Cassation court dismisses appeal due to client's death, ordering demolition order against heirs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the lower court's order dismissing the demolition injunction because the appellant, Mirante Antonio, died after filing the appeal. Although the appellant argued for suspension based on structural stability and property rights, the death of the party in execution proceedings automatically terminates the incident. Consequently, the court ordered the demolition order to be transmitted to the prosecutor for execution against the deceased's heirs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41 d.P.R. 380/2001; Art. 606 c.p.p.; Art. 8 CEDU: The death of the party in execution proceedings causes the automatic dissolution of the incident, rendering the appeal inadmissible, while the underlying administrative demolition order remains enforceable against the heirs.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Mirante Antonio, nato a Borgia in data 8/10/1940 avverso l'ordinanza in data 14/5/2024 del GIP del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo Antonio Bucca; letti le conclusioni trasmesse in data 23/7/2024 dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Marco Dall'Olio, che 'ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e il certificato, trasmesso dall'avv.to Gianfranco Marcello in data 4/9/2024, attestante il decesso di Mirante Antonio a Simeri Crichi in data 28/7/2024.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14/5/2024, il GIP del Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Mirante Antonio volta a ottenere la revoca o la sospensione dell'ingiunzione di demolizione adottato in data 18/11/2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro in esecuzione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza n. 70/2003 del Tribunale di Catanzaro in relazione alle opere abusive oggetto della predetta pronuncia. pag. I 2. Avverso l'ordinanza, Mirante, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
Con il primo, la difesa deduce la violazione dell'art. 41 del d.P.R. 380/2001 lamentando che il GIP non aveva tenuto conto che il Comune di Simeri Crichi aveva dato atto, con missiva del 21/1/2015, che l'ordine di demolizione non poteva essere eseguito senza pregiudicare la stabilità statica del fabbricato. Ad avviso del difensore, quindi, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto "quanto meno di chiedere all'ufficio tecnico ... un approfondimento e/o documentazione". Con il secondo motivo, ha eccepito la violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett.
a) sostenendo che l'opera abusiva doveva ritenersi acquisita al patrimonio del Comune per cui spettava al solo ente territoriale decidere se procedere alla demolizione o destinare il manufatto a un diverso utilizzo. Con il terzo motivo ha denunciato il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 8 della CEDU assumendo che il giudice dell'esecuzione non aveva verificato se l'esecuzione dell'ordine di demolizione potesse arrecare danni gravi e irreversibili all'immobile, costituente l'unica abitazione del ricorrente.
3. Il certificato in atti prova che Mirante Antonio è deceduto il 28/7/2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'intervertto decesso del ricorrente, avvenuto in epoca successiva alla proposizione del ricorso, impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata comportando la dissoluzione del rapporto originato dall'incidente di esecuzione con conseguente caducazione del provvedimento adottato nell'ambito della procedura. L'annullamento dell'ordinanza impugnata, va precisato, non ha incidenza alcuna sull'efficacia sull' ordine di demolizione dell'opera abusiva disposto dal giudice penale che, in quanto avente la natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio, "ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti traslativi intercorsi e dalle vicende successorie verificatesi; esso si trasmette agli eredi del responsabile e ai suoi aventi causa che subentrino nella disponibilità del bene (Sez.3, n. 16141 del 21/02/2023, Rv. 284463 - 01;
Sez.3, n. 18990 del 23/02/2022, Rv. 283135 - 01; Sez. 3, n. 45848 del 01/10/2019, Rv. 277266 - 01; Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, Rv. 265193; Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014, Rv. 259802; Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Rv. 245403)" (Sez. 3, n. 17840 del 20/3/2024, Tascone). Va, pertanto, disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro affinché proceda all'esecuzione dell'ordine di demolizione nei confronti degli eredi o aventi causa del condannato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata per morte del condannato e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per l'ult