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Sentenza — n. 41431/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of standing to challenge vessel confiscation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41431/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luca Miotto's cassation appeal inadmissible, ruling he lacked standing to challenge the confiscation of a vessel owned by a third party. Miotto argued the crime was time-barred and that he could not be held responsible for the vessel's seizure, but the court found his arguments irrelevant to the confiscation order. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the prescription defense or the ownership claims.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 240 cod. pen.: The appeal against confiscation of property is inadmissible if the appellant is not the sole owner or manager of the asset, as only the true titleholder possesses the right to restitution.

Parole chiave

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confiscation of property lack of standing third party ownership cassation appeal inadmissibility trasporto marittimo imposta sulle imbarcazioni equipaggiamento marittimo

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod.
Art. 240 cod. pen.
43/1973 e mancata applicazione dell'art. 240 cod.pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Deve darsi atto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez.
Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
art. 259 cod.proc.pen
43/1973 e mancata applicazione dell'art. 259 cod.proc.pen.
art. 301 d.P.R. n. 43/1973
Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 301 d.P.R. n. 43/1973 e mancata applicazione dell'art.
art. 240 cod.pen
43/1973 e mancata applicazione dell'art. 240 cod.pen.
art. 129 cod.proc.pen
Deve darsi atto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994
129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez.
Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998
21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez.
Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005
11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n.
Sez. U n. 12602 del 17.12.2015
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
Sez.5, n. 8922 del 26.10.2015
Sez.5, n. 18508 del 16.02.2017
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Miotto Luca, nato a Cittadella il 15/05/1970 avverso la sentenza del 11/04/2024 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Depositata in Cancelleria Oggi, 1 2 NOV. 2024 ,Luan

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 11/04/2024, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza in data 12/06 2023 del Tribunale di Trieste, appellata dall'imputato e dal Procuratore Generale, confermava l'affermazione di responsabilità di Miotta Luca per il reato di cui agli artt. 70, comma 1, dpr n. 633/1972 e 295 ultimo comma dpr n. 43/1973 - perché quale proprietario ed amministratore di fatto della società "ALTEA PTE LTD", con sede a Singapore, formale proprietaria dal 14.12.2012 dell'imbarcazione M/Y "Brigitte, battente battiera del Delaware, si sottraeva indebitamente al pagamento della prevista IVA all'importazione - e la conseguente condanna alla pena di euro 150.000, 00 di multa e, in accoglimento del ricorso del PG, disponeva la confisca dell'imbarcazione M/Y "Brigitte".

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Miotto Luca, a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. In via preliminare evidenzia che il reato, consumatosi il 4 gennaio 2017, si è estinto per prescrizione in data 4 luglio 2024, per decorso del termine prescrizionale massimo pari ad anni sette e mesi sei. Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 216 del d.P.R. n. 43/1973 e mancata applicazione dell'art. 259 cod.proc.pen. Argomenta che l'imbarcazione di cui all'imputazione nel periodo corrente dal 2 novembre 2017 al 4 maggio 2017 era stata sottoposto a sequestro giudiziario con nomina di custodi giudiziari istituzionali, i quali avrebbero dovuto provvedere alla comunicazione di cui all'art. 216, comma 4, d.P.R. n. 43/1973; il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto essere assolto dal reato di contrabbando a lui ascritto per non averlo commesso, in quanto soggetto non tenuto alla comunicazione di cui alla predetta norma non essendo in condizioni di esercitare atti, anche solo dichiarativi, del bene in sequestro.

Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 301 d.P.R. n. 43/1973 e mancata applicazione dell'art. 240 cod.pen. Argomenta che l'imbarcazione oggetto di confisca appartiene a persona estranea al reato, la società Alea Pte Ltd con sede a Singapore (o allo stesso ricorrente nel caso di sua accertata estraneità al reato di contrabbando) e, pertanto, trovando applicazione la regola generale dell'art. 240, ultimo comma, cod.pen. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va ricordato che questa Corte ha affermato che il reato di contrabbando di cui agli artt. 292 e 295 del testo unico delle leggi doganali (d.P.R. n. 23 gennaio 1973, n. 43) è configurabile non solo nel caso di importazione definitiva di mezzi di trasporto in evasione dei diritti di confine, bensì anche nel caso di mezzi di trasporto in temporanea importazione (art. 216 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), quando siano cessate le condizioni previste per l'importazione temporanea, ovvero sia decorso il termine semestrale fissato dalla legge ai fini della permanenza in importazione temporanea di merci estere sul suolo nazionale (Sez. 3, n. 38724 del 21/09/2007, dep. 2007, Del Duca, Rv. 237923;

Sez. 3, n. 19616 del 26/03/2014, Tverdokhlib, Rv. 259755). La Corte di appello, nel disattendere la deduzione difensiva riproposta con il motivo di ricorso in esame, ha fatto buon governo del consolidato principio di diritto, secondo cui il delitto di contrabbando doganale è configurabile anche per i mezzi di trasporto in temporanea importazione quando siano cessate le condizioni previste dall'art. 216 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 per tale importazione ovvero sia decorso il termine di diciotto mesi fissato dalla legge ai fini della permanenza dei mezzi sul suolo nazionale; il predetto termine è interrotto solo se l'interessato dà comunicazione all'Amministrazione Finanziaria dell'inutilizzabilità del mezzo di trasporto e, comunque, la sospensione del termine non opera in caso di sequestro richiesto da privati (Sez.3, n. 19616 del 26/03/2014, Rv.259755 - 01).

Nella specie, come correttamente evidenziato dai Giudici di appello, la circostanza dell'inutilizzabilità dell'imbarcazione era stata determinata dall'esecuzione di sequestri disposti dal giudice civile ad istanza di privati e, come tali, non idonei ad interrompere il limite di permanenza temporanea; inoltre, alcuna rituale comunicazione era stata effettuata dall'interessato all'Amministrazione Finanziaria.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente impugna la disposta confisca, deducendo che l'imbarcazione oggetto del provvedimento ablativo appartiene a persona estranea al reato; in tal modo, tuttavia, lamenta aspetti non invocabili perché inerenti a diritti di soggetto diverso, quale unico titolare del diritto alla restituzione dei beni (cfr in motivazione Sez.U, n. 13539 del 30/01/2020, che hanno anche richiamato Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, Poli, Rv. 266141, sia pure con riferimento alla dichiarata inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma invece la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la tegittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene, nonchè Sez.5, n. 18508 del 16/02/2017, Rv.270209 - 02, che ha affermato che è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso la confisca di un bene da parte dell'imputato del reato in riferimento al quale la confisca viene disposta, che non sia titolare o gestore del bene stesso; in senso conforme Sez.5, n.18508 del 16/02/2017, Rv. 270209 - 02).

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Deve darsi atto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). Deve, comunque, osservarsi, per completezza, che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il termine prescrizionale non è, peraltro, ancora spirato: il reato si è consumato in data 4.1.2017 e, tenuto contro del termine prescrizionale massimo (artt. 157 e 161 cod.pen.) nonchè dei periodi di sospensione del corso della prescrizione (pari a 119 giorni) il termine prescrizionale maturerebbe il 31/10/2024.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce