Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to file within the 15-day statutory deadline. The court ruled the appeal time-barred and ordered the appellant to pay court costs. The decision emphasizes strict adherence to procedural time limits in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed approximately two months after the statutory deadline expired. The appellant challenged a validation order confirming a curfew imposed by the police, arguing contradictions in the reasoning and insufficient evidence of his involvement in the incident. The court rejected these substantive arguments, ruling that the delay in filing the appeal rendered the examination of the merits unnecessary and the entire request untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation must be filed within fifteen days of notification; failure to comply renders the appeal inadmissible regardless of the merits of the arguments presented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Parato Annibale Lucio, nato il 6/11/1985 a Taranto avverso l'ordinanza n. 1/2024 del 22/01/2024 del G.I.P. di Taranto, e notificata al prevenuto il 24/01/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 gennaio 2024, alle 09:45, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto ha convalidato i provvedimenti emessi in data 19 gennaio 2024 dal questore della provincia di Taranto nei confronti di Parato Annibale Lucio, Pezzarossa Massimo e Erario Cristiano, nella parte in cui si è disposto che i soggetti sopraindicati compaiano personalmente innanzi alla questura di Taranto 10 minuti dopo il calcio d'inizio e 10 minuti dopo l'inizio del secondo tempo delle manifestazioni sportive nei giorni in cui la squadra di calcio del Taranto disputerà in casa o fuori casa incontri di calcio ufficiali, limitando la durata in anni 5 per il Pezzarossa ed in anni 7 per l'Erario e il Parato.
Il provvedimento così redatto è stato notificato ai sottoposti e, in particolare a Parato Annibale Lucio, il 24 gennaio 2024, alle 11:05, a mani proprie. 1.1. Con provvedimento del 22 marzo 2024 il medesimo giudice ha disposto correzione errore materiale nel senso che dove era scritto "questura di Taranto" dovesse intendersi "commissariato di PS di Manduria" e dove era scritto "squadra di calcio del Taranto" dovesse intendersi "squadra di calcio del Manduria".
2. Avverso l'ordinanza di convalida, con atto del 20 marzo 2024, depositato il successivo 21 marzo 2024, ha proposto ricorso per Cassazione ex art. 6, comma 4, I. 401/89 Parato Annibale Lucio, per il tramite del proprio difensore di fiducia, affidando il ricorso a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui l'ordinanza impugnata, nel convalidare il provvedimento di D.A.spo dispone, a carico del sottoposto, delle prescrizioni nuove e diverse (anche rispetto al luogo e squadra interessata alla competizione sportiva interdetta) rispetto a quelle per le quali il Questore di Taranto aveva avanzato istanza di convalida.
Richiamata la parte dispositiva del provvedimenti emessi dal Questore, e di quello emesso nei confronti dell'odierno ricorrente in particolare, osserva la difesa che il Giudice per le indagini preliminari ha poi, con motivazione manifestamente illogica, convalidato i suddetti provvedimenti nella parte in cui dispongono la presentazione presso la Questura di Taranto, nei giorni in cui la squadra di calcio del Taranto è impegnata in competizioni ufficiali. Con ciò, da un lato, non convalidando le prescrizioni per le quali era stato investito del potere decisionale, dall'altro imponendo nuovi obblighi a carico del preposto. 2.2.
Con il secondo motivo deduce carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza nella parte in cui il G.I.P. ritiene di convalidare il provvedimento di D.A.spo in assenza di argomenti specifici atti ad ascrivere in capo al ricorrente i comportamenti contestati, semplicemente aderendo all'iter logico motivazionale seguito dal Questore. Ritiene la difesa la motivazione viziata nella parte relativa alla ascrivibilità dei comportamenti al ricorrente; osserva, nella specie, che non è tal fine sufficiente l'unico elemento costituito dal frammento di un video in cui si vede il Parato giungere, alle ore 13,13, a bordo di un'Alfa 75 nera, targata TA471594, presso la stazione Eni di Manduria, per poi ripartire alle successive 13,36, e dagli altri frames -delle 13,41, 13,47, 13,48- rispetto ai quali non è dato cogliere la continuità del percorso seguito dall'autovettura, né la certezza che si trattasse della medesima auto, né l'identità degli occupanti e del soggetto o dei soggetti nella cui disponibilità la stessa fosse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Prima di ogni altra considerazione deve infatti rilevarsi come l'ordinanza di convalida del 22 gennaio 2024, adottata alle 09:45, è stata notificata ai sottoposti e, in particolare a Parato Annibale Lucio, il 24 gennaio 2024, alle 11:05, a mani proprie. Il ricorso è stato proposto con atto del 20 marzo 2024, depositato il successivo 21 marzo 2024, dunque ben oltre il termine fissato dall'art. 585 cod.proc.pen. di giorni 15. Nessuna rilevanza può spiegare il successivo provvedimento del giudice per le indagini preliminari del 22 marzo 2024, innanzi tutto perché successivo alla stessa proposizione del ricorso che ne occupa; comunque, perché trattasi di mera correzione di errore materiale, dovuto con evidenza ad un refuso, che avrebbe potuto, al più, medio -tempore, incidere sulle modalità esecutive dell'obbligo di presentazione -quanto all'ufficio di P.S. individuato-, ma non certamente sulle condizioni per l'applicazione della misura.
2. Quanto appena dedotto rende ultroneo l'esame dei motivi dedotti nel ricorso.
3. Ne consegue l'onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, nè vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 32954 del 23/05/2014, Mozzato, Rv. 261661 - 01). Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone perciò che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos