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Sentenza — n. 39143/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39143/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39143/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso di Casarano Loris Pasquale, nato a Gallipoli il 13/04/1974, avverso l'ordinanza in data 10/10/2023 del Tribunale di Lecce, visti gl atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata

Regesto Legislator

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art. 587 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 39143/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente denuncia la violazione di legge, di norme processuali e il vizio di motivazione perché non gli era stato esteso il giudicato relativo all'accertamento negativo dell'aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa reso nei confronti dei coimputati nonostante la Corte di appello avesse escluso l'aggravante non per la condizione soggettiva dei coimputati ma per le caratteristiche oggettive dell'associazione.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti estensione dell'estradizione precedenti penali rilevanti riduzione della pena aggravamento della pena sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 587 cod. proc. pen
309 del 1990 alla pena di anni 12 di reclusione con sentenza irrevocabile in data 19 marzo 2016 per mancata proposizione dell'impugnazione, volta a ottenere ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen
Tale motivazione è insufficiente, perché la Corte di appello di Lecce ha affermato che, nell'ambito dell'associazione per gli stupefacenti del capo AH, ví era chi partecipava contestualmente all'associazione mafiosa dell'art. 416-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso di Casarano Loris Pasquale, nato a Gallipoli il 13/04/1974, avverso l'ordinanza in data 10/10/2023 del Tribunale di Lecce, visti gl atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 10 ottobre 2023 il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata da Loris Pasquale Casarano, condannato ai sensi dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di anni 12 di reclusione con sentenza irrevocabile in data 19 marzo 2016 per mancata proposizione dell'impugnazione, volta a ottenere ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. l'estensione degli effetti dell'impugnazione proposta dai coimputati, nella parte in cui aveva escluso l'aggravante dell'art. 7 d.l. n. 151 del 1992 in relazione al reato associativo del capo AH.

2. Il ricorrente denuncia la violazione di legge, di norme processuali e il vizio di motivazione perché non gli era stato esteso il giudicato relativo all'accertamento negativo dell'aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa reso nei confronti dei coimputati nonostante la Corte di appello avesse escluso l'aggravante non per la condizione soggettiva dei coimputati ma per le caratteristiche oggettive dell'associazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza del ricorrente volta a ottenere l'estensione del giudicato reso nei confronti dei coimputati relativo alla mancanza dell'aggravante dell'art. 7 d.l. n. 151 del 1992, in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, perché ha stimato che l'accertamento irrevocabile riguardasse la condizione soggettiva degli imputati e non quella oggettiva dell'associazione. Tale motivazione è insufficiente, perché la Corte di appello di Lecce ha affermato che, nell'ambito dell'associazione per gli stupefacenti del capo AH, ví era chi partecipava contestualmente all'associazione mafiosa dell'art. 416-bis cod. pen. e chi invece ne era escluso, per cui era necessario verificare se gli affiliati con ruoli esecutivi avessero tale tipo di conoscenza o se avessero comunque ignorato per colpa l'utilizzo del metodo mafioso per il raggiungimento degli scopi sociali: "l'esecuzione dei compiti affidatigli, infatti, non implicava né rendeva in qualche modo necessaria la comunicazione, esplicita o implicita, di informazioni non solo sui rapporti con l'organizzazione mafiosa ma anche sulle maggiori facilitazioni che detto rapporto comportava nell'accesso alle fonti di approvvigionamento che nello spaccio all'interno delle diverse piazze [...] La descritta autonomia dei gruppi mafiosi di riferimento e la normale segretezza cui sono improntati i rapporti all'interno dell'organizzazione di tipo mafioso rende ancora più dìfficile ipotizzare che i componenti dei gruppi dediti al narcotraffico non inseriti anche nella SCU [Sacra Corona Unita] fossero messi a conoscenza della specifica finalità agevolatrice in favore di quest'ultima organizzazione perseguita con il pure accertato versamento nelle casse della SCU di parte degli introiti.

Non può quindi ritenersi sussistente in capo agli associati estranei alla SCU la finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa che essendo, peraltro un'aggravante di tipo soggettivo richiede che ogni singolo associato al gruppo dedito al narcotraffico abbia quanto meno fatto propria detta finalità" (così a pag. 110 della sentenza di appello). E' necessario pertanto che il Giudice dell'esecuzionè verifichi in concreto la posizíone del ricorrente e il suo ruolo anche in rapporto ai coimputati che abbíano goduto dell'esclusione dell'aggravante prima di stabilire se possa godere o meno dell'effetto estensivo del giudicato.

L'ordinanza sconta un difetto motivazionale proprio sull'accertamento di fatto. Il ricorrente ha allegato di essere stato ritenuto associato dell'associazione per gli stupefacenti perché stabile acquirente di droga, ma anche i sodali, Barbetta, D'Ambrosio, Cianci, Squittino e Tarantino, nonostante fossero stabili acquirenti, avevano goduto dell'esclusione dell'aggravante della mafiosità. Di qui la contraddizione della decisione che ha apoditticamente negato l'estensione del beneficio al prevenuto. S'impone pertanto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce in diversa persona fisica Così deciso, il 5 marzo 2024