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Sentenza — n. 38794/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38794/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38794/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 21/11/2023 il Giudice di pace di Caltagirone ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Ingala Fabrizio e Tamarindo Maria Concetta per essere il reato di cui all'art. 731 cod. pen., loro contestato, abrogato dall'art. 12, comma 3, D.L. 15/09/2023, con ulteriore statuizione che pone "le spese processuali a carico dei querelati come per legge".

Regesto Legislator

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art. 731 cod. pen, art. 535 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38794/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ingala Fabrizio ricorre per cassazione, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, posto che il giudice di merito, nonostante abbia dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 731 cod. pen., e quindi abbia emanato una sentenza di proscioglimento, ha condannato i "querelati" al pagamento delle spese processuali, statuizione illegittima ed incompatibile con una sentenza assolutoria, come dispone l'art. 535, comma 1, cod. proc. pen. Chiede pertanto che la sentenza sia annullata limitatamente al capo relativo alla condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla statuizione riguardante le spese processuali.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali abbandono del procedimento restituzione in pristino spese di esecuzione fine del processo anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 731 cod. pen
Con sentenza del 21/11/2023 il Giudice di pace di Caltagirone ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Ingala Fabrizio e Tamarindo Maria Concetta per essere il reato di cui all'art. 731 cod. pen., loro contestato, abrogato dall'art.
art. 535 cod. proc. pen
Tale statuizione è illegittima, in quanto in violazione dell'art. 535 cod. proc. pen., norma che pone il pagamento delle spese processuali esclusivamente a carico del condannato, ragion per cui in nessun caso l'imputato assolto può essere assoggettato a tale onere.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INGALA FABRIZIO nato a MIRABELLA IMBACCARI il 21/04/1969 avverso la sentenza del 21/11/2023 del GIUDICE DI PACE di CALTAGIRONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lettala requisitoria del Pubblico; Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, limitatamente alla statuizione riguardante le spese processuali Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/11/2023 il Giudice di pace di Caltagirone ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Ingala Fabrizio e Tamarindo Maria Concetta per essere il reato di cui all'art. 731 cod. pen., loro contestato, abrogato dall'art. 12, comma 3, D.L. 15/09/2023, con ulteriore statuizione che pone "le spese processuali a carico dei querelati come per legge".

2. Ingala Fabrizio ricorre per cassazione, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, posto che il giudice di merito, nonostante abbia dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 731 cod. pen., e quindi abbia emanato una sentenza di proscioglimento, ha condannato i "querelati" al pagamento delle spese processuali, statuizione illegittima ed incompatibile con una sentenza assolutoria, come dispone l'art. 535, comma 1, cod. proc. pen. Chiede pertanto che la sentenza sia annullata limitatamente al capo relativo alla condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla statuizione riguardante le spese processuali.

4. Il ricorrente ha depositato memoria scritta con la quale ha ulteriormente articolato il motivo di ricorso, evidenziando che la condanna al pagamento delle spese processuali non può essere posta a carico di un imputato assolto per intervenuta abrogazione della fattispecie penale, ed ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Al ricorrente è contestato il reato di cui all'art. 731 cod. pen., per aver omesso, senza giustificato motivo, di aver impartito l'istruzione scolastica elementare al proprio figlio, iscritto alla classe IV delle elementari, nell'anno 2020- 2021. L'art. 731 cod. pen. è stato espressamente abrogato dall'art. 12, comma 3, del D.L. 15 settembre 2023, n.123, recante "Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione". Pertanto, posto che non è più previsto come reato il fatto contestato al ricorrente, il giudice ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati.

Tuttavia, erroneamente, pur avendo disposto una sentenza di proscioglimento, ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali. Tale statuizione è illegittima, in quanto in violazione dell'art. 535 cod. proc. pen., norma che pone il pagamento delle spese processuali esclusivamente a carico del condannato, ragion per cui in nessun caso l'imputato assolto può essere assoggettato a tale onere. 3.11 ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla statuizione sulle spese processuali, che si elimina, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ( Sez.

U, 30/11/2017, Matrone). PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione sulle spese processuali, statuizione che elimina. Così deciso all'udienza del 17 mag