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Sentenza — n. 39131/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for tax evasion and theft, citing lack of specific grounds for sentencing and conditional release denial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39131/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gennaro Acampa inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's decision regarding sentence length, the balance of circumstances, and the denial of conditional release. The court found the arguments generic and inconsistent with the lower court's explicit reasoning based on the defendant's criminal history and tax evasion amount.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic arguments regarding sentencing or procedural benefits without specific factual requests or contradictions to the lower court's explicit reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments conditional release denial tax evasion sentencing overabundant reasoning sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
Si tratta di una motivazione anche sovrabbondante, perché la giurisprudenza di legittimità non richiede argomenti ultronei rispetto al riferimento ai criteri dell'art. 133 cod.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
art. 133 cod. pen
Si tratta di una motivazione anche sovrabbondante, perché la giurisprudenza di legittimità non richiede argomenti ultronei rispetto al riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen., quando la pena è al di sotto del medio edittale (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019
pen., quando la pena è al di sotto del medio edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017
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Testo completo

o la seguente SENTENZA ,1L FUNZION )171,AR10, sul ricorso di Acampa Gennaro, nato a Napoli il 10/03/1950, Lual avverso la sentenza in data 05/10/2023 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'imputato la memoria dell'avv. Antonio Carbone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 5 ottobre 2023 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 3 dicembre 2014 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Gennaro Acampa per i reati dei capi 1) e 2) perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena per il residuo reato del capo 3) consistente nella violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di tre motivi per violazione di legge e vizio di motivazione, il primo relativo all'entità della pena, il secondo relativo al diniego delle generiche in misura prevalente, il terzo relativo al diniego della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo è del tutto inconsistente, perché la Corte territoriale ha motivato il distacco dal minimo edittale (nove mesi in luogo di sei) per la negativa personalità dell'imputato, già gravato di precedenti penali per furto e due calunnie, e per l'entità dell'evasione fiscale pari a 126.263,13 euro. Si tratta di una motivazione anche sovrabbondante, perché la giurisprudenza di legittimità non richiede argomenti ultronei rispetto al riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen., quando la pena è al di sotto del medio edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01).

Il secondo motivo è del pari generico perché in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 - 01). Il terzo motivo non si confronta affatto con la sentenza impugnata che, dato atto dei precedenti, ha negato motivatamente il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somnna di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 5 marzo 2024 Il Consigl