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Sentenza — n. 40547/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40547/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40547/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI GANGI CALOGERO nato a PETRALIA SOPRANA il 18/06/1969 GURGONE GIANFRANCO nato a NICOSIA il 10/01/1980 BUZZONE GIANFRANCO nato a NICOSIA il 07/05/1990 avverso l'ordinanza del 09/01/2024 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta del Consigliere ALDO ACETO; sentite le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, AVV. PASQUALE LOIACONO, sostituto processuale dell'AVV. GIUSEPPE CALABRO', che si è riportato ai motivi chiedendone l'accoglimento.RITENUTO IN FATTO E

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40547/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di C 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi soggettivi successivi alla fuga arma personale motivi di persecuzione rilevanti motivi validi attentato contro la sicurezza militare

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
4.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI GANGI CALOGERO nato a PETRALIA SOPRANA il 18/06/1969 GURGONE GIANFRANCO nato a NICOSIA il 10/01/1980 BUZZONE GIANFRANCO nato a NICOSIA il 07/05/1990 avverso l'ordinanza del 09/01/2024 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta del Consigliere ALDO ACETO; sentite le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, AVV. PASQUALE LOIACONO, sostituto processuale dell'AVV. GIUSEPPE CALABRO', che si è riportato ai motivi chiedendone l'accoglimento.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Di Gangi Calogero, Gurgone Gianfranco, Buzzone Gianfranco, ricorrono per l'annullamento dell'ordinanza del 9 gennaio 2024 del Tribunale di Messina che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 12 dicembre 2023 del Gip del Tribunale di Patti che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 30, lett. d), legge n. 157 del 1992, ha ordinato il sequestro preventivo di tre fucili di loro rispettiva proprietà. 1.1.Con unico motivo deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 30, comma 1, lett. d, legge n. 157 del 1992, 321 cod. proc. pen., 92 e 104 disp. att. c.p.p., nonché il vizio di motivazione mancante, apparente, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine al fumus commissi delicti e alla relative censure contenute nei motivi di riesame in relazione al fatto contestato nelle incolpazioni cautelari e al periculum in mora.

Lamentano, in particolare, l'omessa motivazione sulle censure sollevate con la memoria relative alla mancata tabellazione dell'area nella quale sono stati controllati, mancata tabulazione che - affermano - esclude l'elemento soggettivo del reato salvo prova contraria della pubblica accusa. 2.1 ricorsi sono inammissibili perché, oltre che generici, sollecitano un sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato non ammesso in questa sede. 3.Come reiteratamente affermato dalla Corte di cassazione, «in tema di riesame delle misure cautelar' reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.

e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 3.1.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.;

Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01;

Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 3.2.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011;

Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 3.3.In tal caso, però, sarebbe stato onere dei ricorrenti (che non vi hanno provveduto):

a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame;

b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale;

c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). 4.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di C 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in f