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Sentenza — n. 41245/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure for equivalent confiscation due to violation of law regarding tax fraud.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41245/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's preventive seizure order against Fabio Massimo Comini. Comini argued that the seized funds were personal earnings from his work as a waiter, not proceeds from the alleged tax fraud committed as a nominal administrator of Munus s.r.l. The court rejected this claim, ruling that the evidence sufficiently linked Comini to the crime and that his role as a nominal administrator did not absolve him of liability for the company's actions.

Regesto Legislator

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Art. 321, secondo comma cod. pen.; Art. 12 bis d. Igs. 74/2000: The court must assess whether the defendant had the power to interfere in the company's management; a nominal administrator who accepts the role also accepts the associated risks and cannot evade liability by claiming ignorance of the company's illegal activities.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure equivalent confiscation nominal administrator tax fraud violation of law inadmissible appeal procedural outcome inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 321, secondo comma cod. pen.
Art. 12 bis d. Igs. 74/2000
Art. 2392 cod. civ.
art. 2392 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Sez. U. del 26.9.2024, proc. Giacomo Massini e altri
Sez. 2, Sentenza n. 18331 del 22/04/2016, Iommi
Il ricorso, pur facendo incidentalmente riferimento al ruolo di mero prestanome ricoperto dall'indagato, non evidenzia elementi emergenti ictu oculi, gli unici in grado di incrinare la configurabilità dell'elemento soggettivo in materia di misure cautelari reali (Sez. 2, Sentenza n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv.
Cass. 26 gennaio 2006 n. 7208
Cass. 26 novembre 1999 Dragonnir
7208; Cass. 26 novembre 1999 Dragonnir Rv 215199; Sez.
Sez. 3, n. 22919 del 06/04/2006, Furini
Sez. 3, n. 47110 del 19/11/2013, PG in proc. Piscicelli
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da COMINI FABIO MASSIMO, nato a Roma il 12.8.1990 avverso la ordinanza in data 23.2.2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aldo Esposito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 23.2.2024 il Tribunale di Roma, adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della somma di C 11.791,35 giacente sul proprio conto corrente, nei confronti di Fabio Massimo Comini, indagato per il reato di cui all'art. 10 quater d. Igs. 74/2000 per avere in qualità di legale rappresentante della Munus s.r.l. omesso il versamento delle somme dovute a titolo di imposta utilizzando in compensazione crediti fiscali nei confronti degli istituti di ricerca Link Campus University e Consortium for Research on Intelligence ad Security Service, invece, inesistenti, essendo stato a queste ultime contestato nel presente procedimento il reato di emissione di fatture per progetti di ricerca e sviluppo configuranti operazioni inesistenti ai sensi dell'art. 8 d. Igs. 74/2000.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 321, secondo comma cod. pen. e 12 bis d. Igs. 74/200, la qualificazione del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente rilevando che il suo oggetto, costituito da somme di danaro rinvenute nel proprio patrimonio, ne imponeva la qualificazione come confisca diretta. Osserva che al di là delle contestazioni svolte in merito al ruolo di mero prestanome svolto all'interno della Munus s.r.I., egli era comunque un soggetto diverso dall'effettivo percettore del profitto, ovverosia la società Munus, e che le somme giacenti sul conto corrente attinto dalla misura reale erano il frutto della sua attività lavorativa come cameriere, come chiarito nel procedimento di riesame.

Evidenzia di essere rimasto del tutto estraneo, come comprovato dal compendio intercettato e dalla mancanza di versamenti da parte degli altri indagati di somme sul proprio conto corrente, alle operazioni fiscali in contestazione e che secondo il principio di ripartizione dell'onere della prova spettava alla pubblica accusa fornire gli elementi del suo coinvolgimento, segnalando la stridente contraddizione dell'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui non avrebbe prodotto il conto corrente attestante la natura delle somme in giacenza, senza considerare che proprio il conto corrente era stato l'oggetto del sequestro

CONSIDERATO IN DIRITTO

je. Le doglianze svolte dalla difesa in ordine all'estraneità dell'indagato alla gestione della società Munus risultano all'evidenza contraddette dal suo ruolo di legale rappresentante ricoperto proprio all'epoca del commesso reato. Conseguentemente, il sequestro deve ritenersi ritualmente disposto nella forma finalizzata alla confisca per equivalente in relazione alla quale non è necessaria la sussistenza di un rapporto di pertinenzialità fra la res e il reato dal momento che la misura non ricade direttamente sui beni costituenti il profitto del reato, ma ha per oggetto il controvalore di essi nella titolarità del medesimo amministratore, quando non vengano rinvenuti beni nel patrimonio della società o quando essi non siano, per qualsiasi ragione aggredibili, tanto più alla luce della recentissima pronuncia di questa Corte nel suo supremo consesso la cui massima, come risulta dall'informazione provvisoria n.12/2024, chiarisce che la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova di derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene, ed è invece qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale (Sez.

U. del 26.9.2024, proc. Giacomo Massini e altri). Ciò premesso deve rilevarsi che le generiche doglianze svolte dalla difesa sulla natura retributiva, derivante dall'attività di cameriere svolta dall'indagato, delle somme in giacenza sul conto corrente non valgono a confutare la sua estraneità al reato in contestazione, consistito nell'aver indicato, proprio in qualità di amministratore della società, nelle dichiarazioni dei redditi 2019 e 2020 crediti fiscali legati ad attività, concernenti progetti di ricerca e di sviluppo, inesistenti. Il ricorso, pur facendo incidentalmente riferimento al ruolo di mero prestanome ricoperto dall'indagato, non evidenzia elementi emergenti ictu oculi, gli unici in grado di incrinare la configurabilità dell'elemento soggettivo in materia di misure cautelari reali (Sez. 2, Sentenza n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896) - dove è esclusivamente demandata al giudice una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata -, che consentissero di ritenere di fatto precluso al Connini l'esercizio del dovere di controllo che gli competeva ex lege, argomento questo del tutto tralasciato, e che invece sarebbe stato l'unico spendibile al fine di sostenere che era privo di qualunque potere di ingerenza nella gestione delle società dallo stesso formalmente amministrata.

Ed invero, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, il prestanome che, accettando la carica ha anche accettato i rischi ad essa connessi, risponde comunque a titolo di dolo eventuale esponendosi alle conseguenze dell'operato dei gestori reali e dunque alla possibilità che questi pongano in essere, attraverso il paravento loro prestato con la carica ricoperta, attività non legali, in base alla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 cod. civ., in forza della quale l'amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi (cfr.

Cass. 26 gennaio, 2006 n. 7208; Cass. 26 novembre 1999 Dragonnir Rv 215199; Sez. 3, n. 22919 del 06/04/2006 - dep. 04/07/2006, Furini, Rv. 234474; Sez. 3, n. 47110 del 19/11/2013 - dep. 27/11/2013, PG in proc. Piscicelli, Rv. 258080 che ha precisato che in tema di reati tributari il prestanome non risponde dei delitti in materia di dichiarazione previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, solo se è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società). Non potendosi conclusivamente ritenere che la linea argonnentativa sviluppata dall'ordinanza impugnata, immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica e coerente al compendio indiziario di riferimento, sia in alcun modo scalfita dalle argomentazioni difensive, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Segue a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,0

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d