Sentenza — n. 35987/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi di Burzio Giovanni, nato a Santena il 28/07/1967 Siccardi Anna Maria, nata a Torino il 16/07/1968 Nader Sabbaghian , nato in Iran il 19/09/1969 Daniele Alberti, nato a Cesena il 24/07/1978, Rivetti Alessandro Federico, nato a Torino il 11/11/1981 avverso l'ordinanza in data 20/06/2023 del Tribunale di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi per rinuncia
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 cod. pen; Sentenza — n. 35987/2024 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia da parte dei ricorrenti, con atti provenienti dai rispettivi difensori muniti di procura speciale, prima dell'udienza di discussione. Considerato che la rinuncia è stata giustificata dalla sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla revoca della misura cautelare, i ricorrenti non vanno condannati né al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi di Burzio Giovanni, nato a Santena il 28/07/1967 Siccardi Anna Maria, nata a Torino il 16/07/1968 Nader Sabbaghian , nato in Iran il 19/09/1969 Daniele Alberti, nato a Cesena il 24/07/1978, Rivetti Alessandro Federico, nato a Torino il 11/11/1981 avverso l'ordinanza in data 20/06/2023 del Tribunale di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi per rinuncia
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 20 giugno 2023 il Tribunale del riesame di Torino ha confermato il sequestro preventivo ai fini di confisca disposto in data 16 febbraio 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Torino nei confronti dei ricorrenti fino alla concorrenza di 31 milioni di euro, in solido e in attesa dell'accertamento dei profitti individuali, per i reati degli art. 416 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Secondo l'ipotesi accusatoria validata dal G.i.p. la società che stava dietro il sito web "Bakecaincontri" e che consentiva i pagamenti in favore degli inserzionisti (spesso escort) che erogavano beni e servizi, era una società di diritto portoghese, Neottolemo Lda, che però dissimulava una società italiana. Gli inquirenti avevano quindi verificato una imponente evasione fiscale per gli anni dal 2014 al 2018.
2. Tutti i ricorrenti hanno presentato atti di rinuncia ai corposi ricorsi presentati perché è stata revocata la misura cautelare reale nei loro confronti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono inammissibili, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia da parte dei ricorrenti, con atti provenienti dai rispettivi difensori muniti di procura speciale, prima dell'udienza di discussione. Considerato che la rinuncia è stata giustificata dalla sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla revoca della misura cautelare, i ricorrenti non vanno condannati né al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez.
U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168, Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166, Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168- 01; Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244-01, in motivazione, pag. 29, e più recentemente, Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01 e Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549- 01). P. Q . M . Dichiara inammissibili i ricorsi Così deciso, il 21 febbraio 2024 Il Consigliere este