Cassation court annuls appeal judgment due to invalid notification of citation to appointed defense counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Court of Appeal's order rejecting the request to rescind the conviction, finding a violation of law regarding the notification of the appeal citation. The appellant argued that the citation was invalid because it was served only on the newly appointed office counsel, whose appointment followed the death of his former lawyer, without his knowledge. The court ruled that the appellant's prior successful service of documents created a legitimate reliance on the process's conclusion, necessitating the revocation of the absence declaration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161 comma 4 cod. proc. pen.; In proceedings by absence, if the defendant lacked effective knowledge of the process due to improper notification to a substitute counsel, the declaration of absence must be revoked ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: DE FRANCISCI Vincenzo, nato a Catania il 15/11/1983 avverso l'ordinanza emessa in data 09/10/2023 dalla Corte di Appello dì Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15/11/2023, la Corte di Appello dì Catania ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato proposta, nell'interesse di DE FRANCISCI Vincenzo, della sentenza in data 30/01/2020 che lo aveva condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 6, lett.
d) n. 1, d.l. n. 172 del 2008 (conv. dalla I. n 210 del 2008).
2. Ricorre per cassazione il DE FRANCISCI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta legittimità della dichiarazione di assenza nel giudizio di appello. Si osserva, da un lato, che il relativo decreto di citazione non era stato notificato al DE FRANCISCI (per la ritenuta impossibilità di individuarne il domicilio da parte dell'ufficiale giudiziario, "essendoci numerosi edifici senza porticato"), né al difensore di fiducia, deceduto prima dell'instaurazione del giudizio di secondo grado, e che - d'altro lato - il decreto di citazione in appello era stato notificato al difensore di ufficio immediatamente reperibile, nominato all'udienza del 21/11/2019 ai sensi del comma 4 dell'art. 97 cod. proc. pen. dalla Corte d'Appello, dopo aver appreso del decesso del difensore di fiducia.
In tale contesto, la difesa evidenzia che il DE FRANCISCI non aveva avuto alcuna notizia del decesso del proprio difensore e che le precedenti notifiche presso il proprio domicilio erano andate a buon fine, come anche quella relativa all'ordine di sospensione della esecuzione della pena irrogata dalla sentenza divenuta irrevocabile. Doveva quindi ritenersi superata la presunzione di conoscenza del giudizio di secondo grado, con conseguente sussistenza della nullità assoluta della notifica effettuata al difensore di ufficio che aveva ricevuto la notifica ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., anche perché nessuna prova era emersa in ordine alla instaurazione di un effettivo rapporto tra il DE FRANCISCI e il predetto difensore. 2.2.
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla vocatío in ius, non essendo equiparabile il decesso del difensore agli altri tassativi presupposti (mancato reperimento, mancata comparizione, abbandono della difesa) legittimanti la nomina di un sostituto ai sensi del comma 4 dell'art. 97 cod. proc. pen. Si evidenzia altresì che la notifica a quest'ultimo aveva precluso al DE FRANCISCI la possibilità di ricevere comunicazione dell'avvenuta nomina ai sensi dell'art. 29 disp. att. cod. proc. pen.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando che la necessità di procedere a nuova notifica ex artt. 157 segg. cod. proc. pen. deve ritenersi sussistente solo in caso di decesso del difensore domiciliatario, ipotesi qui non ricorrente. Si evidenzia altresì l'infondatezza delle ulteriori doglianze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. È opportuno prendere le mosse dalla nota decisione delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa» (cfr.
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep 2020, Ismail Darwish, Rv. 279420 - 01). A tale insegnamento si è uniformata la giurisprudenza successiva: cfr. Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, Belay Woldegebriel Ruta, Rv. 283264 - 01, secondo la quale «la notifica all'imputato dell'avviso ex art.415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione effettuata mediante la consegna al difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale da cui sia derivata l'effettiva conoscenza del processo ovvero la volontaria sottrazione alla sua conoscenza da parte del giudicabile, comporta la nullità della dichiarazione di assenza, mentre non sono nulli l'avviso ed il decreto suddetti».
