Cassation court dismisses prosecutor's appeal against revocation of preventive seizure due to lack of legal grounds and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed the Tribunal of Frosinone's order revoking a preventive seizure on an industrial facility. The prosecutor argued that subjective and corporate continuity existed between the original managers and the new owner, Third s.r.l., and that the risk of continued illegal activity was current. The court dismissed the appeal because the prosecutor failed to prove the continuity of the enterprise and because the appeal raised procedural defects regarding the assessment of periculum in mora that were not properly deducible under the relevant criminal procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The cassation appeal against an order revoking preventive seizure is admissible only for violation of law, encompassing errors in judgment or reasoning, but not for manifest illogicality of motivation unless specifically raised under the autonomous provision of Art. 606 lett. E c.p.p.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, nel procedimento penale a carico di: Isola Fernando, nato a Roccasecca il 27-03-1964, Plocco Giovanni, nato a Frosinone il 10-05-1976, avverso l'ordinanza del 23-02-2024 del Tribunale di Frosinone; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato Alessandro Caldaroni, difensore degli indagati, il quale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 23 febbraio 2024, con cui il Tribunale del Riesame di Frosinone ha revocato il decreto di sequestro preventivo emesso il 25 gennaio 2024 dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone, avente ad oggetto lo stabilimento industriale nella disponibilità della Osim s.r.1., società amministrata da Fernando Isola e Giovanni Plocco, indagati dei reati di cui agli art. 137, comma 9 (capo 1), 256, comma 2 (capo 2) e 279, comma 1 (capo 3), del d. Igs. n. 152 del 2006, essendo contestata la violazione della normativa ambientale concernente l'accumulo di rifiuti sul piazzale della società, con conseguente dilavamento delle acque meteoriche, la gestione incontrollata di rifiuti sotto alcune tettoie site nel piazzale, nonché le immissioni in atmosfera da parte di alcuni macchinari senza autorizzazione. Il Tribunale del Riesame disponeva dunque la restituzione del capannone industriale al Fallimento Fratelli Plocco Officine Serramenti infissi metallici s.p.a.
2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale sono state dedotte l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione rispetto al giudizio sul periculum in mora, evidenziandosi che, a differenza di quanto erroneamente sostenuto dal Tribunale, nel caso di specie sussiste la continuità soggettiva e imprenditoriale tra il precedente gestore e la nuova proprietaria dell'impianto. Come si rileva dalla nota trasmessa dal Nipaaf del 28 febbraio 2024, la società aggiudicataria Third s.r.l. risulta proprietaria per il 95% delle quote della Osim s.r.l. e la proprietà della Third s.r.l. risulta per il 50% della quote in capo all'indagato Giovanni Plocco, a ciò aggiungendosi che, in adempimento dell'invito del Tribunale di vigilare sul rispetto delle prescrizioni impartite, i C.C. del Nipaaf hanno accertato che il pericolo di prosecuzione delle attività illecite era già divenuto attuale, atteso che al momento del sopralluogo eseguito il 5 marzo 2024 presso lo stabilimento, erano presenti operai della Osim intenti a lavorare che, colti di sorpresa, hanno immediatamente interrotto le loro attività; inoltre alcuni macchinari erano ancora accessi e negli uffici era presente Giovanni Plocco.
Di qui l'erroneità del giudizio sul venir meno del periculum in mora, non essendovi alcuna alterità soggettiva tra gli indagati e titolari della nuova aggiudicataria.
3. Con memoria trasmessa il 29 giugno 2024, l'avvocato Alessandro Caldaroni, difensore degli indagati, ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato, osservando che, nel caso di specie, il nesso tra la cosa e il reato, come ben evidenziato dal Tribunale del Riesame, si è interrotto già con l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro preventivo, che ha disposto l'interdizione di ogni 2 r,z attività industriale dell'intero impianto, interrompendo appunto la connessione tra la cosa (impianto industriale) e il reato (mancanza delle autorizzazioni). A ciò si aggiunge che l'azienda destinataria del sequestro ha nel frattempo subito una radicale trasformazione, in ragione del fatto che entrambi gli indagati non hanno alcun ruolo gestionale nell'ambito della società aggiudicataria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. In via preliminare, occorre premettere che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame, senza mettere in discussione la sussistenza del fumus commisi delicti, ha tuttavia ritenuto, in conformità con quanto espresso dal P.M. di udienza, che non fosse più ravvisabile il periculum in mora, in quanto il complesso industriale in esame è stato aggiudicato in sede di vendita fallimentare per essere destinato a pervenire nella disponibilità di società estranea a quella gestita dagli indagati, essendo questa nuova società (la Third s.r.I.) tenuta evidentemente a dover eseguire la bonifica del sito già ordinata dall'Autorità amministrativa e a dovere farsi carico di conseguire le autorizzazioni necessarie, nel caso in cui intenda impiegare nel sito i macchinari da cui provengono le immissioni.
In tal senso, il Tribunale del Riesame, nell'escludere un ruolo degli indagati nella nuova compagine, ha ribadito che compete alla P.G. il compito di vigilare sul rispetto delle prescrizioni già impartite o che saranno impartite alla nuova proprietà, ciò al fine di pervenire a una soluzione favorevole dei problemi ambientali che avevano portato al sequestro del complesso industriale.
2. Ciò posto, il Procuratore ricorrente contesta l'affermazione dell'ordinanza impugnata circa l'asserita estraneità degli indagati alla società aggiudicataria, sollecitando in tal senso, a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di irrazionalità, valutazioni di fatto che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, dovendosi peraltro considerare al riguardo che, nel sostenere il pieno coinvolgimento nella nuova compagine dell'indagato Giovanni Plocco, il P.M. ha richiamato la nota del Nipaaf del 28 febbraio 2024 e il sopralluogo eseguito dai C.C. presso lo stabilimento il 5 marzo 2024, ossia attività che si collocano in un'epoca successiva rispetto alla decisione impugnata, resa il 23 febbraio 2024. Né può sottacersi, e il rilievo è di per sé assorbente, che nell'odierna impugnazione risultano eccepite, sia nella intestazione del motivo (pag.
3) che nella sua illustrazione (pag.
5) la manifesta illogicità e l'incoerenza/illogicità della motivazione, vizi questi non deducibili in questa sede, avendo questa Corte più volte chiarito (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656) che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso del P.M. deve essere ritenuto pertant