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Sentenza — n. 41430/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court declares appeals inadmissible for illegal waste disposal charges due to lack of positive mitigating factors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41430/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by three defendants regarding illegal waste disposal charges inadmissible. The lower court had denied generic mitigating circumstances because the evidence lacked positive elements indicating the defendants' personal culpability or organizational role. The court ruled that the appellate judge correctly exercised discretion by refusing these mitigations without needing to explicitly justify the dissent from the prosecution's proposal.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 110 cod. pen.; Art. 452-quaterdecies cod. pen.; The refusal to apply generic mitigating circumstances is valid when the facts do not support positive elements regarding the defendant's personality or role, requiring only a reasoned decision on the absence of such elements rather than a specific justification for rejecting the prosecution's sentencing proposal.

Parole chiave

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illegal waste disposal generic mitigating circumstances positive elements requirement sentencing discretion inadmissible appeal procedural costs waste management crime altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 62-bis cod.pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 452-quaterdecies cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod.
Art. 541 cod. proc. pen.
Il ricorrente Aquilino Domenico va, inoltre, condannato, in base al disposto dell'art. 541 cod.proc.pen.
art. 62-bis cod.pen
Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 62-bis cod.pen.
art. 541 cod.proc.pen
Il ricorrente Aquilino Domenico va, inoltre, condannato, in base al disposto dell'art. 541 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.3, n. 35570 del 30/05/2017
Sez.1, n. 46568 del 18/05/2017
Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014
271315 - 01; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez.
Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009
44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv.
Sez.6, n.42688 del 24/09/2008
245241; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419).
Sez.5, n. 2782 del 21/10/2014
Le ragioni per le quali la pena "proposta" è ritenuta non adeguata si traggono, a contrario, dalla parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio concretamente applicato dal giudicante all'esito della fase processuale di sua competenza (Sez.5, n. 2782 del 21/10/2014, dep.21/01/2015, Rv.262680;
Sez. 3, n. 12002 del 2011
Sez. 3, n. 12002 del 2011, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
Sez. 5, n. 39048/2007
Sez. 5, n. 39048/2007, Rv.
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Testo completo

seguente Luoit SENTENZA sui ricorsi proposti da: Lanzafame Quirino, nato a Bitti il 23/05/1956 Aquilino Domenico, nato a Cardeto il 10/04/1958 Della Valle Gerardo, nato a Avellino il 02/02/1954 avverso la sentenza del 31/10/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette per la parte civile le conclusioni scritte dell'avv. Marco Milan, che ha concluso chiedendo di disattendere i motivi di ricorso proposti da Aquilino Domenico con condanna alle spese in favore della parte civile come da nota allegata.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 31/10/2023, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza resa in data 30/06/2021, all'esito di giudizio abbreviato, dal Gip del Tribunale di Torino, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Lanzafame Quirino e Della Valle Gerardo in ordine alle ipotesi contravvenzionali di cui all'art. 256, commi 1,3 e 4 d.lgs n. 152/2006 contestate al capo B) e nei confronti di Aquilino Domenico in ordine alle ipotesi contravvenzionati di cui all'art. 256, commi 1,3 e 4 d.lgs n. 152/2006 contestate al capo B) e al capo C), e, confermando nel resto, rideterminava la pena per le residue imputazioni, sostituendo la pena detentiva inflitta a Lanzafame Quirino con la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Lanzafame Quirino, Della Valle Gerardo e Aquilino Domenico, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. Lanzafame Quirino propone due motivi di ricorso. Con il primo deduce violazione degli artt. 110 e 452- quaterdecies cod.pen. di cui al capo B) e vizio di motivazione. Lamenta che i Giudici di merito avevano ritenuto la penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod.pen., per aver gestito un'attività di smaltimento illecito di rifiuti tra il Novarese ed il Milanese, pur essendo emerso il suolo marginale e circoscritto ad un breve lasso temporale (un mese); le conversioni captate ai numeri 36 e 311, prog.proc. 666/2018, la fattiva presenza del ricorrente solo in una giornata- il 19 giugno 2018- sui luoghi del reato e le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal predetto, erano circostanze che evidenziavano che il Lanzafame non era partecipe dell'attività illecita e men che mai organizzatore della stessa.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, attraverso clausole di stile ed evidenziando l'assenza di elementi postivi, così vanificando la funzione delle stesse di adeguamento della pena al caso concreto. Della Valle Gerardo propone un unico motivo, deducendo vizio di motivazione. Espone che con motivo di gravame aveva dedotto che il primo giudice nulla aveva argomentato in ordine all'accoglimento della richiesta di applicazione pena ex art. 444 cpp, alla quale il Pubblico Ministero aveva negato il consenso; sul punto la Corte di merìto nulla aveva argomentato in ordine alla congruità o meno della pena oggetto della proposta di patteggiamento, nonostante il motivo di gravame, pur menzionato in sentenza fosse specifico (positivo comportamento processuale, precedente condizione di collaboratore di giustizia e attuale regolare attività lavorativa).