In senso conforme, cfr. Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Zagar Abderrazak, Rv. 281483 - 01: «in tema di rescissione del giudicato, dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato - anteriormente all'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen. da parte dell'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 - presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso».
In buona sostanza, l'elaborazione giurisprudenziale qui richiamata esclude che, ai fini di una corretta vocatio in ius e di una conseguente legittima dichiarazione di assenza, possa ritenersi sufficiente la decisione di un imputato, assistito da un difensore di ufficio, di eleggere domicilio presso quest'ultimo: essendo comunque indispensabile accertare che, al di là di tale decisione, un rapporto professionale tra l'imputato e il legale domiciliatario si sia effettivamente instaurato.
3. Tali insegnamenti devono a fortiori trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui non vi è prova che il DE FRANCISCI - lungi dall'aver eletto domicilio presso il difensore nominatogli dalla Corte d'Appello procedente - abbia avuto notizia alcuna di tale nomina, effettuata in udienza dalla Corte territoriale subito dopo aver avuto notizia del decesso del difensore di fiducia. 3.1. Dalla consultazione degli atti processuali, effettuata da questa Suprema Corte in considerazione della tipologia di censure prospettata, emerge in particolare: che il DE FRANCISCI - elettivamente domiciliato in Catania, viale Moncada 11 - era stato assistito, nel giudizio di primo grado definito con sentenza di condanna, dal difensore di fiducia avv.
Vincenzo Scudieri, il quale aveva successivamente redatto i motivi di appello; che il decreto di citazione in appello non era stato notificato al DE FRANCISCI presso il domicilio eletto, avendo l'ufficiale giudiziario ritenuto insufficienti le indicazioni ricevute; che l'avv. Scudieri è deceduto prima dell'inizio del giudizio di appello; che alla prima udienza del 21/11/2019 la Corte procedente, preso atto del decesso dell'avv. Scudieri e dell'impossibilità di effettuare la notifica al domicilio eletto dal DE FRANCISCI, ha nominato quale difensore di ufficio l'avv.
Giuseppe Attinà, presente in udienza, disponendo la immediata notifica a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., del decreto di citazione al DE FRANCISCI (cfr. il verbale di udienza, che reca la firma "per notifica" dell'avv. Attinà). 3.2. In tale situazione, colgono nel segno i rilievi difensivi imperniati sull'assenza di elementi indicativi non solo dell'avvenuta instaurazione di un rapporto processuale tra il DE FRANCISCI e l'avv. Attinà, ma anche - ed anzi prima ancora - del fatto che l'odierno ricorrente fosse stato a conoscenza del decesso dell'avv.
Scudieri e della conseguente avvenuta nomina del nuovo difensore: e ciò anche in considerazione dell'esito positivo delle precedenti notifiche al domicilio eletto dal DE FRANCISCI, e del conseguente legittimo affidamento, da parte sua, sulla positiva conclusione della procedura notificatoria anche per il giudizio di secondo grado. La fondatezza di tali conclusioni appare ulteriormente confermata da un recente arresto di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di processo in assenza, nel caso in cui la relativa dichiarazione risulti emessa nella vigenza della disciplina antecedente all'entra in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice che, nel corso del giudizio, rileva la sussistenza di fatti da cui possa inferirsi, con ragionevole certezza, che l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza del processo è tenuto a revocare, anche ex officio, l'ordinanza dichiarativa dell'assenza. (Sez. 4, n. 48776 del 15/11/2023, Esposito, Rv. 285572 - 01).
Interessa qui evidenziare, da un lato, che il principio è stato affermato con riferimento ad una fattispecie - del tutto analoga a quella in esame - relativa alla notifica al difensore d'ufficio dell'atto di citazione per il giudizio di appello; d'altro lato, in motivazione, la Suprema Corte ha precisato che non sussiste un onere del difensore di provare l'assenza di contatti con l'imputato, né di formulare istanza di revoca dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza.
4. Le considerazioni fin qui svolte impongono, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'ordinanza impugnata nonché la revoca della sentenza emessa 4 in data 30/01/2020 dalla Corte di Appello di Catania, alla quale gli atti devono essere tramessi per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, revoca la sentenza emessa in data 30 gennaio 2020 dalla Corte d'Appello di Catania alla quale t