Sentenza — n. 39974/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 12/04/2024, il Tribunale di Napoli, adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. da SIANO Ermanno, ha parzialmente riformato (sostituendo la misura in atto con quella degli arresti domiciliari) l'ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa nei suoi confronti, in data 18/03/2024, dal G.i.p. del Tribunale di Avellino in relazione ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ricicla ggio ed autoriciclaggio come meglio specificato ai capi da 1) a 14) della rubrica.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39974/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il SIANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge per il carattere apparente della motivazione. Si deduce l'assenza di autonoma valutazione sia con riferimento sia al provvedimento applicativo della misura, rispetto alla richiesta del P.M., sia all'ordinanza del Tribunale rispetto a quella del G.i.p. In tale situazione, prospettata anche con un raffronto sinottico dei provvedimenti, la difesa eccepisce la violazione della disposizione introdotta nel comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen., per la totale mancanza di autonoma valutazione degli elementi indiziari e dei dati da cui desumere la sussistenza di esigenze cautelari. 2.2.
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: SIANO Ermanno, nato ad Avellino il 02/02/1978 avverso l'ordinanza emessa il 12/04/2024 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impu gnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza ; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo dichiararsi la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per rinuncia
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12/04/2024, il Tribunale di Napoli, adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. da SIANO Ermanno, ha parzialmente riformato (sostituendo la misura in atto con quella degli arresti domiciliari) l'ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa nei suoi confronti, in data 18/03/2024, dal G.i.p. del Tribunale di Avellino in relazione ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ricicla ggio ed autoriciclaggio come meglio specificato ai capi da 1) a 14) della rubrica.
2. Ricorre per cassazione il SIANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge per il carattere apparente della motivazione. Si deduce l'assenza di autonoma valutazione sia con riferimento sia al provvedimento applicativo della misura, rispetto alla richiesta del P.M., sia all'ordinanza del Tribunale rispetto a quella del G.i.p. In tale situazione, prospettata anche con un raffronto sinottico dei provvedimenti, la difesa eccepisce la violazione della disposizione introdotta nel comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen., per la totale mancanza di autonoma valutazione degli elementi indiziari e dei dati da cui desumere la sussistenza di esigenze cautelari. 2.2.
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione di condotte analoghe. Si censura la motivazione del Tribunale, che aveva desunto il pericolo esclusivamente dalle modalità dei fatti accertati, e che non aveva considerato gli elementi idonei ad escludere la concretezza ed attualità del pericolo stesso (condotta risalente, avvenuto sequestro dei conti, inoperatività del cassetto fiscale, assenza di società a lui riconducibili). Rispetto a tali elementi, il Tribunale non aveva operato alcuna "prova di resistenza".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve convenirsi con il Procuratore Generale in ordine alla necessità di una declaratoria di inammissibilità del ricorso, essendo pervenuta rituale rinuncia allo stesso da parte del difensore e procuratore speciale del SIANO: rinuncia conseguente al venir meno degli arresti domiciliari applicati al ricorrente, per effetto di un'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Avellino. In considerazione delle ragioni sottese alla rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con esonero da spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 08 ottobre 2024 Il Consiglie e