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Sentenza — n. 40886/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a clerical error in a criminal appeal order regarding a defendant's name.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40886/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court issued an order to correct a material clerical error in a criminal appeal record. The original document incorrectly listed 'Mario Reale' instead of 'Antonio Reale' for a specific birth year cohort. The court ruled that the record must be amended to reflect the correct name as established in the prior appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 1 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.: The court must correct material errors in judicial documents that alter the meaning of the decision, ensuring the record accurately reflects the parties involved.

Parole chiave

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clerical error correction material error criminal appeal record party name discrepancy judicial document amendment correzione di errore materiale motivi di cassazione errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 1 c.p.p.
Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da GASTONE ANDREAZZA - Presidente - Ord. n. sez. 1326/2024 ALDO ACETO - Relatore - CC - 08/10/2024 VITTORIO PAZIENZA R.G.N. 31018/2024 ANTONELLA DI STASI FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento per errore di correzione di errore materiale relativo al processo a carico di: Reale Antonio nato a NAPOLI il 10/09/1991 definito con sentenza di questa Sezione n. 35112 del 29/05/2024 visti gli atti, la sentenza n. 35112/2024 ed il ruolo dell’udienza pubblica del 29/05/2024; udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 35112 del 29/05/2024 questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha pronunziato sui ricorsi proposti dal PG, da Reale Antonio (cl. 1991) ed altri avverso la sentenza del 26/06/2023 della Corte di appello di Napoli; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40886/2024 Roma, lì, 07/11/2024 2. il dispositivo così recita: «In accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di Nurcaro Salvatore, Reale Antonio (cl. 1990), Reale Antonio (cl. 1991), Reale Pasquale, Reale Patrizio e Reale Vincenzo limitatamente al ruolo associativo da essi disimpegnato e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, assorbiti i ricorsi di Salvatore Nurcaro, Antonio Reale (cl. 1990), Pasquale Reale e Vincenzo Reale nonché di Antonio Reale (cl. 1991) con esclusione, quanto a quest’ultimo, del motivo relativo alla applicazione della recidiva che dichiara inammissibile.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Annunziata Alessio, Graziano Antonio, Limatola Giuseppe, Nurcaro Antonio, Nurcaro Mario, Nurcato Raffaele, Oliviero Raffaele, Reale Mario, Reale Patrizio, Riccardi Claudio e Ruggiero Francesco, e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende»;

3. il ruolo d’udienza riporta, invece, il seguente dispositivo: «In accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di Nurcaro Salvatore, Reale Antonio (cl. 1990), Reale Antonio (cl. 1991), Reale Pasquale, Reale Patrizio e Reale Vincenzo limitatamente al ruolo associativo da essi disimpegnato e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, assorbiti i ricorsi di Salvatore Nurcaro, Antonio Reale (cl. 1990), Pasquale Reale e Vincenzo Reale nonché di Mario Reale (cl. 1991) con esclusione, quanto a quest’ultimo, del motivo relativo alla applicazione della recidiva che dichiara inammissibile. Dichiara inammissibili i ricorsi di Annunziata Alessio, Graziano Antonio, Limatola Giuseppe, Nurcaro Antonio, Nurcaro Mario, Nurcato Raffaele, Oliviero Raffaele, Reale Mario, Reale Patrizio, Riccardi Claudio e Ruggiero Francesco, e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende»;

4. il dispositivo riportato nel ruolo d’udienza non rispecchia quello della sentenza, atteso che al posto delle parole «Mario Reale (cl. 1991)» avrebbe dovuto scriversi «Antonio Reale (cl. 1991).

5. In tal senso, pertanto, deve essere corretto il ruolo d’udienza P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo di udienza relativo al ricorso nrg 43116/2023, nel senso che ove e' scritto "Mario reale (cl 1991)" deve leggersi "Antonio reale (cl 1991)". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale dell'atto. Così deciso il 08/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Gastone Andreazza