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Sentenza — n. 38889/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to insufficient motivation claims regarding preventive seizure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38889/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco D'Acunzo's appeal against the rejection of his review of a preventive seizure inadmissible. D'Acunzo argued the lower court lacked proper motivation by ignoring evidence of his exclusive use of the seized account and misvaluing financial transactions. The court ruled that the lower court's reasoning was explicit and sufficient, rejecting claims of mere insufficiency which do not constitute a legal violation under Article 325 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal regarding preventive real measures is admissible only for violation of law, meaning the absence or mere appearance of reasoning; claims of insufficient motivation are inadmissible.

Parole chiave

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preventive seizure review violation of law standard insufficient motivation inadmissibility periculum in mora assessment criminal procedure code art 325 sequestro di conti bancari appropriazione indebita di fondi sorveglianza delle relazioni bancarie

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.p.
Il Collegio evidenzia come, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento.
D.P.R. n. 68 del 28/4/2016
art. 325 c.p
Il Collegio evidenzia come, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua
325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.
Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina
226710 - 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli
35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv.
Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da D'Acunzo Francesco, nato ad Angri il 24/09/1966, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 24/06/2024, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24/06/2024, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava il riesame proposto da Francesco D'Acunzo avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore del 06/05/2024.2. Avverso l'ordinanza il D'Acunzo, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce mancanza e vizio di motivazione, non avendo il Tribunale del riesame preso in adeguata considerazione la documentazione prodotta dalla difesa, che attesterebbe l'utilizzo del conto corrente su cui giaceva la somma sequestrata in via esclusiva da parte del D'Acunzo, come si evince dal pagamento mensile dello stipendio dello stesso, dagli emolumenti dallo stesso ricevuto dagli enti previdenziali e assistenziali e dal finanziamento di euro 80.000 erogato allo stesso.

Sul punto, il Tribunale del riesame omette qualsivoglia considerazione difettando quindi di motivazione. Lo stesso Tribunale ha inoltre erroneamente valorizzato la restituzione di euro 30.000 alla FM srl dal D'Acunzo a fronte del prestito di euro 60.000 ricevuto da tale società. Va aggiunto che la vendita di mobili usati alla società di Pepe Maria (Nuovi Orizzonti srl) fu effettiva e la consegna fu eseguita presso il Mega Cash and Carry di Battipaglia; trattasi inoltre dell'unica operazione commerciale tra le due società. Infine, il Riesame non ha tenuto conto del fatto che, pur esistendo una delega in favore della Pepe ad operare sul conto, non vi è traccia di rapporti tra delegante e delegato. 2.2.

Con la seconda doglianza, anche se non rubricata in maniera autonoma, deduce mancanza di motivazione sul periculum in mora.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Collegio evidenzia come, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916). Ciò determina l'automatica inammissibilità di tutti quei profili di censura in cui, sotto l'ombrello della violazione di legge e della carenza di motivazione (che astrattamente consentirebbero il ricorso per cassazione), in realtà si lamenta una «insufficienza» di motivazione.

3. Ciò premesso, il primo motivo di doglianza, relativo al fumus commissi delicti, è inammissibile in quanto, espressamente, a pagina 5 si duole di una motivazione «erronea», il cui testo peraltro riporta a pagina 3, contenuto a pagg. 28-29 dell'ordinanza, in cui si rappresenta: - che la Pepe ha delega a operare sul conto; - che ella detiene una partecipazione societaria in F.M. srl pari al 5% del valore complessivo delle quote; - che la F.M. è stata partecipe al sistema illecito posto in essere dalla Pepe, come emerge dalle conversazioni intercorse tra la Pepe stessa e Giordano Buono Marianna; - che da tali dati, letti congiuntamente, si ricava che attraverso la delega la Pepe esercitasse di fatto poteri corrispondenti a quelli riservati al titolare del rapporto bancario.

Inoltre, secondo il Tribunale del riesame, è sufficiente una rapida scorsa ai movimenti per avere conferma del fatto che il conto fosse stato utilizzato per gli scopi illeciti del sodalizio, evidenziando movimenti con società chiaramente implicate, come la Nuovi Orizzonti srl, amministrata dalla Pepe, nonché una rimessa in favore dell'Acunzo di 60.000 euro da parte della F.M. per finanziare operazioni incompatibili con l'oggetto sociale della F.M.. Il motivo, che in tutta evidenza "attacca" una motivazione esistente e non meramente apparente, è pertanto inammissibile in quanto proposto in casi non consentiti dalla legge.

4. Altrettanto dicasi della motivazione relativa al periculum in mora, contenuta a pagina 29, in cui espressamente si richiamano i principi espressi sul punto dalle Sezioni Unite della corte (Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01) per affermare la concreta sussistenza del pericolo di dispersione, vuoi per la mancata apprensione di tutta la somma corrispondente al profitto del reato, vuoi per la peculiare natura del denaro, suscettibile di volatilizzazione. Tale motivazione, ove anche in ipotesi non corretta, deve ritenersi comunque sussistente e, di conseguenza, il motivo, in cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione, va dichiarato inammissibile.

5. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

6. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.

P.Q.M.

lì- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna (5 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa