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Sentenza — n. 40546/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court dismissal of review request due to missing physical power of attorney when electronic submission was valid.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40546/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Naples Tribunal's order dismissing the review request filed by Corrado Amicarelli, the legal representative of a company. The lower court had rejected the appeal because the representative lacked a physical special power of attorney, despite having electronically submitted his defense appointment and the system confirming receipt. The Court ruled that the electronic transmission was legally effective and that the absence of a physical document was a clerical error by the Tribunal, thereby granting the review request and remanding the case for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 324, commi 3 e 7, cod. proc. pen.; Art. 96, 122, 178 e 180 cod. proc. pen.: The electronic transmission of a defense appointment constitutes valid notice, and the absence of a physical document does not invalidate the right to file a review request if the system confirms acceptance.

Parole chiave

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special power of attorney electronic submission validity review request admissibility legal representative rights preliminary investigation seizure clerical error correction procedural due process restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 324, commi 3 e 7, cod. proc. pen.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324 cod.
Art. 96, 122, 178 e 180 cod. proc. pen.
art. 322 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca
Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi
Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv.
Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli
280005 - 01; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv.
Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas
277753 - 04; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMICARELLI CORRADO nato a NAPOLI il 26/05/1981 avverso l'ordinanza del 08/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; sentite le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV. FRANCESCO CAFIERO DE RANO, che ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendone l'accoglimento. 10411:2024

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Corrado Amicarelli ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 8 febbraio 2024 del Tribunale di Napoli che ha dichiarato inammissibile il riesame proposto, quale legale rappresentante della società Coman S.r.1, avverso il decreto del 26 gennaio 2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che ha ordinato il sequestro preventivo di un dehors di proprietà della società da lui amministrata. 1.1.Con il primo motivo deduce l'inosservanza degli artt. 324, commi 3 e 7, cod. proc. pen. in conseguenza della omessa trasmissione, al tribunale del riesame, della nomina del difensore di fiducia, anche nella propria qualità di legale rappresentante della società, trasmessa telematicamente alle ore 18.13 del 22 gennaio 2024 a seguito di sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria il precedente 19 gennaio. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'inosservanza degli artt. 96, 122, 178 e 180 cod. proc. pen. in conseguenza della violazione del diritto dell'imputato di incaricare, anche implicitamente, il difensore di fiducia del compimento di specifici atti. 2.11 ricorso è fondato. 3.11 Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame sul rilievo che, trattandosi di beni di proprietà della società legalmente rappresentata dall'odierno ricorrente, questi non fosse munito di procura speciale e che, dunque, non avesse, quale persona fisica, l'interesse alla restituzione di beni non di sua proprietà. 3.1.1 Giudici del riesame hanno così ritenuto di fare concreta (e corretta) applicazione del principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione secondo il quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01;

Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 01; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 - 04; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 - 01). 3.2.Sennonché, nel caso di specie risulta che Corrado Amicarelli, in proprio e quale legale rappresentante della società Connan S.r.l., sin dal 20 gennaio 2024, subito dopo cioè il sequestro preventivo effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa ed in vista, evidentemente, della convalida del giudice, aveva nominato un difensore di fiducia, nella persona dell'Avv.

Francesco Cafiero de Raho, conferendogli espressamente la facoltà di proporre istanze, riesami e impugnazioni avverso provvedimenti di cautela reale; la nomina è stata trasmessa telematicamente alla Procura della Repubblica di Napoli il giorno 22 gennaio 2024 perché fosse inserita nel fascicolo del procedimento penale n. 1653/2024 RGNR ove il difensore del ricorrente non l'ha poi fisicamente rinvenuta benché correttamente accettata dal sistema. 3.3.La nomina, infatti, è stata depositata utilizzando il portale del deposito degli atti penali ed è stata regolarmente accettata e accolta dal sistema il 23 gennaio 2024. 3.4.E' un dato di fatto che il difensore era abilitato a proporre riesame per conto della società legalmente rappresentata dal suo assistito in virtù di nomina a lui specificamente conferita.

L'assenza fisica del documento ha evidentemente indotto il Tribunale ha ritenere inammissibile il ricorso del difensore perché (apparentemente) non munito di procura speciale. 3.5.Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324 cod.