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Ordinanza — n. 37950/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to opposition regarding execution of preventive seizure due to lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37950/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the cassation appeal by converting it into an opposition proceeding. The appellant argued that the lower court's refusal to authorize the use of seized business assets lacked absolute motivation, but the court held such issues fall under execution incidents. Consequently, the appeal was treated as an opposition under Article 667 of the Criminal Procedure Code, and the case was transmitted back to the investigating judge.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4; Art. 676 cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5 cod. proc. pen.: Appeals regarding the execution of preventive seizure measures are not admissible in cassation and must be qualified as oppositions, with the case transmitted to the investigating judge.

Parole chiave

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preventive seizure execution cassation appeal conversion lack of motivation incident of execution criminal procedure code attività lucrativa non autorizzata infrazione commessa nell'azienda lavoro del detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
pen., come anticipato, la qualificazione dell'impugnazione come opposizione ex art. 667, comma 4, cod.
Art. 676 cod. proc. pen.
Del resto, il ricorrente aveva correttamente proposto l'incidente di esecuzione con cui chiedeva la facoltà d'uso dei mezzi sequestrati, per cui opera il disposto di cui all'art. 676 e 667 comma 4 cod.proc.pen.
Art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Pertanto, in applicazione dei suddetti principi di diritto, pienamente condivisibili, deve disporsi, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.
Art. 452 quaterdecies cod.pen.
Impagliazzo Giuseppe, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 24/04/2024, con la quale rigettava l'istanza di autorizzazione all'uso dei mezzi aziendali, oggetto di sequestro preventivo in relazione all'imputazione di cui all'art. 452 quaterdecies cod.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 8283 del 24/11/2020, Sforza
Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015
280604 - 01; Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, Rv.
Sez. 1, n. 18223 del 09/03/2007
Peraltro, per il principio di conversione dell'impugnazione, che è applicabile anche in caso di opposizione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 1, n. 18223 del 09/03/2007, Rv.
Sez. 3, n. 2296 del 06/12/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Impagliazzo Giuseppe, nato a Ischia il 01/03/1967 avverso l'ordinanza del 24/04/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in opposizione; udito l'avv. Morgera che non si oppone.

RITENUTO IN FATTO

1. Impagliazzo Giuseppe, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 24/04/2024, con la quale rigettava l'istanza di autorizzazione all'uso dei mezzi aziendali, oggetto di sequestro preventivo in relazione all'imputazione di cui all'art. 452 quaterdecies cod.pen. Premette il ricorrente di impugnare non il provvedimento cautelare, bensì il provvedimento di rigetto dell'istanza inerente le modalità esecutive dello stesso (facoltà d'uso dei mezzi sequestrati), con le forme dell'incidente di esecuzione, per difetto assoluto di motivazione, essendo il provvedimento di rigetto impugnato privo delle ragioni giustificatrici della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. L'impugnazione deve essere qualificata come opposizione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 8283 del 24/11/2020, Sforza, Rv. 280604 - 01; Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, Rv. 265103). Del resto, il ricorrente aveva correttamente proposto l'incidente di esecuzione con cui chiedeva la facoltà d'uso dei mezzi sequestrati, per cui opera il disposto di cui all'art. 676 e 667 comma 4 cod.proc.pen.

Peraltro, per il principio di conversione dell'impugnazione, che è applicabile anche in caso di opposizione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 1, n. 18223 del 09/03/2007, Rv. 237362), l'impugnazione proposta va qualificata quale opposizione. Infatti, nel caso ora in esame, l'istanza rigettata con il provvedimento del 24 aprile 2024 attiene specificamente alla gestione del bene sequestrato di cui si chiede l'utilizzo e, quindi, non attiene all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare.

Pertanto, in applicazione dei suddetti principi di diritto, pienamente condivisibili, deve disporsi, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come anticipato, la qualificazione dell'impugnazione come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, per la relativa fase, dovendosi, peraltro, rammentare, che la facoltà d'uso di beni sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca è incompatibile con lo scopo della misura cautelare che è quello di sottrarre fisicamente la disponibilità del bene al destinatario della stessa (Sez. 3, n. 2296 del 06/12/2019, Rv. 278020 - 01).

P. Q. M. Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli. Così deciso in