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Sentenza — n. 41439/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against detention orders due to lack of legal grounds and insufficient reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41439/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals by Recchiuti Silvestro and Spirito Antonio inadmissible regarding their detention orders. The appellants argued that the lower court failed to properly evaluate the dismantling of the criminal organization and ignored their lack of active management roles. The court rejected these claims, affirming that the trial court correctly assessed the risk of recidivism and evidence contamination despite the appellants' lack of critical engagement with the reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 609, 610, 616 c.p.p.; Appeals against detention orders are inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly insufficient or if the appellant fails to provide a critical, substantive challenge to the established facts and legal conclusions.

Parole chiave

Generato dall'IA
detention order appeal risk of recidivism evidence contamination insufficient reasoning inadmissible appeal criminal organization procedural dismissal massima inquisitoria sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod.
Art. 292, comma 2, lett. d) c.p.p.
Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 292, comma 2, lett.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez 1, n. 9902 del 28/01/2021, Rv. 280678 - 01
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Recchiuti Silvestro, nato a San Salvo il 15/05/1965 Spirito Antonio, nato a Torino il 19/02/1963 avverso l'ordinanza del 30/05/2024 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso riportandosi alle conclusioni in atti e chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; udito per l'imputato Spirito Antonio l'avv. Michele Ventresca in sostituzione dell'avv. Lorenzo Imperato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso ; udito per l'imputato Recchiuti Silvestro l'avv. Michele Ventresca, in sostituzione degli avv.ti Luigi Iavasile e Annibale Oreste Campopiano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30/05/2024, il Tribunale di Torino rigettava 'istanza di riesame proposta nell'interesse di Recchiuti Silvestro, Spirito Antonio e Cirasola Carlo avverso l'ordinanza del Gip dello stesso Tribunale in data 30/04/2024, con la quale erano state applicate ai predetti le misure cautelari della custodia cautelare in carcere per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato i delitti in materia tributaria e in materia di accise sugli oli minerali e i connessi delitti di autoriciclaggio oltre ai reati di falso inerenti le etichette apposte sui fusti commercializzati.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione Recchiuti Silvestro e Spirito Antonio, a mezzo dei difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i seguenti motivi. Recchiuti Silvestro propone un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Argomenta che, a fronte dell'articolata richiesta di riesame, il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari e l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, con motivazione del tutto carente; in particolare, il pericolo di recidiva era stato ritenuto attuale con il solo riferimento alle modalità dei fatti, senza alcuna argomentazione in ordine al tempo trascorso dalle contestate condotte delittuose e ad agli ulteriori elementi che incidevano negativamente su tale profilo (l'organizzazione criminosa era stata completamente smantellata; il ricorrente non era stato né amministratore né gestore della società GRC srls; la predetta società era inattiva sin dall'anno 2022).

Spirito Antonio propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alle doglianze contenute nella richiesta di riesame e valutazione frazionata del compendio probatorio. Lamenta l'omessa valutazione dei motivi di riesame relativi alle dichiarazioni rese dei coindagati, (Cincinnato, Foggetta e Tritoni), acquisite agli atti e dimostrative della estraneità del ricorrente al sodalizio criminoso (gli interrogati avevano dichiarato di aver solo un rapporto di amicizia con il ricorrete o avevano negato di conoscere il ricorrente o avevano dichiarato di conoscerlo solo di nome ma di non averlo mai incontrato), evidenziando come il contenuto di tali dichiarazioni non era stato minimamente esaminato nel corpo della ordinanza impugnata.

Deduce che tale omessa valutazione aveva riguardato solo la posizione del ricorrente, sostanziando una valutazione del tutto frazionata ed integrando un vizio motivazionale in termini di contraddittorietà e illogicità del percorso argomentativo. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 292, comma 2, lett.

c) e d) cod.proc.pen. Lamenta che a fronte della valutazione da parte del Gip della sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, il Giudice non aveva indicato la data di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere e il Tribunale non aveva colmato tale lacuna. Lamenta, inoltre, che la valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa era stato fondato su una valutazione unica per i vari coindagati e che l'unico elemento distintivo valorizzato per il ricorrente era costituito dai precedenti giudiziari, risultando, quindi, carente la motivazione in ordine alla attualità e concretezza dell'esigenza cautelare.

