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Sentenza — n. 35528/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35528/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35528/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PALUMBO Silvia, nata a Mugnano di Napoli (Na) il 17 dicembre 1991 i avverso la ordinanza n. 1428/23 RGSIGE della Corte di appello di Napoli del 21 novembre 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Maria Francesca LOY, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.41,

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35528/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Conforme ai principi è, pertanto, la decisione assunta dalla Corte di appello che, adita quale giudice della esecuzione, ha rilevato che non era emerso alcun fattore che avrebbe potuto permettere di modificare, nella sede appunto esecutiva, la ormai definitiva statuizione di confisca disposta nei contraddittorio fra le parli (nel senso della necessità della prospettazione di un fatto nuovo sopravvenuto ai fini della "rottura" del giudicato: Corte di cassazione, Sezione I penale, 20 febbraio 2015, n. 7877, rv 262596). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e la ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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quota pignorabile restituzione della proprietà spossessamento conseguente al fallimento azione di rivendicazione procedura di rivendicazione nel pignoramento azione di divisione dell'eredità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e la ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PALUMBO Silvia, nata a Mugnano di Napoli (Na) il 17 dicembre 1991 i avverso la ordinanza n. 1428/23 RGSIGE della Corte di appello di Napoli del 21 novembre 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Maria Francesca LOY, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.41,

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza pronunziata in data 21 novembre 2023 la Corte di appello di Napoli, in qualità di giudice della esecuzione, ha rigettato l'opposizione che Palumbo Silvia aveva presentato avverso il provvedimento con il quale, il precedente 25 ottobre 2022 la medesima Corte aveva, con procedura de plano, rigettato la richiesta di dissequestro delle quote societarie della Oscar Gas Srl di spettanza della predetta Palumbo. Nell'assumere il provvedimento in sede di opposizione la Corte partenopea, non senza avere ricordato che l'opposizione al provvedimento reso de plano era stata originariamente presentata dalla difesa della Palumbo in guisa di ricorso per cassazione e solo a seguito di provvedimento di questa Corte del 9 maggio 2023 la stessa era stata, correttamente qualificata come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ha osservato che gli argomenti spesi dalla Palumbo erano già stati vagliati dalla Corte di appello in occasione del precedente provvedimento da essa reso, allorchè era stato osservato che in realtà a carico della Palumbo era stato emesso, in esito a procedimento penale che la aveva vista imputata (sebbene assolta dal reato a lei contestato), con riferimento alle quote societarie della Oscar Gas Sri un provvedimento di confisca che la stessa non aveva impugnato.

Ha aggiunto la Corte di merito che la società Oscar Gas Srl era risultata, in esito al predetto procedimento penale, nella materiale disponibilità di soggetti diversi rispetto alla Palumbo, in relazione ai quali era stata emessa sentenza non di assoluzione ma di proscioglimento per intervenuta prescrizione e che, in ogni caso, le quote societarie della predetta compagine erano state oggetto di confisca in quanto quella era risultata strumentale alla commissione dei reati per i quali si era proceduto. Avverso la ordinanza in questione ha, ora, presentato ricorso per cassazione la Palumbo affidando le sue doglianze ad un unico motivo di impugnazione, avente ad oggetto il ritenuto vizio di motivazione e di violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice della esecuzione nel rigettare la istanza a suo tempo presentata dalla odierna ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Deve premettersi che, come segnalato in fatto dalla Corte territoriale le quote societarie di cui trattasi non sono ad oggi oggetto di alcun provvedimento di sequestro, atteso che, secondo la incontestata ricostruzione dei fatti riportata nella ordinanza impugnata, le stesse, in esito ad un ordinario giudizio penale, sono state oggetto di confisca. Tale provvedimento - emesso in esito a giudizio cui ha partecipato, come imputala, anche la Palurnbo, la quale, si precisa, è stata assoita dalle imputazioni ascrittele nell'ambito del giudizio cui si è accennato - non è stato oggetto di impugnazione da parte della odierna ricorrente, di tal che ad oggi lo stesso è divenuto, anche nei confronti della odierna ricorrente, definitivo.

Va considerato che, in sede di incidente di esecuzione, la Palumbo non ha fatto valere alcun fatto sopravvenuto alla pronunzia della sentenza passata in giudicato che avrebbe potuto giustificare il superamento della definitività del provvedimento di confisca, essendosi limitata ad allegare la circostanza - la quale avrebbe dovuto essere diligentemente fatta semmai valere in sede di impugnazione del provvedimento ablatorio - che in esito al procedimento celebrato a suo carico, nell'ambito del quale è stata disposta la confisca delle quote societarie di cui ora si discute, la stessa è stata mandata assolta.

Conforme ai principi è, pertanto, la decisione assunta dalla Corte di appello che, adita quale giudice della esecuzione, ha rilevato che non era emerso alcun fattore che avrebbe potuto permettere di modificare, nella sede appunto esecutiva, la ormai definitiva statuizione di confisca disposta nei contraddittorio fra le parli (nel senso della necessità della prospettazione di un fatto nuovo sopravvenuto ai fini della "rottura" del giudicato: Corte di cassazione, Sezione I penale, 20 febbraio 2015, n. 7877, rv 262596). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e la ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro