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Sentenza — n. 38928/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38928/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38928/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'avv. Antonio De Martino, difensore di Gionta Lucia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, in funzione cautelare, che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo della carta del Reddito di cittadinanza intestata alla Gionta in relazione al reato di cui all'art. 7 comma 2 del d.l. 2 n. 19 conv. con la legge n. 29 del 2019.

Regesto Legislator

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art. 179 cod.proc.pen; Sentenza — n. 38928/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce la violazione di legge processuale in relazione all'art. 179 cod.proc.pen. e 324 comma 6 cod.proc.pen., stante l'omesso avviso di fissazione dell'udienza camerale davanti al Tribunale del riesame al difensore e alla parte essendo la notificazione avvenuta all'indirizzo pec antonio.demartino©forotorreit associata a persona diversa dall'odierno difensore avente pec avv.antoniodemartinocienalista@pec.giuffrè.it . Trattandosi di unico difensore nessuno ha potuto eccepire a verbale la nullità.

Parole chiave

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revoca dell'annullamento documenti mancanti annullamento della cittadinanza agevolata ritiro dell'istanza giudiziaria procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 179 cod.proc.pen
Deduce la violazione di legge processuale in relazione all'art. 179 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gionta Lucia, nata a Torre Annunziata il 16/06/1998 avverso l'ordinanza del 20/05/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. L'avv. Antonio De Martino, difensore di Gionta Lucia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, in funzione cautelare, che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo della carta del Reddito di cittadinanza intestata alla Gionta in relazione al reato di cui all'art. 7 comma 2 del d.l. 2 n. 19 conv. con la legge n. 29 del 2019.

2. Deduce la violazione di legge processuale in relazione all'art. 179 cod.proc.pen. e 324 comma 6 cod.proc.pen., stante l'omesso avviso di fissazione dell'udienza camerale davanti al Tribunale del riesame al difensore e alla parte essendo la notificazione avvenuta all'indirizzo pec antonio.demartino©forotorreit associata a persona diversa dall'odierno difensore avente pec avv.antoniodemartinocienalista@pec.giuffrè.it . Trattandosi di unico difensore nessuno ha potuto eccepire a verbale la nullità.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato. Risulta dalla consultazione degli atti che la notificazione dell'avviso dell'udienza camerale davanti al Tribunale di Napoli è stata effettuata a mezzo pec indirizzata a antonio.demartino@forotorre.it, soggetto diverso dal destinatario avvocato Antonio De Martino, difensore di Gionta Lucia, il quale, come risulta dalla stessa carta intestata utilizzata per proporre istanza di riesame, ha un diverso indirizzo avv.antoniodemartinopenalista@pec.giuffrè.it. In quanto difensore di fiducia di Gionta Lucia, l'avv. De Martino avrebbe dovuto ricevere l'avviso di fissazione dell'udienza camerale, il che non è avvenuto, e l'udienza si è tenuta nell'assenza delle parti, sicchè il ricorso per cassazione volto ad eccepire la nullità è fondato e va accolto con conseguente nullità del procedimento di riesame.

L'omessa notifica al difensore dell'avviso dell'udienza di riesame integra nullità di ordine generale a norma dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che si propaga a i I 'o rd i na n za di riesame e, se tempestivamente dedotta, e comporta l'annullamento con rinvio dell'ordinanza stessa, al quale, tuttavia, non segue la perdita di efficacia della misura cautelare, giacché tale effetto si verifica solo quando il provvedimento del tribunale del riesame non intervenga nel termine stabilito, e non anche allorché, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile (Sez. 4, n. 29954 del 14/10/2020, Zheng, Rv. 279715 - 01;

Sez. 1, n. 4133 del 12/06/1997, Vasile, Rv. 208402 - 01).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324 comma 5 cod.