Italian Court dismisses appeal against preventive seizure order due to insufficient grounds for cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Francesco D'Acunzo's appeal against a preventive seizure order inadmissible. The appellant argued the lower court failed to properly consider evidence showing the legal representative, not the minority shareholder, controlled the seized account and lacked sufficient proof of illicit origin. The court ruled that such complaints regarding the sufficiency or correctness of the lower court's reasoning do not constitute a violation of law under Article 325 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 c.p.p.; Art. 616 c.p.c.; The appeal against preventive seizure orders is admissible only for violation of law, excluding mere insufficiency of reasoning or factual disputes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da D'Acunzo Francesco, in qualità di Ir. della "F.M. srl", corrente in Angri, Via Nazionale 124, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 24/06/2024, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24/06/2024, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava il riesame proposto dalla F.M. srl avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore del 06/05/2024.2. Avverso l'ordinanza il I.r. della "F.M. srl", tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce mancanza e vizio di motivazione, non avendo il Tribunale del riesame preso in adeguata considerazione la documentazione prodotta dalla difesa, che attesterebbe l'utilizzo del conto corrente su cui giaceva la somma sequestrata in via esclusiva da parte del legale rappresentante della società, e non anche dalla Pepe Maria, delegata ad operarvi.
La sola circostanza che la stessa fosse socia di minoranza non giustifica l'estensione del sequestro a tutte le somme in possesso della società, in assenza di elementi certi la diretta derivazione delle stesse dal reato posto in essere dalla Pepe. La stessa conversazione SMS intercettata, ed utilizzata dal riesame per rigettare la richiesta, assume valore esclusivamente circostanziale, non essendo neppure stato in alcun modo dimostrato che quella operazione sia stata poi effettuata. 2.2. Con una seconda doglianza, anche se non rubricata in maniera autonoma, deduce mancanza di motivazione sul periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il Collegio evidenzia come, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916). Ciò determina l'automatica inamnnissibilità di tutti quei profili di censura in cui, sotto l'ombrello della violazione di legge e della carenza di motivazione (che astrattamente consentirebbero il ricorso per cassazione), in realtà si lamenta una «insufficienza» di motivazione.
3. Ciò premesso, il primo motivo di doglianza, relativo al fumus commissi delicti, è inammissibile in quanto, espressamente, a pagina 5 si duole di una motivazione «erronea», il cui testo, riportato a pagina 3 del ricorso e contenuto a pagg. 28-29 dell'ordinanza, evidenzia: - che la Pepe ha delega a operare sul conto; - che ella detiene una partecipazione societaria in F.M. srl pari al 5 % del valore complessivo delle quote;- che la F.M. è stata partecipe al sistema illecito posto in essere dalla Pepe, come emerge dalle conversazioni intercorse tra la Pepe stessa e Giordano Buono Marianna; - che da tali dati, letti congiuntamente, si ricava che attraverso la delega la Pepe esercitasse di fatto poteri corrispondenti a quelli riservati al titolare del rapporto bancario. Il motivo, che in tutta evidenza "attacca" una motivazione esistente e non meramente apparente, è pertanto inammissibile in quanto proposto in casi non consentiti dalla legge.
4. Altrettanto dicasi in riferimento alle esigenze cautelari. Nella motivazione relativa al periculum in mora, contenuta a pagina 29, espressamente si richiamano i principi espressi sul punto dalle Sezioni Unite della corte (Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01) per affermare la concreta sussistenza del pericolo di dispersione, vuoi per la mancata apprensione di tutta la somma corrispondente al profitto del reato, vuoi per la peculiare natura del denaro, suscettibile di volatilizzazione. Tale motivazione, ove anche in ipotesi non corretta, deve ritenersi comunque sussistente e, di conseguenza, il motivo, in cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione, va dichiarato inammissibile.
5. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
6. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de