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Sentenza — n. 41168/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for prescription of residual crimes due to COVID-19 suspension period miscalculation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41168/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the appellate judgment declaring residual crimes prescribed, finding the prosecution time incorrectly calculated without removing the 350 days of COVID-19 suspension. The defendants argued the suspension period should be excluded to prove prescription before the appeal decision, while the prosecution contended the crimes were already time-barred. The court ruled that the non-manifestly unfounded defense regarding the suspension period justified the annulment and the revocation of confiscation orders.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.p.; Art. 83, para. 9, D.L. n. 18/2020: The court annuls a judgment declaring crimes prescribed when the statutory suspension period for criminal proceedings due to the COVID-19 emergency was incorrectly calculated, as the omission of these days leads to the crimes being extinguished by prescription prior to the final decision.

Parole chiave

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criminal prescription COVID-19 suspension statutory time limits annulment of judgment confiscation revocation arretrati d'imposta reddito non dichiarato scopi fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.p.
Art. 83, para. 9, D.L. n. 18/2020
140/2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
Art. 578-bis c.p.p.
Alla declaratoria di estinzione dei residui reati consegue la revoca della confisca per equivalente trattandosi di delitti cui non si applica l’art. 578-bis cod.
Art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 21/2018
perché consumati prima dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma 4, d.lgs.
art. 507 cod. proc. pen
2.3.Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 507 cod. proc. pen.
art. 578-bis cod. proc. pen
Alla declaratoria di estinzione dei residui reati consegue la revoca della confisca per equivalente trattandosi di delitti cui non si applica l’art. 578-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013
Sez. 1, n. 31245 del 07/07/2009
Sez. 1, n. 31245 del 07/07/2009, Pascali, Rv.
Sez. 1, n. 45104 del 14/10/2005
244321 - 01; Sez. 1, n. 45104 del 14/10/2005, Runfola, Rv.
Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020
Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019
279578 - 01; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv.
Sez. 6, n. 44419 del 22/10/2015
Sez. 6, n. 44419 del 22/10/2015, C., Rv.
Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012
265040 - 01; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv.
Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da GASTONE ANDREAZZA - Presidente - Sent. n. sez. 1649/2024 ALDO ACETO - Relatore - UP - 08/10/2024 VITTORIO PAZIENZA R.G.N. 13771/2024 ANTONELLA DI STASI Motivazione Semplificata FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Margarito Renato nato a CASARANO il 31/08/1977 D'aquino Gerardo Antonio nato a CASARANO il 12/03/1969 Previtero Martino donato nato a TAVIANO il 17/06/1959 avverso la sentenza del 09/10/2023 della Corte d'appello di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE RICCARDI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in relazione ai reati di cui ai capi a) e b) in quanto prescritti.

Udito l’Avv. FRANCESCO FASANO, difensore fiduciario di tutti i ricorrenti, che ha concluso associandosi alle richieste del PG e comunque per l’accoglimento dei propri ricorsi; udito l’Avv. FRANCO CARLO COPPI, difensore fiduciario di Renato Margarito, che ha concluso associandosi alle richieste del PG. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41168/2024 Roma, lì, 07/11/2024

