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Sentenza — n. 39150/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39150/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39150/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è fondato. La motivazione del provvedimento impugnato è manifestamente illogica nella parte in cui svaluta la data di ricezione della copia della sentenza di cui si chiede la rescissione da parte del difensore (con e-mail inviatagli dalla Cancelleria del tribunale di Civitavecchia il 12 settembre 2023) e valorizza, contro il richiedente, la circostanza che egli abbia ricevuto dal Comune di Torino, il 13 giugno 2023, un certificato di residenza storico. Tale ultimo dato farebbe ipotizzare, per ragioni non esplicitate nel provvedimento impugnato, una conoscenza pregressa dell'avvenuta condanna.

Regesto Legislator

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art. 625-ter cod. proc. pen; Sentenza — n. 39150/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Si contesta tale motivazione come meramente congetturale ed erronea in punto di diritto, in quanto opera una indebita presunzione, contraria alla difesa, circa l'avvenuta conoscenza del provvedimento di cui si chiede la rescissione, senza peraltro specificare i criteri applicativi di tale presunzione.

Parole chiave

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diritto a un difensore domanda tardiva di ricusazione omissione di soccorso assenza ingiustificata sentenza contumaciale domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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art. 625-ter cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell'art. 625-ter cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Quero Massimo, nato a Torino il 02/05/1964 avverso l'ordinanza del 05/03/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1, Con ordinanza del 5 marzo 2024, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 24 gennaio 2018, irrevocabile il 3 dicembre 2018. \ 2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell'art. 625-ter cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Premette la difesa che la Corte territoriale, dopo aver dato atto che nel procedimento penale l'imputato era stato assistito da un difensore d'ufficio con cui non aveva avuto contatti, ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione perché la dichiarazione di avere avuto conoscenza della sentenza di condanna in data 13 settembre 2023, a seguito di ricerche del difensore, non ha trovato riscontro nella documentazione allegata all'istanza o prodotta in udienza, mentre il certificato di residenza storico dell'interessato riporta la data del 13 giugno 2023, di tre mesi precedente rispetto all'istanza di rescissione.

Si contesta tale motivazione come meramente congetturale ed erronea in punto di diritto, in quanto opera una indebita presunzione, contraria alla difesa, circa l'avvenuta conoscenza del provvedimento di cui si chiede la rescissione, senza peraltro specificare i criteri applicativi di tale presunzione.

3. Con successiva memoria, la difesa ha insistito in quanto già dedotto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. La motivazione del provvedimento impugnato è manifestamente illogica nella parte in cui svaluta la data di ricezione della copia della sentenza di cui si chiede la rescissione da parte del difensore (con e-mail inviatagli dalla Cancelleria del tribunale di Civitavecchia il 12 settembre 2023) e valorizza, contro il richiedente, la circostanza che egli abbia ricevuto dal Comune di Torino, il 13 giugno 2023, un certificato di residenza storico. Tale ultimo dato farebbe ipotizzare, per ragioni non esplicitate nel provvedimento impugnato, una conoscenza pregressa dell'avvenuta condanna.

Si tratta, evidentemente, di una ricostruzione arbitraria della successione dei fatti. La svalutazione della ricezione della copia della sentenza da parte del difensore presuppone, infatti, a carico del richiedente un onere della prova impossibile da adempiere, perché richiede sostanzialmente la dimostrazione di un fatto negativo dai contorni del tutto indeterminati, ovvero che non vi siano state precedenti occasioni di conoscenza della sentenza. Quanto alla richiesta del certificato di residenza storico in periodo antecedente rispetto alla conoscenza della sentenza da parte del difensore, ciò non prova nulla, non essendo tale richiesta univocamente finalizzata alla rescissione di un giudicato già conosciuto, ma potendosi spiegare sulla base delle più varie esigenze. 2 A 2.

Da quanto precede consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, perché proceda a nuovo giudizio, tenendo conto dei principi sopra espressi. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di