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Sentenza — n. 40321/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40321/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40321/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso di Belfiore Paola, nata ad Acerra il 19/04/1958, avverso l'ordinanza in data 27/07/2023 del Tribunale di Avellino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta per la ricorrente la memoria dell'avv. Alessandro Barbieri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40321/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione l'indagata sulla base di due motivi: con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per genericità del capo d'incolpazione e assenza del fumus; con il secondo lamenta la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché, in qualità di amministratrice delegata, era del tutto estranea alla fattispecie criminosa ipotizzata. Nella memoria, la difesa replica alla requisitoria del Procuratore generale e insiste nelle sue ragioni.

Parole chiave

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omissione del contribuente responsabilità civile del consulente fiscale onere della prova del contribuente responsabilità dell'amministratore omissione della contabilità inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Belfiore Paola, nata ad Acerra il 19/04/1958, avverso l'ordinanza in data 27/07/2023 del Tribunale di Avellino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta per la ricorrente la memoria dell'avv. Alessandro Barbieri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 27 luglio 2023 il Tribunale del riesame di Avellino ha rigettato il ricorso presentato da Paola Belfiore - indagata in qualità di amministratrice delegata della Casa di Cura Privata Malzoni Villa dei Platani S.p.A. per il reato dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, unitamente al legale rappresentante Carmine Malzoni - avverso il decreto di sequestro probatorio in data 18 luglio 2023.

2. Ricorre per cassazione l'indagata sulla base di due motivi: con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per genericità del capo d'incolpazione e assenza del fumus; con il secondo lamenta la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché, in qualità di amministratrice delegata, era del tutto estranea alla fattispecie criminosa ipotizzata. Nella memoria, la difesa replica alla requisitoria del Procuratore generale e insiste nelle sue ragioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Rileva il Collegio che il Tribunale del riesame di Avellino, pur avendo rigettato il ricorso, ha in realtà ritenuto inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio, perché mancava l'interesse ad agire siccome la ricorrente aveva già ottenuto la restituzione del cellulare. Le Sezioni Unite hanno chiarito nella sentenza n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01, che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati.

Nel caso in esame, la ricorrente non ha allegato alcun interesse concreto e attuale a contestare il decreto di sequestro probatorio. Tale epilogo preclude l'esame delle questioni sollevate con il ricorso. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 20 giugno 2024 Il Consig