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Sentenza — n. 37253/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37253/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37253/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 14 marzo 2024, la Corte di appello di ari dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Salvatore Mastro onato avverso la sentenza del 20 giugno 2023, con cui il Tribunale di Foggia av e va condannato l'imputato alla pena di 5.000 euro di ammenda, in quanto ritenut colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 256 del 2006.

Regesto Legislator

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art. 610 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37253/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza della Corte di appello pugliese, Mastro onato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando u unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione dell'art. 568, comma 5, c d. proc. pen., osservando che, essendo la sentenza di primo grado inappellabile, 'impugnazione proposta, al di là del suo nomen iuris, doveva essere qualificata c me ricorso per cassazione ed essere trasmessa a questa Corte quale giudice com etente. 2.1. Con memoria trasmessa il 31 luglio 2024, l'avvocato Gi seppe Casale, difensore di fiducia dell'imputato, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

Parole chiave

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conversione della multa motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative istanza di revisione penale pagamento dell'ammenda oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mastrodonato Salvatore, nato a San Severo il 19-09-1994, avverso l'ordinanza del 14-03-2024 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostitu o Procuratore generale dott.ssa Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, previa riqualificazione dell'appell in ricorso per cassazione; letta la memoria trasmessa dall'avvocato Giuseppe Casale, difen ore di fiducia dell'imputato, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 marzo 2024, la Corte di appello di ari dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Salvatore Mastro onato avverso la sentenza del 20 giugno 2023, con cui il Tribunale di Foggia av e va condannato l'imputato alla pena di 5.000 euro di ammenda, in quanto ritenut colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 256 del 2006.

2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello pugliese, Mastro onato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando u unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione dell'art. 568, comma 5, c d. proc. pen., osservando che, essendo la sentenza di primo grado inappellabile, 'impugnazione proposta, al di là del suo nomen iuris, doveva essere qualificata c me ricorso per cassazione ed essere trasmessa a questa Corte quale giudice com etente. 2.1. Con memoria trasmessa il 31 luglio 2024, l'avvocato Gi seppe Casale, difensore di fiducia dell'imputato, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Occorre premettere che la sentenza emessa dal TribL nale, essendo consistita nella condanna alla pena dell'ammenda, non era appell bile (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.) ma era ricorribile per cassazione, ai sen i dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen.; tuttavia, la Corte d'appello, invec di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione e l'esecuzione della pronuncia del giudice di primo grado, avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Corte di cassazione, in applicazione della regula iuris fissata dall'art. 568, comma 5, c d. proc. pen., secondo cui "l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dall qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competen e".

2. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e, qualificata l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale co e ricorso per cassazione, si fissa l'udienza pubblica del 13 novembre 2024 per la trattazione, dovendosi in tal senso richiamare la condivisa affermazione di qu sta Corte (cfr. Sez. 3, n. 1315 del 20/04/2016, dep. 2017, Rv. 269356), secondo ui, nel caso di annullamento senza rinvio, disposto nell'ambito di rito camerale "no partecipato", di un'ordinanza della Corte di appello che erroneamente abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso una sentenza di con anna alla sola pena dell'ammenda, la successiva fase del giudizio di legittimi à, avente ad oggetto la decisione di primo grado, una volta qualificato l'appell come ricorso per cassazione, richiede necessariamente la fissazione di udienza p bblica, poiché, in tal caso, il diritto al contraddittorio prevale sul principio di economia processuale, salvo che non sussistano i presupposti, non ravvisallAli nel caso di specie, per procedere ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, qualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, fissa l'udienza pubblica del 13 novembr 2024 per la trattazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti d