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Sentenza — n. 41250/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to client's formal withdrawal of the cassation request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41250/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the cassation appeal inadmissible because the client's lawyer formally withdrew the request on September 23, 2023. Although the client initially challenged the lower court's refusal to revoke home detention, the withdrawal rendered the appeal procedurally void before the Supreme Court could review the merits. Consequently, the court dismissed the case and ordered the client to pay legal fees and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 379 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the client or their representative formally renounces the request before the Supreme Court, thereby extinguishing the procedural standing required for review.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal procedural inadmissibility formal renunciation legal representation duty costs and fines domanda d'asilo di rom sospensione dell'istruzione azione di rivocazione del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 379 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza del 13/05/2024, il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto da DE ROSA Fabio, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, a lui applicata in relazione al reato di cui all'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: DE ROSA Fabio, nato a Abbadia San Salvatore il 02/01/1975 avverso l'ordinanza emessa in data 13/05/2024 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13/05/2024, il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto da DE ROSA Fabio, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, a lui applicata in relazione al reato di cui all'art. 452- quattordecies cod. pen., a lui ascritto in concorso.

2. Ricorre per cassazione il DE ROSA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta persistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. Si lamenta il fatto che la motivazione del Tribunale si era limitata a condvidere, in poche righe, quanto esposto nel provvedimento applicativo della misura.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, avuto riguardo alla genericità delle doglianze prospettate.

4. Con atto trasmesso in data 23/09/2023, il difensore e procuratore speciale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo nelle more intervenuto un provvedimento di sostituzione della misura domiciliare con quella dell'obbligo di dimora.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Assume rilievo assorbente, su ogni altra questione, la dichiarazione di rinuncia al ricorso, ritualmente inviata a questa Suprema Corte dal difensore e procuratore speciale del DE ROSA. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile. In considerazione dell'accoglimento solo parziale della originaria richiesta cautelare (avente ad oggetto anche la revoca della misura), il DE ROSA deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che - in considerazione di quanto fin qui esposto - si ritiene equo determinare in Euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 01 ottobre 2024 Il Consigli