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Sentenza — n. 38921/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against detention order citing insufficient motivation and lack of qualification of facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38921/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Luigi Martello inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The lower court had rejected Martello's request for review of his detention order based on alleged insufficient motivation and unqualified facts regarding drug trafficking. The Court upheld the lower court's reasoning, noting that the initial order contained a coherent logical assessment of evidence and that the defendant's history and continuous drug dealing activities justified the restrictive measure despite his residence restrictions.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: An appeal based on alleged lack of motivation or qualification of facts is inadmissible if the lower court's decision demonstrates a coherent logical assessment of the evidentiary elements and a global evaluation of the indicia, even if the reasoning is concise.

Parole chiave

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inadmissibility appeal insufficient motivation qualification of facts preliminary charges detention order review procedura di revisione penale riabilitazione traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
1.Con ordinanza in data 18 settembre 2023 il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l'istanza di riesame proposta in data 8 settembre 2023 dal GIP del Tribunale di Foggia che aveva applicato a Luigi Martello la misura della custodia cautelare in carcere per plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.
Sentenza n. 186/2000 Corte Costituzionale
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 10590/2017
Sez. 6, n. 51063/2018 (Murolo)
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Martello Luigi, nato a San Severo il 09/09/1974, avverso l'ordinanza in data 18/09/2023 del Tribunale di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'indagato l'avv. Francesca Aricò, sostituto processuale dell'avv. Ettore Censano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 18 settembre 2023 il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l'istanza di riesame proposta in data 8 settembre 2023 dal GIP del Tribunale di Foggia che aveva applicato a Luigi Martello la misura della custodia cautelare in carcere per plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorrente lamenta con il primo motivo che è stata resa una motivazione raffazzonata solo su alcuni capi d'incolpazione provvisoria; con il secondo il vizio di motivazione per omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche deduzioni di fatto, ripetitive delle medesime doglianze già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dal Tribunale del riesame. Dalle immagini carpite dalle telecamere di videosorveglianza è emerso che tutte le cessioni seguivano lo stesso modus procedendi: Martello, allertato da una telefonata preventiva dell'acquirente, si faceva trovare dinanzi al portone del fabbricato o sul pianerottolo dell'abitazione ove era ristretto in detenzione domiciliare; talora, l'incontro non era preceduto da telefonate, per cui gli inquirenti avevano ipotizzato che usasse anche mezzi di comunicazione non intercettabili; le cessioni erano continuative e numerose anche nell'arco della singola giornata, per cui era escluso il fatto di lieve entità.

Il Tribunale del riesame ha reso una risposta ineccepibile alla prima censura relativa alla nullità dell'ordinanza per assenza di motivazione su alcuni capi d'incolpazione. Ha osservato, infatti, che, sebbene l'ordinanza del GIP fosse stata succinta, recava tuttavia una lettura logica e coerente degli elementi indiziari con puntuali riferimenti agli atti d'indagine. Pertanto, il riferimento ai soli capi 2), 3), 4), 5) e 11) dell'incolpazione non doveva ritenersi indicativo di una mancanza di motivazione in ordine agli altri capi d'incolpazione, ma dipendeva dalla necessità di focalizzare l'attenzione su quei capi d'incolpazione per cui vi era stato il controllo dell'acquirente e il sequestro della sostanza ceduta.

In altri termini, il Tribunale del riesame ha evidenziato che vi è stata una valutazione globale del compendio indiziario, anche con riferimento al diniego del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per cui la motivazione sugli altri capi d'incolpazione era integrabile. La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui è sempre ammessa, e anzi è doverosa, anche dopo le modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., l'integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa per relationem in adesione alla richiesta cautelare (tra le molte, Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596- 01).

Il Tribunale ha pienamente assolto l'obbligo motivazionale. Del pari ineccepibile è la risposta al secondo motivo, perché i Giudici, in linea con le Sezioni Unite Murolo (sent. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 01), hanno valorizzato la continuativa attività di spaccio nonostante la detenzione domiciliare e la negativa personalità del prevenuto che era il fornitore degli spacciatori nel carcere di Foggia e che aveva a suo carico condanne fin dal 2006 per spaccio commesso in Italia, Germania e Olanda, a riprova della dimestichezza a trattare con circuiti legati al narcotraffico.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 8 febbraio 2