3. La difesa del ricorrente Spirito Antonio ha chiesto la trattazione orale del procedimento. Il PG ha depositato memoria difensiva, nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso di Recchiuti Silvestro è inammissibile. Il motivo proposto ha ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimità. È opportuno muovere dal principio secondo il quale il giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari è censurabile in sede di legittimità soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del provvedimento impugnato, ma non anche quando si propongano censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.F,n.47748 del 11/08/2014, Rv.261400;

Sez. 1, n. 795 del 06/02/1996, Rv.204014; Sez.1,n.1769 del 23/03/1995, Rv.201177). Nella specie, il Tribunale ha argomentato in maniera adeguata e non manifestamente illogica in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando quali elementi dimostrativi del pericolo di reiterazione criminosa, le concrete modalità dei fatti, dalle quali emergeva la consapevolezza del Recchiuti che i suoi contributi partecipativi e concorsuali si inserivano in un contesto associativo, e non solo i precedenti giudiziari dell'indagato (pp. 20 e 21 dell'ordinanza impugnata).il Tribunale ha, quindi, ritenuto la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidivanza, non limitandosi ad evocare la gravità dei reati contestati ma rimarcando anche i precedenti giudiziari e le modalità della condotta, dimostrative di una personalità incline al crimine, nonchè il radicato inserimento dell'indagato nell'ambiente associativo.

Il Tribunale ha, pertanto, valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione sul quadro cautelare. Del pari congrua è la valutazione relativa all'attualità delle esigenze cautelari. Invero, l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508;

Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216). L'ordinanza impugnata ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare le specifiche modalità di realizzazione delle condotte delittuose, il contesto in cui i reati si sono realizzati ed hanno prodotto effetti, la personalità negativa palesata dal ricorrente, l'intraneità dello stesso alle dinamiche associative, elementi tutti idonei a rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidivanza.

A fronte di siffatto percorso argomentativo, il ricorrente propone censure in fatto, orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità.

2. Il ricorso di Spirito Antonio è inammissibile. 2.1. primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha valutato compiutamente le risultanze istruttorie (registrazione di plurime telefonate, documentazione fiscale e bancaria) e richiamato anche le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da Foggetta e Tritoni; ha, poi, argomentato in ordine alla irrilevanza, per la natura illecita dei contributi prestati (emissione di fatture per operazioni inesistenti utilizzate dal sodalizio criminoso, da parte delle società dallo stesso gestite), dell'assunto che il ricorrente avesse prestato il proprio contributo al coindagato Cincinnato a titolo gratuito in virtù di un rapporto amicale (pp 22, 23, 24, 25, 26 dell'ordinanza impugnata); dalla complessiva valutazione del quadro indiziarlo, considerate anche le deduzioni difensive, ha tratto, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogica, la prova del ruolo attivo tenuto dallo Spirito nella gestione delle società cartiere di cui alle imputazioni e la sua intraneità al contesto associativo.

Il ricorrente, neppure confrontandosi criticamente con le argomentazioni esposte dal Collegio cautelare, propone censura manifestamente infondata, meramente contestativa e priva di confronto critico con le argomentazioni esposte dal Collegio cautelare. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Richiamati i principi di diritto già esposti al paragrafo 1., deve evidenziarsi che il Tribunale ha compiutamente valutato la sussistenza del pericolo di reiterazione, dando rilievo non solo ai precedenti dell'indagato ma anche alle modalità dell'attività illecita, posta in essere in modo sistematico e continuativo, ed alla documentazione contabile rinvenuta presso l'abitazione del ricorrente, elementi che, valutati complessivamente, sono stati ritenuti dimostrativi della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa (p 27 dell'ordinanza impugnata); inoltre, è stata confermata anche la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, tratta dal significativo contenuto della intercettazione relativa alla società Pegasus (pp 27 e 28 dell'ordinanza impugnata); ne consegue la manifesta infondatezza della doglianza proposta.

Né coglie nel segno l'ulteriore deduzione difensiva, con la quale si lamenta la mancata indicazione, con riferimento al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio, della data di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiersi. Va, infatti, ricordato che questa Corte ha affermato, in maniera condivisibile, che, in tema di misure cautelari personali, l'indicazione del termine di scadenza, prescritta dall'art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., per il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio, non è necessaria quando concorrono anche esigenze diverse (Sez 1, n. 9902 del 28/01/2021, Rv. 280678 - 01); il principio ben si attaglia alla fattispecie in esame, essendo stati ritenuti sussistenti a carico del ricorrente sia il pericolo di reiterazione criminosa che il pericolo di inquinamento probatorio.

3. Consegue, pertanto, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e conda