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Sentenza — n. 40544/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls traffic court sentence for excessive license suspension without sufficient reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40544/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court annulled the lower court's decision regarding the duration of the driver's license suspension, remanding the case for a new ruling on this specific point. The appellant argued that the two-year suspension exceeded the statutory maximum and lacked adequate justification, while the prosecution requested dismissal of the appeal. The Court held that because the penalty significantly surpassed the minimum statutory range, the judge was legally obligated to provide detailed reasoning based on the severity of the offense and potential danger, which was absent in the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 222, comma 2, d.lgs. n. 285/1992; Art. 444 c.p.p.: When a judge imposes an administrative accessory penalty of license suspension that significantly exceeds the minimum statutory range, the decision must be fully motivated regarding the gravity of the violation and the specific reasons for the high duration, rather than relying on a generic statement of congruity.

Parole chiave

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administrative accessory penalty license suspension duration judicial motivation requirement statutory minimum range traffic offense sentencing Cassazione annullamento discretionary judicial power sanzione per violazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 222, comma 2, d.lgs. n. 285/1992
1073 del 2022, di annullamento di precedente sentenza di patteggiamento per omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria, il Tribunale di Teramo ha - per quanto qui rileva - applicato all'imputata la sanzione della sospensione della patente di guida (art. 222, comma 2, del d.lgs.
Art. 444 c.p.p.
Con sentenza dell'Il settembre 2023, emessa ex art. 444 cod.
Art. 590-bis c.p.
285 del 1992) per anni due, in relazione al reato di cui all'art. 590-bis cod.
Art. 218, comma 2, d.lgs. n. 285/1992
pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza dell'Il settembre 2023, emessa ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 590-bis cod. pen
285 del 1992) per anni due, in relazione al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata, non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 88/2019
Sez. 4, n. 21194/2012
Sez. 4, n. 35670/2007
Sez. 4, n. 2278/1998
Sez. 4, n. 55130/2017
Sez. 4, n. 37628/2021
Sez. U, n. 8488/1998
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bruni Miriana, nata a Corropoli il 16/06/1949 avverso la sentenza del 11/09/2023 del Tribunale di Teramo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'Il settembre 2023, emessa ex art. 444 cod. proc. pen. all'esito del giudizio di rinvio scaturito dalla sentenza della Corte di cassazione n. 1073 del 2022, di annullamento di precedente sentenza di patteggiamento per omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria, il Tribunale di Teramo ha - per quanto qui rileva - applicato all'imputata la sanzione della sospensione della patente di guida (art. 222, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992) per anni due, in relazione al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.

2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentandone la carenza di motivazione, a fronte dell'applicazione della sanzione nel massimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che, con la sentenza n. 88 del 19 febbra'io 2019, depositata il 17 aprile 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, comma 2, quarto periodo, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui all'art. 589-bis (Omicidio stradale) e art. 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo del richiamato art. 222, comma 2, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli art. 589-bis e 590-bis, rispettivamente secondo e terzo comma, cod. pen.

In particolare, la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali ha escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente. E proprio nel caso di specie, restando escluso l'automatismo della revoca, è stata applicata la sospensione della patente di guida, ai sensi dell'art. .222 cod. strada.

2. Tanto premesso, deve osservarsi che il ricorso è ammissibile, in quanto proposto avverso sanzione amministrativa accessoria applicata con sentenza di patteggiamento, non operando in tale ipotesi il disposto dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.; in proposito è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità in base alla quale è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di patteggiamento con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349).

3. Il ricorso è altresì fondato.3.1. Ed invero, trova nella specie applicazione il principio - a più riprese affermato dalla Corte di legittimità e richiamato dal ricorrente - in base al quale, allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (nella specie per il reato di omicidio colposo stradale) in misura modesta e comunque inferiore alla media, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738;

Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470; Sez. 4, Sentenza n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395). Ne discende, specularmente, che quando - come nella specie - la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosta sensibilmente dal minimo edittale ed, anzi, supera la media della forbice edittale, il giudice è tenuto ad assolvere all'onere motivazionale sul punto, dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata della sanzione amministrativa accessoria; tanto più che essa è sottratta alla pattuizione delle parti ed è il giudice a determinarla autonomamente e discrezionalmente.

Occorre inoltre tenere conto del fatto che, nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata, non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, cosicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661).

Da ciò consegue che il giudice, nel determinare la durata della sospensione della patente, laddove questa superi la media edittale all'uopo prevista, deve fornirne adeguata motivazione (su tutto, Sez. 4, n. 37628 del 30/09/2021, D.C.R.; v. anche Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Arnnanetti ed altro, Rv. 259211), ma nel fornire motivazione delle proprie statuizioni sul punto deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982). 3.2.

Il giudicante non ha fatto corretta applicazione di tali principi, giacché ha limitato il proprio percorso argomentativo all'indicazione di una generica e non meglio circostanziata congruità della misura di anni due della sanzione, senza alcuna precisazione delle ragioni di tale giudizio di gravità.

2. La sentenza impugnata va pertanto annullata, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, e rinvia per nu