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Sentenza — n. 39669/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39669/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39669/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 27/5/2024, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto da Paolo Sciglitano avverso l'ordinanza del 21/3/2024 del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, che aveva rigettato l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso dallo stesso Ufficio il 4/3/2024 con riguardo al delitto di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 325 cod. proc. pen, art. 240-bis cod. pen; Sentenza — n. 39669/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.

Parole chiave

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sequestro cautelare spossessamento conseguente al pignoramento distrazione di valori patrimoniali azione di convalida del sequestro procedura di rivendicazione nel pignoramento dissequestro di beni

Disposizioni normative citate

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art. 325 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione lo Sciglitano, deducendo - con unico motivo - il vizio di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 325 cod. proc. pen.
art. 240-bis cod. pen
in relazione alle norme contestate ad all'art. 240-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sciglitano Paolo, nato a Cinquefrondi (RC) il 4/6/1990 avverso l'ordinanza del 27/5/2024 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 27/5/2024, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto da Paolo Sciglitano avverso l'ordinanza del 21/3/2024 del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, che aveva rigettato l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso dallo stesso Ufficio il 4/3/2024 con riguardo al delitto di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.

2. Propone ricorso per cassazione lo Sciglitano, deducendo - con unico motivo - il vizio di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 325 cod. proc. pen. in relazione alle norme contestate ad all'art. 240-bis cod. pen.

3. Con atto del 17/7/2024, il difensore - munito di procura speciale - ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto il bene in oggetto è stato dissequestrato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 27/5/2024.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, senza spese in quanto la rinuncia è motivata da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, successivo alla presentazione del ricorso stesso, che ha fatto venir meno l'interesse all'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 3 ot