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Sentenza — n. 38499/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38499/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38499/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio abbreviato, la quale aveva condannato Njie Abdoulie e Alessandro Mariani alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 111 Cost; Sentenza — n. 38499/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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diritto di essere sentito esclusione del dibattimento pubblico udienza dibattimentale diritto a un difensore decisione di non sollevare obiezioni mancata contestazione dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 111 Cost
Nel caso di specie, si è, pertanto, determinata una violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Abdoulie Njie, nato in Gambia il 01/01/1986 Mariani Alessandro, nato a Roma il 06/02/1981 avverso la sentenza del 13/03/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio abbreviato, la quale aveva condannato Njie Abdoulie e Alessandro Mariani alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, per il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione che denuncia, con un unico motivo comune ad entrambi, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per essersi l'udienza di discussione svolta in modalità cartolare, nonostante la richiesta dei difensori di trattazione orale.

3. I ricorsi sono fondati.

4. Invero, dagli atti processuali, a cui la Corte può accedere stante la natura processuale della questione dedotta, risulta che: - all'udienza del 14 dicembre 2022, l'avv. Roberto Fraticelli, difensore di Njie Abdoulie, esibì le richieste di trattazione orale tempestivamente inviate, sicché la Corte d'appello - che, per quell'udienza, aveva disposto la trattazione del processo con rito cartolare - diede atto, come risulta dal verbale, che "si procederà con rito orale", rinviando per la discussione all'udienza del 13 marzo 2023, ore 11; - all'udienza del 13 marzo 2023, il processo fu chiamato alle ore 9.47, come risulta dal verbale, e venne trattato con rito cartolare; alle ore 12, il verbale fu riaperto, dando atto che "alle ore 11 erano presenti i difensori delle parti, i quali rappresentano che il processo è stato erroneamente trattato come cartolare, mentre vi era pregressa istanza di trattazione orale e, che, peraltro non era fissato per le ore 9 ma per le ore 11".

5. Orbene, sulla scorta degli elementi di cui si è dato conto, appare pienamente sussistente la censurata nullità, posto che, come affermato da questa Corte di legittimità, in tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, T., Rv. 283706; Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021 Giaconi, Rv. 282172). Nel caso di specie, si è, pertanto, determinata una violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU, e, conseguentemente, una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen., verificatasi nel corso del giudizio, che è stata tempestivamente dedotta.

6. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma perché proceda alla trattazione dell'appello con rito orale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di ap