Italian Supreme Court dismisses appeal on tax fraud conviction due to lack of evidence proving document destruction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Angelo Falcone's appeal against his tax fraud conviction inadmissible. Falcone argued the lower court failed to prove his awareness of the fraud and incorrectly calculated prescription periods, claiming the statute of limitations had expired. The court rejected these claims because Falcone failed to demonstrate that the destroyed accounting documents were actually destroyed rather than merely hidden, which is required to extend the prescription period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 d.lgs. n. 74/2000; Art. 5 d.lgs. n. 74/2000: When alternative charges of hiding or destroying accounting documents are contested, the accused must prove actual destruction to claim prescription expiration, as hiding constitutes a permanent offense ending only upon tax verification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da GASTONE ANDREAZZA - Presidente - Sent. n. sez. 1659/2024 ALDO ACETO - Relatore - UP - 08/10/2024 VITTORIO PAZIENZA R.G.N. 24917/2024 ANTONELLA DI STASI Motivazione Semplificata FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Falcone Angelo nato a SAN SEVERO il 14/07/1987 avverso la sentenza del 30/06/2023 della Corte d'appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE RICCARDI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Angelo Falcone ricorre per l’annullamento della sentenza del 30 giugno 2023 della Corte di appello di Bari che, in riforma della sentenza del 25 febbraio 2020 del Tribunale di Foggia, pronunciata all’esito di giudizio ordinario e da lui impugnata, ha escluso la recidiva qualificata (contestata e ritenuta in primo grado), rideterminando la pena nella misura di un anno e due mesi di reclusione, confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui attribuito perché, quale legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41194/2024 Roma, lì, 11/11/2024 rappresentante della società Dream Car Srl, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presentava le dichiarazioni della predetta società relative agli anni di imposta 2012 e 2013, e occultava o comunque distruggeva le scritture contabili e i documenti relativi agli anni di imposta 2010-2012 dei quali è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari della società (in particolare, libro giornale, libro inventari, registri IVA, registro dei cespiti ammortizzabili, fatture attive e passive, ricevute, bolli e scontrini fiscali). 1.1.Con il primo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione omessa, contraddittoria e apparente in relazione alla antigiuridicità della propria condotta avendo la Corte di appello omesso di approfondire il tema della propria consapevolezza del comportamento fraudolento a lui attribuito. 1.2.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione omessa, contraddittoria e apparente in ordine alle modalità con cui la Corte di appello ha calcolato i tempi necessari alla prescrizione escludendone la maturazione. 2.Il ricorso è inammissibile. 3.Osserva il Collegio: 3.1.il primo motivo è intrinsecamente generico non avendo il ricorrente nemmeno chiarito da quali elementi di fatto, in tesi sottoposti alla valutazione della Corte di appello, avrebbe dovuto desumersi la inconsapevolezza della illiceità della propria condotta; 3.2.come affermato dalla Corte di appello, non contestata sul punto, non era stata effettuata in primo grado alcuna specifica allegazione difensiva sul ruolo effettivamente svolto dall’imputato nella società da lui formalmente amministrata; 3.3.del resto, l’appello, sottoscritto dal difensore di fiducia, aveva prospettato possibili ricostruzioni alternative della violazione dell’obbligo dichiarativo assolutamente sganciate da concrete evidenze probatorie esaminate in primo grado o comunque a disposizione del Tribunale, e ciò in palese violazione dell’art. 581, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; 3.4.le allegazioni difensive sulla ricostruzione del fatto, ed in particolare sul ruolo dell’imputato all’interno della società e sull’affidamento al commercialista del compito di trasmettere le dichiarazioni fiscali, non possono prescindere dalle prove assunte nel corso dell’istruttoria dibattimentale, non potendo il difensore fondare le proprie argomentazioni su dati di fatto mai veicolati nel processo mediante prove dichiarative o documentali (art. 187 cod. proc. pen.), tanto più che nel caso in esame si tratta di deduzioni effettuate in modo interrogativo, e dunque inammissibilmente esplorativo e perplesso; 3.5.non può dunque il ricorrente lamentare il vizio di motivazione (in tutti i suoi profili) per aver la Corte di appello negletto tali argomenti; 3.6.peraltro, si tratta di argomenti assolutamente irrilevanti e per niente decisivi; 3.7.la Corte di cassazione insegna che l’amministratore di diritto risponde del reato tributario punito a titolo di dolo specifico quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Sez.
