiary must actively communicate any new obstacles rather than relying on automatic cessation.

Regesto Legislator

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Art. 7 d.l. n. 4/2019; Art. 13 comma 1-bis d.l. n. 4/2019: The crime of omission of communication of relevant information for benefit revocation applies to facts arising after the law's conversion, provided the conduct extends beyond the six-month statutory period, and the beneficiary must actively notify the authority of new impediments.

Parole chiave

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Reddito di Cittadinanza omessa comunicazione delitto di omissione requisiti beneficiari normativa transitoria dolo penale misura cautelare omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 7 d.l. n. 4 del 2019
Con sentenza del 17/10/2023, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi, in data 11/01/2023, con la quale NICOLETTA Pasquale Rocco era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019.
Art. 13 comma 1-bis d.l. n. 4 del 2019
Art. 2 d.l. n. 4 del 2019
Art. 5 cod. pen.
26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art.
art. 5 cod. pen
26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, El Hadraoui
7 del citato d.I.» (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, El Hadraoui Rv.
Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango
Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv.
Sez. 5, n. 29270 del 21/03/2024, Ben Alì
Sez. 5, n. 29270 del 21/03/2024, Ben Alì).
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: NICOLETTA Pasquale Rocco, nato a Taurianova il 30/04/1968 avverso la sentenza emessa il 17/10/2023 dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Domenico Ascrizzi, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/10/2023, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi, in data 11/01/2023, con la quale NICOLETTA Pasquale Rocco era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019.

2. Ricorre per cassazione il NICOLETTA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura la sentenza per avere la Corte ritenuto il ricorrente responsabile non già di una falsa dichiarazione al momento della domanda circa i requisiti necessari per accedere al beneficio (come contestato nell'imputazione e ritenuto dal primo giudice), ma della diversa condotta di aver taciuto un dato (l'essere sottoposto a misura cautelare) rilevante ai fini della revoca del beneficio stesso. Al riguardo, si evidenzia che tale requisito non era previsto dalla legge al momento della presentazione della richiesta di accesso al reddito di cittadinanza, essendo stato introdotto solo dalla legge di conversione (successiva alla predetta presentazione).

Si censura anche il richiamo alla disciplina transitoria, da cui doveva evincersi il dovere dell'ente erogatore di "procedere in automatico ad interrompere l'erogazione dopo un periodo di sei mesi", e non l'introduzione di un obbligo in capo al beneficiario di comunicare circostanze divenute ostative dopo la legge di conversione (tra cui non poteva ritenersi inclusa quella della sottoposizione a misura cautelare). Si censura comunque l'assoluta indifferenza dei giudici di merito in ordine alla precisa individuazione della condotta addebitabile al NICOLETTA.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo la sentenza adeguatamente motivata sotto tutti i profili denunciati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Secondo un indirizzo interpretativo che si condivide e qui si intende ribadire, «integra il delitto di cui all'art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa comunicazione di informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o riduzione del beneficio del c.d. reddito di cittadinanza, anche se relative agli ulteriori requisiti inseriti in sede di conversione, ove la condotta si protragga oltre la scadenza del periodo di sei mesi previsto dall'art. 13, comma 1-bis, del medesimo decreto, nel quale è stabilita l'erogazione del beneficio anche in assenza di tale adempimento integrativo» (Sez. 3, n. 33431 del 04/03/2021, Sferlazza, Rv. 281814 - 02, relativa ad una fattispecie di omessa comunicazione della condanna definitiva del coniuge convivente della beneficiaria per uno dei delitti richiamati dagli artt. 2, comma 1, lett. c)-bis e 7, comma 3, d.l. citato, a seguito delle modifiche introdotte della legge n. 26 del 2019).

In tale prospettiva ermeneutica,' nessun dubbio può porsi sulla rilevanza penale della omessa comunicazione, da parte del NICOLETTA, della propria sottoposizione a misura cautelare in un arco temporale che - nel testo della disposizione risultante dalla conversione in legge - era rilevante ai fini della revoca. Né, d'altra parte, può condividersi l'assunto difensivo secondo cui la norma transitoria dovrebbe essere interpretata nel senso della automatica cessazione del beneficio, alla scadenza dei sei mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, essendo evidente che tale cessazione può e deve intervenire qualora il percettore metta a conoscenza l'Amministrazione erogante della causa ostativa sopravvenuta: comunicazione che, peraltro, non è stata effettuata dal NICOLETTA.Sempre con riferimento alla rilevanza penale dell'omissione che qui rileva, ma con specifico riguardo all'elemento soggettivo del reato, è opportuno altresì richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.I.» (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, El Hadraoui Rv. 286413 - 01, la quale ha precisato, in motivazione, che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto).

3. Appare opportuno porre in evidenza, conclusivamente, che nessun particolare rilievo può attribuirsi al fatto che, al NICOLETTA, era stata contestata una falsa dichiarazione al momento della richiesta del beneficio, e non l'omessa comunicazione del sopravvenire di una causa ostativa all'ulteriore fruizione del beneficio medesimo. Deve invero ritenersi decisivo, al riguardo, il fatto che non è stato dedotto, né comunque risulta essere emerso, alcun particolare pregiudizio per i diritti dell'imputato, avendo anzi la difesa contestato la fondatezza del rilievo penale dell'omissione proponendo la già richiamata (e qui non condivisa) interpretazione della normativa transitoria.

Sul punto, cfr. Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv. 277365 - 01, secondo cui «in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive» (in senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 29270 del 21/03/2024, Ben Alì).

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu