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Sentenza — n. 36114/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36114/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36114/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso di Nappi Giovanni Paolo, nato a Liveri il 10/10/1945, avverso l'ordinanza in data 15/03/2024 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 36114/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con ordinanza in data 15 marzo 2024 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Noia il 13 febbraio 2024 nei confronti di Giovanni Paolo Nappi, indagato, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Domenico Nappi S.r.l. per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.

Parole chiave

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bene sequestrato occultamento di beni distrazione di valori patrimoniali sostanza aziendale garanzia fiscale confisca dei beni
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Nappi Giovanni Paolo, nato a Liveri il 10/10/1945, avverso l'ordinanza in data 15/03/2024 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 15 marzo 2024 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Noia il 13 febbraio 2024 nei confronti di Giovanni Paolo Nappi, indagato, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Domenico Nappi S.r.l. per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge in ordine al periculum in mora. Osserva conclusivamente che i beni oggetto di sequestro erano stati acquistati in epoca assai risalente e lontana dai fatti contestati e non erano mai stati oggetto di atti dispositivi. Già nel 2019 la società era stata sottoposta a verifica fiscale e, nonostante ciò, non erano stati compiuti atti distrattivi. t

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato perché la motivazione sul periculum in mora consiste in una formula di stile ancorata alla negativa personalità dell'indagato, per aver fatto ricorso al meccanismo fraudolento per plurime annualità, e al rilevante importo dell'IVA evasa, pari a 7.800.141,26 euro. Utilizza quindi gli stessi parametri indicati nel capo d'incolpazione provvisorio senza verificare la ricorrenza di specifici indici di dispersione del patrimonio. Per giunta, nel caso in esame, il ricorrente ha dimostrato di non aver mai compiuto atti dispositivi o distrattivi di beni nonostante sia attenzionato dalla Guardia di finanza dal 2019. Risulta pertanto omessa la risposta su questo specifico e decisivo punto dell'istanza di riesame e si rende necessario l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso, il 2 luglio 2024