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Ordinanza — n. 37647/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37647/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37647/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA IVANOVA TETYANA nato il 25/11/1962 avverso l'ordinanza del 29/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del PG, FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; letta la memoria del difensore di fiducia di IVANOVA TETYANA, AVV. SILVIA ROSSI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.RITENUTO IN FATTO E

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37647/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Articolando due motivi chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.Con memoria del 18 maggio 2024, il difensore di Ivanova Tetyana ha diffusamente argomentato sulle ragioni della infondatezza del ricorso del Pubblico ministero chiedendone il rigetto. 3.Ivanova Tetyana era stata rinviata a giudizio per rispondere, tra gli altri, del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 attribuitole quale legale rappresentante della società A.M. Costruzioni Navali s.r.l. ai danni della quale era stata sequestrata, a fini di confisca diretta, la somma sopra indicata giacente sui conti correnti della società siccome ritenuta profitto del reato.

Parole chiave

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restituzione delle prestazioni sequestro di conti bancari compensazione nel fallimento procedura di liquidazione dei conti appropriazione indebita di fondi azione di risarcimento danni da sequestro
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA IVANOVA TETYANA nato il 25/11/1962 avverso l'ordinanza del 29/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del PG, FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; letta la memoria del difensore di fiducia di IVANOVA TETYANA, AVV. SILVIA ROSSI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 29 dicembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale che, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ha disposto la restituzione, in favore della società A.M. Costruzioni Navali s.r.I., della somma di euro 111.948,28 sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca nell'ambito del procedimento a carico, tra gli altri, della sua legale rappresentante, Ivanova Tetyana, nonché di Roberto Viani e Massimo Pisano per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, definito con sentenza del 9 maggio 2023 del Giudice per l'udienza preliminare che, per quanto qui rileva, ha assolto la Ivanova e ha condannato gli altri due imputati per il concorso nel medesimo reato.

Articolando due motivi chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.Con memoria del 18 maggio 2024, il difensore di Ivanova Tetyana ha diffusamente argomentato sulle ragioni della infondatezza del ricorso del Pubblico ministero chiedendone il rigetto. 3.Ivanova Tetyana era stata rinviata a giudizio per rispondere, tra gli altri, del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 attribuitole quale legale rappresentante della società A.M. Costruzioni Navali s.r.l. ai danni della quale era stata sequestrata, a fini di confisca diretta, la somma sopra indicata giacente sui conti correnti della società siccome ritenuta profitto del reato.

Del medesimo reato rispondono anche Roberto Viani e Massimo Pisano in quanto ritenuti amministratori di fatto della medesima società e condannati a tal titolo con la sentenza sopra indicata da essi gravata da appello. 4.Tanto premesso, il ricorso deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al giudice dell'esecuzione per la sua definizione. 5.11 giudice dell'esecuzione è infatti competente a decidere in ordine alla restituzione delle cose sequestrate ai sensi dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., con le forme stabilite dalgu-~ art. 667, comma 4.

In questi casi il contraddittorio, pur successivo ed eventuale, è comunque garantito ed affidato all'iniziativa della parte che intenda rimettere in discussione la decisione già presa. Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione osta alla immediata ricorribilità per cassazione del provvedimento del giudice, anche se, come nel caso di specie, irritualmente adottato con le forme dell'udienza camerale partecipata, sicché il ricorso anziché essere dichiarato inammissibile, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso al giudice dell'esecuzione (così da ultimo, quale espressione di un principio assolutamente consolidato, Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, Quarto, Rv. 285720 - 01;

Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, Cedric, Rv. 284403 - 01; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Rv. 271460 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, Rv. 263437 - 01; Sez. 5, n. 503 dell'11/11/2014, Rv. 262166 - 01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Rv. 259454 - 01; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Rv. 258079 - 01; in senso analogo, Sez. 1, n. 17331 del 30/03/2006, Poggiolini, Rv. 234258, e, prima ancora, Sez. 3, n. 1182 del 07/04/1995, Cancello, Rv. 202599). Ne consegue che il ricorso deve essere qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale della Spezia.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ordina la trasmissione degli atti al Tribunale della Spezia. Così decis