RITENUTO IN FATTO

1.Renato Margarito, Gerardo Antonio D’Aquino e Martino Donato Previtero ricorrono per l’annullamento della sentenza del 9 ottobre 2023 della Corte di appello di Lecce che, in riforma della sentenza del 17 marzo 2022 del Tribunale di Lecce, pronunciata all’esito di giudizio ordinario e da loro impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Renato Margarito e Gerardo Antonio D’Aquino per il reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 4 d.lgs. n. 74 del 2000, di cui al capo a) della rubrica, e nei confronti di Renato Margarito e Martino Donato Previtero per il reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 4 d.lgs. n. 74 del 2000, di cui al capo c), per essere i predetti reati estinti per prescrizione, confermando nel resto le loro condanne ma riducendo la pena per le residue imputazioni a due anni di reclusione per Renato Margarito e a un anno di reclusione per Gerardo Antonio D’Aquino e Martino Donato Previtero, concedendo a quest’ultimo il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata all’espletamento di prestazione di attività non retribuita a favore del Comune di Taviano, riducendo altresì la confisca alla somma corrispondente al profitto dei reati residui. 2.Renato Margarito articola cinque motivi. 2.1.Con il primo deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa in ordine alla intervenuta prescrizione dedotta con specifica memoria difensiva depositata un mese prima della celebrazione del processo in appello, memoria che ripercorreva la sequenza del processo stesso, invocava la applicazione della sentenza n. 140/2021 della Corte costituzionale, indicava per ogni reato la data di prescrizione e che, tuttavia, non è stata minimamente esaminata, con conseguente lesione del diritto dell’imputato di difendersi intervenendo concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice sul fatto-reato. 2.2.Con il secondo motivo ribadisce, sotto il profilo della inosservanza o erronea applicazione della legge penale, la prescrizione dei reati maturata in epoca antecedente la sentenza impugnata. 2.3.Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 507 cod. proc. pen. in relazione alla omessa escussione del testimone Rocco Elia circa la effettiva riconducibilità della documentazione extracontabile alla società oggetto di indagine e alla omessa effettuazione di una perizia contabile volta all’accertamento dell’imposta effettivamente dovuta ed evasa ed il superamento della soglia di punibilità. 2.4.Con il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 191 e 234 cod. proc. pen. in relazione alla inutilizzabilità, a fini decisori, dei PVC redatti dalla polizia giudiziaria in sede di accertamento fiscale e, in particolare, anche delle valutazioni e dei giudizi, calcoli e ragionamenti in essi contenuti alla cui acquisizione la difesa, in primo grado, aveva opposto un netto rifiuto. 2.5.Con il quinto e ultimo motivo deduce il difetto di motivazione e l’inosservanza della legge penale in ordine alla affermazione della propria responsabilità quale amministratore di fatto delle società interessate, non avendo la Corte di appello spiegato in modo sufficiente donde avesse tratto questa convinzione, da quale fatto cioè avesse tratto il convincimento che i denari transitati sui conti correnti del Margarito provenissero dalle attività delle società, non essendo tra l’altro questo dato, né l’interessamento alla assunzione di Marco Scotti, sufficiente a provare la gestione occulta della società. 3.I ricorsi congiunti di Martino Donato Previtero e Gerardo Antonio D’Aquino propongono i medesimi primi due motivi del ricorso di Renato Margarito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Ai ricorrenti si imputano i seguenti residui reati: capo b), contestato a Margarito e D’Aquino: artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 4, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Acquarica del Capo il 1 ottobre 2012; capo d), contestato a Margarito e Previtero: artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 5 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Acquarica del Capo il 1 ottobre 2012. Per entrambi i reati, il tempo massimo necessario a prescrivere, tenuto conto dell’aumento di un terzo previsto dall’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, maturava il 1 ottobre 2022.

La Corte di appello vi ha aggiunto 414 giorni di sospensione, così da posporre il termine a data successiva alla sua pronuncia (19 novembre 2023), in considerazione dei rinvii disposti alle udienze del 7 aprile 2020 e del 1 aprile 2021. I ricorrenti se ne lamentano sotto i vari profili del mancato esame della memoria difensiva e, comunque, della erroneità del calcolo. 2.I rilievi sono fondati (e di certo non sono manifestamente infondati). La Corte di appello, a fronte di specifica memoria difensiva sul punto, non ha spiegato le ragioni del proprio calcolo dal quale va sicuramente espunto il periodo durante il quale il dibattimento è rimasto sospeso, dal 1 aprile 2021 al 17 marzo 2022 (350 giorni), in virtù del provvedimento presidenziale adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, commi 7, lett. g), e 9, d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, certamente considerato dal primo Giudice.

La Corte costituzionale con sentenza n. 140/2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

Sicché, dal tempo di sospensione indicato dalla Corte di appello devono essere eliminati i 350 giorni computati ai sensi del nono comma dell’art. 83 d.l. n. 18 cit., con conseguente maturazione del tempo necessario a prescrivere in periodo precedente la pronuncia impugnata. 7.In ogni caso, la non manifesta infondatezza del primo motivo di entrambi i ricorsi giova alla corretta instaurazione dei rapporti processuali di impugnazione e alla rilevazione d’ufficio della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Ed invero sulle conseguenze della omessa valutazione di una memoria difensiva si registra un non sopito contrasto giurisprudenziale.

Secondo un primo orientamento l’omissione determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., in quanto impedisce all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato stesso, oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie, in relazione al necessario vaglio delibativo delle questioni devolute con l'atto di impugnazione (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259488 - 01;

Sez. 1, n. 31245 del 07/07/2009, Pascali, Rv. 244321 - 01; Sez. 1, n. 45104 del 14/10/2005, Runfola, Rv. 232702 - 01). Un diverso orientamento sostiene, invece, che l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 - 01;

Sez. 6, n. 44419 del 22/10/2015, C., Rv. 265040 - 01; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252713 - 01). Quel che rileva, ai fini dell’odierna decisione, non è stabilire la correttezza dell’uno o dell’altro indirizzo, bensì la non manifesta infondatezza del rilievo difensivo che, come detto, comporta le conseguenze sopra indicate. Alla declaratoria di estinzione dei residui reati consegue la revoca della confisca per equivalente trattandosi di delitti cui non si applica l’art. 578-bis cod. proc. pen. perché consumati prima dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha aggiunto la norma al codice di rito (Sez.

U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01). P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i residui reati sono estinti per prescrizione. Revoca la disposta confisca. Così deciso in Roma, il 08/10/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Gastone Andreazza