Aquilino Domenico propone un unico motivo, deducendo vizio di motivazione per omessa valutazione di riscontri probatori rilevanti e decisivi per la declaratoria di assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod.proc.pen. Lamenta che la Corte territoriale aveva confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente, con percorso argomentativo non preciso e con condivisibile, nonostante le doglianze difensive avevano evidenziato che l'Aquilino era stato un mero accompagnatore del coimputato Napoli (capo B) e che egli non aveva l'effettiva disponibilità del magazzino in Pregnana Milanese (capo C); la Corte di merito aveva errato nel considerare sintomatico della piena partecipazione alle attività illegali del gruppo la vicenda dei siti, in quanto il contratto del capannone Romentino non era stato né registrato né sottoscritto dalla concedente, al ricorrente non potevano attribuirsi i trasferimenti sulle carte postepay; inoltre, non era onere della difesa ricostruire un'ipotesi alternativa a quella prospettata dall'accusa rimasta indimostrata.

3. Il PG ha depositato requisitoria scritta, la parte civile Provincia di Novara ha depositato note scritte e conclusioni scritte nonché nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso di Lanzafame Quirino ed il motivo unico di ricorso di Aquilino Domenico sono inammissibili. I ricorrenti, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiedono sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nei motivi in esame, in sostanza, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr.

Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559;

Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081;

Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).

2. Il secondo motivo di ricorso di Lanzafame Quirino è manifestamente infondato. Va richiamato il consolidato principio di diritto, secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.3,n. 35570 del 30/05/2017, Rv. 270694 - 01;

Sez.1,n.46568 del 18/05/2017, Rv. 271315 - 01; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419). Ne consegue che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nella specie, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine.

3. Il motivo di ricorso di Della Valle Gerardo è manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che va ribadita, il giudice non è tenuto, all'esito del dibattimento, ad enunciare specificamente le ragioni per le quali ritiene giustificato il dissenso del P.M. sulla richiesta predibattimentale di applicazione della pena, sussistendo un obbligo di specifica motivazione solo quando, al contrario, ritenga tale dissenso ingiustificato applicando la sanzione. Le ragioni per le quali la pena "proposta" è ritenuta non adeguata si traggono, a contrario, dalla parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio concretamente applicato dal giudicante all'esito della fase processuale di sua competenza (Sez.5, n. 2782 del 21/10/2014, dep.21/01/2015, Rv.262680;

Sez. 3, n. 12002 del 2011, Rv. 249679). Nella specie, la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena irrogata dal primo giudice, rimarcando come la pena base fosse stata modulata in misura prossima al minimo edittale e la recidiva contestata non potesse essere ritenuta prevalente con le concesse circostanze generiche, in considerazione della sua natura qualificata.

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

5. Il ricorrente Aquilino Domenico va, inoltre, condannato, in base al disposto dell'art. 541 cod.proc.pen. alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile Provincia di Novara che, avuto riguardo ai parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come aggiornate sulla base del DM n. 147/2022, all'impegno profuso, all'oggetto e alla natura del processo ed alla nota spese allegata, si ritiene di dover liquidare nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato Aquilino Domenico alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente gi