Italian court dismisses compensation claim for wrongful pre-trial detention where some charges were acquitted and others prescribed. The court ruled that prescription does not automatically justify compensation for the remaining acquitted charges. The court held that the causal link between the prescribed charges and the detention was not sufficient to establish injustice for the acquitted ones.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed Rocco Colubriale's appeal against the rejection of his claim for fair compensation regarding unjust pre-trial detention. Colubriale argued that the acquittal on two charges should have justified compensation for the detention, even though other charges were extinguished by prescription. The court rejected this, ruling that the statutory framework limits compensation to cases where detention exceeds the abstractly applicable sentence, and that prescription does not inherently create an injustice warranting compensation for the remaining acquitted offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 314 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The Court holds that compensation for pre-trial detention is not automatically granted when some charges are acquitted and others extinguished by prescription, as the latter does not necessarily constitute an injustice requiring redress for the former.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLUBRIALE ROCCO nato a SANTA CATERINA DELLO IONIO il 03/02/1973 avverso l'ordinanza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG dottoressa MARIELLA DE MASELLIS che ha chiesto il rigetto
RITENUTO IN FATTO
1.Rocco Colubriale ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma, con la quale è stata rigettata la richiesta di liquidazione per l'equa riparazione della ingiusta sottoposizione a misure cautelari privative della libertà personale per 181 giorni, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, in relazione alla assoluzione per non aver commesso il fatto per il reato associativo e per il concorso nel furto in appartamento. L'istanza riparativa è stata rigettata in quanto la misura cautelare è stata applicata non soltanto per i reati per i quali è stata pronunciata sentenza di assoluzione nel merito (associazione a delinquere e furto in appartamento ) ma anche per i reati dichiarati estinti per prescrizione (porto di arma comune da fuoco e furto dell'auto), essendo tali condotte causative della misura custodiale.
2. Il ricorrente, con un unico motivo dì ricorso, lamenta violazione di legge, posto che il proscioglimento per intervenuta prescrizione dei due reati per i quali era stata applicata la misura cautelare non giustifica il rigetto della richiesta di indennizzo in relazione agli altri reati oggetto di assoluzione ( per il reato associativo e per il concorso nel furto in appartamento). Evidenzia che, nel giudizio rescindente, la Corte di Cassazione richiedeva l'accertamento di una efficacia eziologica tra le condotte relative ai capi dichiarati prescritti e la privazione della libertà personale disposta per quei reati, per i quali poi vi è stata assoluzione.
Tuttavia, il giudice di merito non ha assolto tale onere motivazionale, non effettuando alcuna valutazione in ordine alla sussistenza di un nesso eziologico tra i fatti accertati e l'errore compiuto dall'autorità giudiziaria al momento dell'applicazione della misura cautelare, né effettuando una valutazione della natura colposa della condotta causativa della misura cautelare. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. L'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La doglianza formulata è priva di fondamento. La Corte regolatrice, nella sentenza rescindente, ha chiaramente richiamato il principio, costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, allorquando il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche per una sola di queste, purché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto all'equa riparazione, risultando irrilevante il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Russo, Rv. 279713;
Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778; Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855). Va del resto qui aggiunto che la giurisprudenza successiva, in linea di continuità con il predetto orientamento (Sez.3, n.2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Rv. 262396; Sez. 4, n.5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Rv. 258607; Sez.4, n. 44492 del 15/10/2013, Rv. 2580086), ha ulteriormente ribadito che, nei nei casi di estinzione del reato per prescrizione, l'istituto di cui all'art. 314 cod. proc. pen.
è applicabile nelle sole ipotesi in cui la custodia cautelare superi la pena astrattamente applicabile e solo in relazione a tale parte. Al riguardo, si è osservato (cfr. Sez.4, n.34661 del 10/06/2010, Rv. 248076) che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione. Inoltre, l'ordinamento giuridico offre gli strumenti processuali che consentono di perseguire l'interesse della riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, pur in presenza di un reato prescritto, avendo l'imputato la facoltà di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen., e di chiedere ed ottenere una sentenza che, assolvendolo nel merito, conciami l'ingiustizia della durata della custodia cautelare (Sez. 4, n.5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Rv.258607).
Ciò posto, incontroverso essendo nella specie che la misura cautelare è stata applicata non solo per i reati in relazione ai quali è stata pronunciata sentenza di assoluzione nel merito ma anche per i reati che sarebbero stati poi dichiarati estinti per prescrizione, la ordinanza impugnata ha motivatamente chiarito che, rispetto ai reati per i quali è intervenuto proscioglimento con formula non di merito, puniti con pene di gran lunga superiori a mesi sei di reclusione e che prevedono ( quanto meno il reato di porto di arma comune da sparo) un minimo di termine di fase pari a mesi sei, l'aver sofferto custodia cautelare per 181 giorni non costituisce presupposto per il diritto all'equa riparazione.
Di qui, una volta discendendo da un tale accertamento l'irrilevanza dell'ulteriore profilo del comportamento processuale ed extra processuale tenuto dal ricorrente e della sua influenza sulla detenzione subita, profilo evidentemente posto dalla sentenza rescindente in via gradata rispetto ad esso, in conformità logica con le affermazioni della giurisprudenza di questa Corte da ultimo richiamata sopra in ordine alla non equiparabilità tra proscioglimento nel merito e proscioglimento per intervenuta prescrizione, la correttezza della motivazione del provvedimento impugnato.
2. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dall'Avvocatura dello Stato liquidate in euro 1500 oltre accessori di legge. Così deciso l'udienza del 22 m