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Sentenza — n. 39146/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39146/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39146/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso del Ministero Economia e Finanze nel procedimento a carico di Crisponi Aldo, nato a Varena il 02/09/1955, avverso l'ordinanza in data 06/12/2023 della Corte di appello di Trento, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39146/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è pertanto rivalutativo, mentre la decisione è esaurientemente motivata. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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indennizzo per detenzione ingiustificata indennità d'espatrio spese di detenzione sospensione del diritto all'indennità indennità compensativa indennizzo dei rifugiati

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso del Ministero Economia e Finanze nel procedimento a carico di Crisponi Aldo, nato a Varena il 02/09/1955, avverso l'ordinanza in data 06/12/2023 della Corte di appello di Trento, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 6 dicembre 2023 la Corte di appello di Trento ha riconosciuto ad Aldo Crisponi un indennizzo, a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 15 aprile al 26 ottobre 2019, nella misura di euro 28.298,40.

2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze espone in fatto che Aldo Crisponi era stato assolto con sentenza irrevocabile dai reati di falsa testimonianza, falso materiale in cambiale, falsa autenticazione di pubblico ufficiale e uso di valori di collo contraffatti; che nel primo giudizio di riparazione gli era stata liquidata la somma di euro 30.586,47 e che la Sezione Quarta della Corte di cassazione aveva annullato l'ordinanza della Corte di appello di Trento perché non era stata valutata la condotta ostativa per colpa grave o colpa lieve avente effetto sinergico rispetto alla misura cautelare subka, ben potendo i suoi comportamenti del ricorrente essere percepiti, quanto meno, come indicativi di una grave imprudenza e contiguità alle condotte illecite altrui, e come tali idonei a escludere il diritto alla riparazione. Lamenta in diritto la violazione di legge, di norme processuali e il vizio di motivazione per non aver valutato adeguatamente la colpa grave (primo motivo) e la colpa lieve ai fini della riduzione dell'indennizzo (secondo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché svolge considerazioni di carattere molto generale senza confrontarsi specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata. La Corte di appello di Trento ha affermato che la condotta del richiedente l'indennizzo, precedente e successiva all'adozione della misura, era stata priva di colpa. Il processo penale a suo carico era sorto a causa della produzione di alcuni documenti in un contenzioso civile, annoso e risalente, con la sorella, ritenuti apocrifi e oggetto di contraffazione. Eseguita la perquisizione domiciliare era stata trovata una macchina da scrivere e un pc nella cui memoria vi era la lettera a un teste contenente indicazioni sulla deposizione testimoniale.

Nel procedere alla valutazione del compendio indiziario, il G.i.p. aveva ritenuto che i documenti prodotti nella causa civile erano apocrifi come indicato dalla polizia giudiziaria e che l'indagato ne era stato l'autore anche perché utilizzatore. Sennonché, fin dal primo momento, l'indagato aveva dichiarato nell'interrogatorio di garanzia che la cambiale, uno dei documenti ritenuti contraffatti, era stata rilasciata dalla sorella su richiesta del padre a garanzia, dopo che aveva ricevuto in amministrazione i suoi soldi, e lui l'aveva trovata in un cassetto dopo la morte del padre; che la scrittura privata di donazione di somme in conto di anticipo di eredità era stata predisposta da un legale di Milano, indicato nominativamente, incaricato dal padre e da lui stesso quando erano insorte le questioni ereditarie con la sorella; che la lettera al testimone conteneva indicazioni corrette e non false; che non aveva scritto lui la lettera al testimone e che non aveva mai usato la macchina da scrivere del padre.

In altri termini, si era immediatamente difeso, anche in sede penale, dalle accuse della sorella con cui vi era un aspro contenzioso civile, offrendo elementi circostanziati e menzionando anche il legale di Milano già incaricato dal padre. Ma tali difese, integralmente recepite nella sentenza di assoluzione, non erano state approfondite con la dovuta attenzione dagli inquirenti. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha escluso che i chiarimenti forniti fin dal primo momento fossero stati mendaci o artificiosi e che aveva serbato un contegno ambiguo o elusivo in cui potesse individuarsi una condotta gravemente colposa che avesse concorso alla cautela.

Il richiedente l'indennizzo non aveva tenuto comportamenti dolosi o gravemente colposi, ma non era configurabile neanche la colpa lieve perché la revoca della misura era stata dovuta al venire meno delle esigenze cautelari non ad un ripensamento del quadro indiziario mentre l'assoluzione era fondata sui seguenti decisivi elementi: la sottoscrizione del padre della scrittura privata di donazione era autentica; la falsa autentica della firma e la falsa marca da bollo non erano a lui imputabili; la sottoscrizione della cambiale da parte della sorella era autentica; il rinvenimento nel pc della lettera al testimone era del tutto irrilevante.

La Corte di appello ha motivatamente escluso la colpa lieve, quindi, mancando comportamenti leggeri o imprudenti del Crisponi che, si ribadisce, ha fornito chiarimenti circostanziati e non inverosimili nonché ricchi di spunti di indagini per la ricerca di prove in suo favore. Ritiene questo Collegio che, a differenza di quanto affermato dal Ministero, l'ordinanza impugnata abbia risposto puntualmente alle sollecitazioni della Sezione Quarta della Corte di cassazione perché ha esaminato i comportamenti del Crisponi e ha escluso che, nella fase delle indagini preliminari, potessero essere percepiti quanto meno come indicativi di grave imprudenza e contiguità a condotte illecite altrui, e come tali idonei a escludere il diritto alla riparazione.

Il ricorso è pertanto rivalutativo, mentre la decisione è esaurientemente motivata. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Cos