Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 39144/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39144/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39144/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso di Papangelo Giuseppe, nato ad Altamura il 05/12/1987, avverso l'ordinanza in data 11/09/2023 del Tribunale di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell'avv. Angelo Dibenedetto, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39144/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di t»'\ inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
correità crimine organizzato imputazione per reati di stupefacenti attività criminosa partecipazione al reato altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Papangelo Giuseppe, nato ad Altamura il 05/12/1987, avverso l'ordinanza in data 11/09/2023 del Tribunale di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell'avv. Angelo Dibenedetto, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 11 settembre 2023 il Tribunale del riesame di Bari, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame presentata da Giuseppe Papangelo avverso l'ordinanza in data 17 agosto 2023 del G.i.p. del Tribunale di Bari, ha annullato limitatamente al capo 22), relativo a una violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e ha confermato il titolo cautelare per gli altri capi d'incolpazione, consistenti nella violazione dell'art. 74 e in plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. t 2. Ricorre l'indagato per vizio di motivazione sul reato associativo e sui reati fine.

Sostiene che non era stata dimostrata la sua responsabilità per le condotte illecite ad eccezione del capo 26) al quale soltanto potevano essere riferiti i servizi di o.c.p. svolti in un arco temporale (25 giugno - 3 settembre 2020) antecedente ai reati di cui ai restanti capi, tutti successivi al settembre 2020. Aggiunge che anche per il capo 26) il servizio di o.c.p. aveva consentito di vedere soltanto che un soggetto di sesso maschile stava alla guida dell'auto Mercedes Classe B nera e non la cessione di stupefacente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché è generico e non si confronta con l'ordinanza impugnata che fonda il quadro di gravità indiziaria sulla corrispondenza dei movimenti dell'indagato con le conversazioni intercettate tra gli altri sodali come diffusamente spiegato a pag. 55 e seguenti dell'ordinanza impugnata. In particolare, i Giudici hanno ricostruito nel dettaglio tutta la complessa indagine svolta dagli inquirenti e volta a colpire l'associazione dedita al narcotraffico e operante ad Altamura proprio nel momento in cui stava per espandere i suoi interessi conquistando una posizione di predominio nel mercato di Matera, scelta che avrebbe scatenato la guerra tra clan e che aveva già visto il decesso del boss D'Ambrosio in Altamura, e hanno ripercorso i movimenti del Papangelo a bordo della Mercedes che era seguita con un gps, correlando i suoi spostamenti con le conversazioni intercettate e relative all'organizzazione delle attività di cessione di stupefacenti, analizzando separatamente ciascun capo d'incolpazione provvisoria.

Il ricorso si basa quindi su una ricostruzione parcellizzata dei fatti. Non rileva la circostanza che le singole attività non siano state verbalizzate in atti a disposizione della difesa ma siano state trasfuse direttamente nella comunicazione della notizia di reato perché è questa che è stata tenuta presente dal G.i.p. nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Non rileva nemmeno la circostanza che le conversazioni a riscontro siano avvenute tra terzi, atteso che questi facevano parte del medesimo sodalizio e discutevano dei comportamenti del Papangelo.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di t»'\ inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 5 marzo 2024 I