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Sentenza — n. 39668/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39668/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39668/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 22/12/2023, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto da Renato Papalia avverso l'ordinanza emessa il 27/9/2023 dal Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, disposta con riguardo ai delitti di cui agli artt. 73, 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39668/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il Papalia, deducendo vari motivi in punto di violazione di legge e di vizio di motivazione, nonché sollecitando la proposizione di questioni pregiudiziali ai sensi dell'art. 267, par. 3, TFUE.

Parole chiave

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ritiro della querela penale rinuncia al diritto revoca della rendita impugnabilità della decisione di rinvio recidiva nell'infrazione revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Papalia Renato, nato a Cinquefrondi (RC) il 30/12/1997 avverso l'ordinanza del 22/12/2023 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 22/12/2023, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto da Renato Papalia avverso l'ordinanza emessa il 27/9/2023 dal Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, disposta con riguardo ai delitti di cui agli artt. 73, 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione il Papalia, deducendo vari motivi in punto di violazione di legge e di vizio di motivazione, nonché sollecitando la proposizione di questioni pregiudiziali ai sensi dell'art. 267, par. 3, TFUE.

3. Con atto del 27/9/2024, depositato il 2/10/2024, il ricorrente ha ritualmente dichiarato di rinunciare al ricorso, senza indicazioni ulteriori.

4. L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il