F, n. 42897 del 09/08/2018, Rv. 273939; Sez. 3, n. 7770 del 05/12/2013, dep. 2014, Rv. 258850; cfr., altresì, Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Serpetti, Rv. 263225). Si tratta, però, di obblighi dichiarativi gravanti direttamente ed immediatamente sul legale rappresentante dell’ente secondo quanto dispongono gli artt. 1, comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1988, a mente dei quali le dichiarazioni relative alle imposte dirette e sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte da chi ne ha la legale rappresentanza e solo in assenza di questi da chi ne ha l’amministrazione, anche di fatto.
La responsabilità omissiva del legale rappresentante dell’ente, dunque, non deriva dall’applicazione dell’art. 40 cpv. cod. pen. (e dunque dalla violazione di un dovere di controllo), bensì dalla violazione dell’obbligo gravante direttamente su di lui, obbligo che concorre a tipizzare la fattispecie di reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, selezionandone l’autore e qualificando il reato stesso come a “soggettività ristretta” che può essere commesso solo da chi sia obbligato, per legge, a presentare la dichiarazione; 3.8.ne consegue che l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico dell’atto (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421 - 01); 3.9.si è precisato, tuttavia, che la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo nè da una "culpa in vigilando" sull'operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 265087 - 01) e si è anche aggiunto, però, che tale prova può anche essere desunta - come nel caso in esame - dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Veruari, Rv. 278966 - 01); 3.10.quanto al secondo motivo, il Collegio osserva che il dibattimento è rimasto sospeso, ai fini della prescrizione, per 334 giorni; in particolare: 3.11.per 23 giorni, dal 26/5/2016 al 17/06/2016, per adesione del difensore all’astensione proclamata dall’Unione delle Camere Penali; 3.12.per 182 giorni, dal 29/03/2018 al 27/09/2018, a seguito di richiesta del difensore di rinvio per la discussione; 3.13.per 60 giorni, dal 15/01/2019 per impedimento del difensore; 3.14.per ulteriori 274 giorni, dal 27/05/2019 al 22/10/2019 e dal 22/10/2019 al 25/02/2020, per adesione del difensore all’astensione proclamata dall’Unione delle Camere Penali 3.15.considerato che i residui reati di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 sono stati consumati il 30/09/2012 ed il 30/09/2013, la prescrizione è maturata il 30 agosto 2023 ed il 30 agosto 2024, in epoca successiva alla sentenza impugnata; 3.16.quanto al delitto di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, la relativa condotta può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340 - 01;
Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676 - 01; Sez. 3, n. 4871 del 17/01/2006, Festa, Rv. 234053 - 01); 3.17.sicché, quando, come nel caso di specie, sono contestati, in via alternativa, l’occultamento o la distruzione delle scritture contabili, l'imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione è tenuto a dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l'epoca di tale distruzione (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898;
Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676; Sez. 3, n. 5974 del 05/12/2012, Buonocore, Rv. 254425; Sez. 3, n. 3055 del 14/11/2007, Allocca, Rv. 238612; Sez. 3, n. 13716 del 07/03/2006, Cesarini, Rv. 234239); 3.18.nulla è mai stato dedotto dal ricorrente in ordine alla distruzione della documentazione; 3.19.considerando la data di conclusione della verifica fiscale (19/12/2013) e tenuto conto dei periodi di sospensione del dibattimento sopra indicati, la prescrizione matura il 17 novembre di quest’anno. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C.
Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 08/10/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Gastone Andreazza