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Sentenza — n. 41240/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for violating urban access bans without penalty reduction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41240/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating an urban access ban. The appellant argued that mere transit through the restricted area constituted the crime, while the prosecution contended that the specific prohibition included both access and parking. The court ruled that the statutory language explicitly punishes access to forbidden areas, making the distinction between transit and parking irrelevant for liability.

Regesto Legislator

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Art. 10 comma 2 d.l. n. 14/2017; The criminal offense of violating an urban access ban is consummated by mere access to the restricted area, regardless of whether the individual was merely transiting or stationary.

Parole chiave

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urban access ban criminal liability transit vs parking Cassation inadmissibility procedural costs infrazione alle norme della circolazione violazione del divieto d'entrata reati violenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10 comma 2 d.l. n. 14 del 2017 conv. con la legge n. 48 del 2017
Con l'impugnata sentenza, in data 10/01/2024, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Palermo di Ferrante Vincenzo, alla pena di mesi quattro di arresto, per il reato previsto dall'art. 10 comma 2, d.l.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Art. 21 ter comma 1 lett. a) della legge 132/2018
132, art. 21 ter comma 1 lett.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 17476 del 06/04/2022, Casaburi, Rv. 283088 - 01
7, comma 15 bis del CDS (Sez. 1, n. 17476 del 06/04/2022, Casaburi, Rv. 283088 - 01), può comportare l'ordine di allontanamento del trasgressore e, in caso di reiterazione delle condotte vietate, il divieto di "accesso ad aree urbane" da parte del Questore.
Corte costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ferrante Vincenzo nato a PALERMO il 17/09/1969 avverso la sentenza del 10/01/2024 della Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE PICCIRILLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, in data 10/01/2024, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Palermo di Ferrante Vincenzo, alla pena di mesi quattro di arresto, per il reato previsto dall'art. 10 comma 2, d.l. n. 14 del 2017 conv. con la legge n. 48 del 2017, per aver contravvenuto al divieto di accedere e di stazionare, tra l'altro, in piazzale Giulio Cesare, via Maurolico, contenuto nel daspo del Questore di Palermo del 28/12/2018, fatto accertato in Palermo il 27 febbraio 2019.

2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputato deducendo con un unico motivo, il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale. Argomenta il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe ritenuto sufficiente per la consumazione del reato il semplice attraversamento dell'area interdetta dal daspo del Questore senza verifica dello stazionamento dell'imputato in quel luogo. Al medesimo era contestata la violazione dell'art. 10 della legge n. 48 del 2017, per non avere ottemperato al divieto di accesso e stazionamento, da cui l'insussistenza del reato. In ogni caso, la fattispecie di cui all'art. 10 della legge n. 48 del 2017 non prevederebbe alcuna sanzione penale, non essendo stato contestato all'imputato il fatto sanzionato dal d.l. 113 del 2018.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui chiede l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è manifestamente infondato. A partire dall'introduzione dell'art. 9 comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, conv. con la legge n. 48 del 2017, l'esercizio dell'attività abusiva di parcheggiatore, che è vietata e sanzionata dall'art. 7, comma 15 bis del CDS (Sez. 1, n. 17476 del 06/04/2022, Casaburi, Rv. 283088 - 01), può comportare l'ordine di allontanamento del trasgressore e, in caso di reiterazione delle condotte vietate, il divieto di "accesso ad aree urbane" da parte del Questore. A propria volta, l'art. 10 del d.l. n. 14 del 2017, come convertito con la I. 48 del 2017, dopo aver disciplinato, al comma 1, l'ordine di allontanamento adottato dagli organi accertatori ai sensi del precedente articolo (prevedendone in specie la trasmissione al questore), stabilisce, al comma 2, che «nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto».

La violazione del divieto è punita con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno, sanzione introdotta dal d.l. n. 113 del 2018, in vigora dal 4 dicembre 2018.

5. Quanto al caso in scrutinio, va rilevato che l'imputato è stato destinatario del provvedimento del Questore di Palermo di daspo urbano, notificatogli il 20/12/2018, con cui gli si vietava di accedere e stazionare nella piazza Giulio Cesare, via Maurolico, via Fazello, Via Lincoln e via Pirri, nonché in tutte le aree dedicate specificatamente al trasporto pubblico locale, daspo che non risulta impugnato dall'interessato. I giudici del merito hanno accertato che l'imputato era stato sorpreso all'intersezione tra piazza Cupani e via Maurolico, strada il cui accesso e era interdetto all'imputato in forza del provvedimento questorile, e, dunque, che aveva violato le prescrizioni del daspo urbano, sicchè il reato era integrato, non richiedendo per la sua sussistenza anche lo "stazionamento" essendo irrilevante che stesse meramente transitando in quanto è punito il mero accesso ai luoghi interdetti, accesso neppure contestato.

Sebbene escluso, ai fini dell'affermazione della responsabilità "lo stazionamento" in linea generale tenuto conto del precetto normativo di cui all'art. 10 cit., non di meno al Ferrante era stato imposto con il provvedimento del Questore di Palermo, anche il divieto di stazionamento, come è rilevabile dalla lettura del provvedimento, sicchè, nel caso concreto risulta pienamente integrato sia dal punto di vista materiale che soggettivo il reato contestato. La violazione del divieto di accesso imposto con il provvedimento del Questore integra il reato contestato di cui all'art. 10, che al comma 2 della norma prevede per il caso di trasgressione la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e il contenuto inibitorio del provvedimento assistito da tale sanzione è indicato come "divieto di accesso".

Inoltre, come puntualmente evidenziato dal Giudice, non è in discussione, nel caso concreto, l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggio, sanzionato dagli art. 7 e 15-bis del codice della strada che puniscono la condotta del parcheggiatore abusivo, ma la violazione dell'ordine del Questore, nel cui merito non è possibile entrare in questa sede, non essendo il daspo oggetto d'impugnazione. Il fatto risulta consumato il 27/02/2019, e il Giudice ha ritenuto che, all'epoca della commissione del reato, era punito, essendo già entrata in vigore la modifica del comma 2 dell'art. 10, con la pena dell'arresto da 6 mesi a 1 anno.

La prescrizione della sanzione per il daspo urbano è stata disposta in sede di conversione del d.l. n. 113 del 2018 da parte della legge 10 dicembre 2018 n. 132, art. 21 ter comma 1 lett. a), norma entrata in vigore il successivo 4 dicembre 2018, secondo cui: Art. 21-ter (Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane). - 1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni".

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di