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Sentenza — n. 36481/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal sentence reducing drug penalty due to insufficient evidence of passenger's criminal responsibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36481/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal sentence that had reduced Antonio Cursaro's drug-related penalty. The lower court relied on the passenger's nervous demeanor and prior record to establish guilt, despite the driver possessing the drugs and delivering them to police. The court ruled this reasoning was merely conjectural because it failed to prove a causal link between the passenger's behavior and the crime.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; A passenger cannot be held criminally liable for drugs possessed by the driver merely based on nervous behavior or prior record without proof of active participation or causal contribution.

Parole chiave

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drug possession liability passenger criminal responsibility insufficient evidence standard conjectural reasoning causal link requirement drug trafficking law criminal negligence assessment imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
del Tribunale di Locri, ha ridotto la pena nei confronti di Antonio Cursaro, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e riconosciute le generiche equivalenti alla recidiva.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu
Sulla base della motivazione resa non vi sono elementi per ritenere la sicura responsabilità del ricorrente (si veda in termini, Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso di Cursaro Antonio, nato a Locri il 14/12/1987, liti avverso la sentenza in data 25/05/2023 della Corte di appello di Reggio C' abria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 25 maggio 2023 la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza in data 24 novembre 2022 del G.u.p. del Tribunale di Locri, ha ridotto la pena nei confronti di Antonio Cursaro, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e riconosciute le generiche equivalenti alla recidiva.

2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di un solo motivo per violazione di legge, perché era stato condannato solo perché passeggero dell'auto di Giovanni lussi, che deteneva, a sua insaputa, 92,4 grammi di marijuana. La responsabilità gli era stata attribuita esclusivamente sulla base della dichiarazione degli operanti che l'avevano descritto nervoso. Il fascicolo originariamente assegnato alla Settima Sezione Penale è stato rimesso alla Terza Sezione Penale non essendo manifestamente infondato il motivo sulla responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. La motivazione della Corte di appello che ha confermato la responsabilità dell'imputato, che era seduto al lato passeggero, sulla base dell'atteggiamento nervoso al momento del fermo e sulla base del precedente specifico di recente commissione. Ritiene il Collegio che la motivazione sia congetturale perché ha valorizzato una circostanza, l'atteggiamento nervoso, di ambigua lettura, perché inerente allo stato soggettivo dell'imputato e alla non prevedibilità delle reazioni individuali rispetto a situazioni particolari, nonché il precedente, che non può essere interpretato in modo causalmente sinergico rispetto al reato oggetto del presente procedimento.

Sta di fatto che ì Giudici di merito hanno accertato che l'auto era condotta da Giovanni lussi che ne era anche il comproprietario e che era stato lo lussi a prelevare da sotto il sedile del passeggero il sacchetto di plastica con la marijuana per consegnarlo spontaneamente alla polizia giudiziaria. Sulla base della motivazione resa non vi sono elementi per ritenere la sicura responsabilità del ricorrente (si veda in termini, Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649 - 01, che ha ritenuto il passeggero connivente non punibile avendo mantenuto un comportamento passivo, privo di qualsivoglia efficacia causale).

E' necessario infatti accertare in modo rigoroso se Cursaro possa essere considerato responsabile dello stupefacente del coimputato, considerato che questi era anche il proprietario del veicolo nonché il guidatore al momento del controllo. S'impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Cursaro Antonio con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria Così deciso, il 19 giugno 2024 Il Consigliere