Italian court annuls GIP order for stadium access ban due to violation of 48-hour defense preparation right.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the President of the Court of Investigation's order validating a stadium access ban. The appellant argued that the validation occurred within 48 hours of notification, violating the right to defense. The court held that the 48-hour delay is mandatory for the 'written adversarial principle' and ordered the annulment without remittal regarding the presentation obligation.
Regesto Legislator
Generato dall'IALaw 13 December 1989, n. 401, art. 6, comma 2; Code of Criminal Procedure, art. 178, lett. c): The validation of a police order by the President of the Court of Investigation must occur after a 48-hour delay from notification to ensure the effective exercise of the right to defense; failure to observe this term causes general nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Piacenti Steve Davide, nato a Catania il 29/10/1991 avverso l'ordinanza del 18/04/2024 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferrini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza, emessa in data 18 aprile 2024, ore 17,16, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha convalidato il decreto del Questore della Provincia di Potenza, emesso in data 15/04/2024 e notificato in data 18/04/2024, a Piacenti Steve Davide, con il quale si vietava al predetto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive con previsione di obbligo di presentazione per la durata di anni cinque.
2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'avv. Giovanni Adami, difensore dì Piacenti Steve Davide e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso. - Violazione e falsa applicazione della legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3 e successive modificazioni e dell'art. 178 c.p.p., lett.
c) cod.proc.pen., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa essendo intervenuta la convalida nello stesso giorno della notificazione del provvedimento e dunque prima delle 48 ore. - Omessa valutazione della memoria difensiva depositata in data 19/04/2024, ore 11,16. - Violazione e falsa applicazione della legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3 e successive modificazioni in relazione alla previsione della doppia presentazione all'ufficio di Ps.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. In via preliminare, deve darsi atto che è stata disposta la riunione del ricorso n. 18395/2024 al presente procedimento n. 17496/2024, trattandosi di medesima impugnazione avverso la stessa ordinanza gravata da parte del medesimo ricorrente.
5. Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione del cosiddetto "contraddittorio cartolare" che contraddistingue l'esercizio di difesa da parte del destinatario del provvedimento questorile mediante la presentazione al giudice della convalida di memorie e deduzioni (cfr. Sez. 3, n. 2471 del 17/01/2008, Castellano, Rv. 238537), è fondato. E' principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello per cui, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare, da cui è contraddistinta la fase della convalida del provvedimento questorile di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, è necessario che la convalida del G.I.P. non intervenga prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato stesso del provvedimento del Questore (Sez. 3, n. 32824 dell'11.6.2013, Cesare, Rv. 256379) e il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causativo di nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett.
c) cod.proc.pen. (Sez. 3, n. 32824, dell'11/06/2013, Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372). Il provvedimento del Questore di Potenza impositivo del divieto di accesso agli stadi con obbligo di presentazione alla P.G., emesso in data 15/04/2024, e veniva notificato al ricorrente il 18/04/2024 alle ore 10,50, il P.M. chiedeva la convalida in data 18/04/2024, ore 15,30 e il Giudice convalidava il 18/04/2024 ore 17,16.t Il ricorso, assorbiti tutti i restanti motivi, deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, Lupo, Rv. 281321 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Potenza in data 15/04/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositiv