Italian Court dismisses appeal against preventive seizure review, citing procedural law and lack of statutory basis for late act transmission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the defendant inadmissible and ordered the payment of court costs. The defendant argued that the Public Prosecutor failed to transmit a video CD-ROM and provided insufficient reasoning, claiming this violated specific procedural articles regarding act transmission and time limits. The court rejected these claims by clarifying that the review procedure does not automatically require the transmission of all evidence under the cited articles and that the strict five-day deadline for act transmission does not apply to preventive seizure reviews.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 324 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 309 comma 5 cod. proc. pen.: In proceedings for the review of preventive seizure measures, the public prosecutor is obligated to transmit only the acts supporting the challenged measure, and the strict five-day deadline for act transmission does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
6 OTT. 2E24 SENTENZA sul ricorso proposto da Abbate Gennaro, nato a Napoli il 07/07/1975 I Lfman avverso l'ordinanza del 12/04/2024 del Tribunale di Santa Maria Capu; -tere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 aprile 2024, il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere respingeva il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 324 cod.proc.pen., da Abbate Gennaro e per l'effetto confermava l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord di convalida del decreto di sequestro preventivo e di emissione del sequestro preventivo ex art. 321 comma 3 bis cod.proc.pen. dell'automezzo tg. BS498 RN, di proprietà dell'indagato nell'ambito di indagini svolte in relazione al reato di cui all'art. 256 d.lgs n. 152 del 2006.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, l'indagato e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. A 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., in ordine all'inosservanza di cui all'art. 309 comma 5 cod.proc.pen. in relazione alla mancata trasmissione del CD ROM contenente le riprese video dei fatti. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett.
e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di motivazione sulla eccezione formulata all'udienza di perdita di efficacia della misura cautelare reato per mancata trasmissione degli atti.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. - Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito esposte. Va, in primo luogo, chiarito che, in materia di riesame avverso ai provvedimenti cautelari reali, l'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere al tribunale cautelare "gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto di riesame", ai sensi dell'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., norma che non contiene alcun rinvio all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., che, con riferimento al riesame delle misure coercitive, prescrive, invece, la trasmissione, oltre che degli atti presentati a norma dell'art. 291 cod.proc.pen., anche di tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.
In assenza di un siffatto rinvio normativo, va, dunque, ribadito che in tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, il pubblico ministero ha l'obbligo di trasmettere i soli atti posti a sostegno del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 53160 del 11/11/2016, Trani Rv. 269497; Sez. 6, n. 13937 del 09/03/2022 Rv. 283141 - 01). Già per queste ragioni risulta manifestamente infondata la censura che deduce l'inosservanza dell'art. 309 comma 5 cod.proc.pen. che non è richiamata dall'art. 324 comma 3, cod.proc.pen. In ogni caso va rilevato che il ricorrente non lamenta la mancanza di trasmissione degli atti rilevanti su cui si fonda il provvedimento del sequestro, ma la mancata trasmissione del supporto informatico che è richiamato nella C.N.R. che, come lo stesso ricorrente dice, è stata trasmessa al Tribunale del riesame e su cui si fonda il provvedimento cautelare, come si desume chiaramente dalla lettura del provvedimento che contiene un preciso riepilogo dell'attività di p.g. compendiata "negli atti del procedimento" (cfr. pag.
2) trasmessi al Tribunale.
5. In secondo luogo, va rammentato che le Sezioni Unite hanno, riaffermato il principio secondo il quale, nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. 21<i pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in I caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581;
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239698 - 01; S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto), sicché unico termine che rileva è quello perentorio, di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l'acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, cit., Rv. 255582). Successivamente le Sezioni Unite hanno ribadito che, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni - introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 - relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace (Sez.
U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266790). Da cui la conferma dei principi già enunciati dalle S.U. Cavalli secondo il quale, in materia di riesame avverso provvedimenti applicativi di una misura cautelare reale, non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., in relazione al riesame avverso provvedimenti applicativi di una misura cautelare personale, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria.
Anche il secondo motivo risulta, pertanto, manifestamente infondato.
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s